Riforma della Volontaria Giurisdizione: Prima Lettura

Da notizie giornalistiche abbiamo appreso che il Governo, nell’ambito della riforma della Giustizia Civile, ed in esecuzione di Legge Delega, ha approvato il Decreto Legislativo contenente nuove norme in materia di Volontaria Giurisdizione.

Il testo, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diffuso in questi giorni, impone alcune prime brevi considerazioni, rimandando ulteriori approfondimenti all’entrata in vigore delle nuove norme.

La riforma si articola su due direttrici: da un lato si rimodellano le competenze giurisdizionali in materia di Volontaria rendendo il Giudice Tutelare il dominus della materia, esautorando di competenze il Tribunale in composizione collegiale, dall’altro alla competenza del magistrato si affianca il nuovo ruolo affidato al Notaio.

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Riforma della Volontaria Giurisdizione: Prima Lettura ultima modifica: 2022-10-10T08:30:18+02:00 da Redazione Federnotizie

In vigore il Codice della Crisi

Il 15 luglio 2022 è entrato finalmente in vigore il Codice della Crisi.

Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 riforma le modalità di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, privilegiando strumenti volti a risolvere tempestivamente le difficoltà economico-finanziarie del debitore, al fine di garantire la continuità dell’attività aziendale e i livelli occupazionali, e approdando alla liquidazione dell’attivo soltanto in extremis.

Non è un caso che anche la struttura del codice rispecchi questa preferenza. Difatti, dopo il titolo I che illustra le definizioni di alcune parole cruciali contenute nel codice, il titolo II disciplina quegli istituti volti al risanamento aziendale quando l’impresa non è ancora in una fase di crisi o di insolvenza, ma in una condizione di squilibrio economico tale da rendere probabile il verificarsi di detti stati patologici (composizione negoziata e concordato semplificato), mentre i titoli III e IV sono dedicati agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, già conclamate, in grado di garantire la continuazione dell’attività imprenditoriale (piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria, accordi su crediti tributari e contributivi, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato preventivo) e, infine, il titolo V è dedicato alla liquidazione giudiziale (corrispondente al vecchio “fallimento”). Continua a leggere

In vigore il Codice della Crisi ultima modifica: 2022-09-30T08:30:53+02:00 da Maria Rosaria Lenti

Assemblee in teleconferenza con la fine dell’emergenza

Tra due giorni, il 31 luglio, scade il “periodo emergenziale” durante il quale è stato in vigore l’art. 106 del DL 18/2020. A partire da lunedì, quindi, come dovremo comportarci quando ci verrà chiesto di utilizzare “al massimo” la possibilità di tenere le assemblee (anzi le riunioni collegiali), delle società di capitali? Per fornire un aiuto pratico pubblichiamo, leggermente rivista in chiave notarile, un’intervista a Carlo Munafò, Presidente del Consiglio Notarile, e quindi componente della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e a Mario Notari, che della Commissione è il coordinatore, pubblicata su Corriere della Sera – Economia.


Dopo il 31 luglio, salvo ulteriori proroghe del regime emergenziale, non sarà più in vigore l’art. 106 d.l. 18/2020 in tema di assemblee societarie: cosa cambierà?

L’art. 106 d.l. 18/2020 – oltre ad aver consentito alle società quotate di imporre a tutti i soci di avvalersi di un unico rappresentante designato dalla stessa società – ha ampliato e semplificato le modalità di svolgimento delle assemblee societarie con mezzi di telecomunicazione. In realtà, alcune delle disposizioni del regime emergenziale non fanno altro che confermare espressamente ciò che l’interpretazione della legge e l’autonomia statutaria potevano e potranno comunque conseguire.

La novità principale introdotta dall’art. 106 consisteva infatti nella possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione anche in mancanza di una clausola statutaria che lo consentisse (come richiesto dall’art. 2370 c.c.) e persino in presenza di una clausola statutaria che lo vietasse. Dopo il 31 luglio ciò non sarà più possibile, quanto meno per le S.p.a., nelle quali tornerà ad essere necessaria una apposita clausola statutaria per far sì che l’intervento in assemblea avvenga non di persona nel luogo fisico ove la riunione è convocata (o comunque ove si svolge in via totalitaria) bensì con un mezzo di telecomunicazione. Per le s.r.l., invece, ci si può spingere a ritenere che, nel silenzio della legge, l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione sia consentito anche in mancanza di espressa disposizione dello statuto, purché non espressamente vietato. Continua a leggere

Assemblee in teleconferenza con la fine dell’emergenza ultima modifica: 2022-07-29T08:30:35+02:00 da Redazione Federnotizie

Orientarsi sugli enti del Terzo settore con la nuova Guida di Federnotizie

Esce, per i libri di Federnotizie, la Seconda edizione del volume Terzo settore: istruzioni per l’uso. Lo abbiamo messo in vendita, da ieri, nella nostra edicola digitale. È un e-book completo sulla riforma e le prassi legate agli Enti del Terzo Settore (ETS): si va dall’inquadramento, all’iscrizione al RUNTS, passando per numerosi approfondimenti su personalità giuridica, atto costitutivo, forma societaria, fiscalità, finanziamento, trasformazione e scissione. Grazie al contributo di 11 autori abbiamo rivisto e aggiornato l’edizione del 2018, inserendo novità legislative e una bozza di Statuto. Pubblichiamo sul giornale la Prefazione al libro, invitandovi a dare un’occhiata anche al Sommario e, se interessati, ad acquistarlo, contribuendo in questo modo a sostenere le attività quotidiane di Federnotizie.


Prefazione

a cura di Matteo Mattioni e Arrigo Roveda

Il materiale raccolto in questo volume ha la sua origine nel convegno annuale di Federnotizie, tenutosi l’8 marzo 2018 a Milano, di cui la prima edizione raccoglieva gli atti.

La riforma del Terzo settore, frutto del Codice del Terzo settore (CTS) di cui al d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha avuto un percorso travagliato e soprattutto lungo, prima di veder completata la sua pratica attuazione, di cui momento fondamentale è stata la nascita del RUNTS.

Dopo quattro anni, ci è sembrato quindi necessario aggiornare il lavoro svolto alla luce dei provvedimenti attuativi, delle interpretazioni ministeriali, degli approfondimenti dottrinali e della esperienza pratica.

Se la prima edizione costituiva un supporto utile ad approfondire un tema totalmente nuovo, questa seconda edizione diventa uno strumento per affrontare i numerosi problemi che devono essere risolti da chi assiste professionalmente gli ETS.

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Orientarsi sugli enti del Terzo settore con la nuova Guida di Federnotizie ultima modifica: 2022-07-22T08:30:26+02:00 da Redazione Federnotizie

Acchiapp’ a PEEP!

Dopo lunga corsa a ostacoli, le convenzioni Bucalossi “raggiungono” le convenzioni PEEP

Cass., SS.UU., 6 luglio 2022, n. 21348

di Massimo Caccavale

Con Sentenza n. 21348/2022 (.PDF), le Sezioni Unite della Cassazione enunciano questi principi:

«In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all’art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 106 del 2011, e all’art. 25-undedes del d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all’art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998. Tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall’art. 3, comma 63, della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 31, comma 46, della legge n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all’art. 35 della legge n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Buca/ossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001».

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Acchiapp’ a PEEP! ultima modifica: 2022-07-08T16:59:27+02:00 da Redazione Federnotizie

Abolizione del visto quadrimestrale del repertorio

L’art. 68 comma 1 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) prevedeva per alcuni soggetti, tra i quali, ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. b) del medesimo D.P.R., anche i notai, l’obbligo, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, nei giorni indicati dall’ufficio del registro competente per territorio, di presentare il repertorio all’ufficio stesso.

Il secondo comma della norma prevedeva, poi, che l’ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all’art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, apponesse il proprio visto dopo l’ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non aveva avuto luogo alcuna iscrizione.

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Abolizione del visto quadrimestrale del repertorio ultima modifica: 2022-06-23T08:21:22+02:00 da Michele Laffranchi

Nuovo rinvio, a tempo indeterminato, per il Certificato di Idoneità Statica (CIS)

L’art. 11.6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14 aprile 2014, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2 ottobre 2014, dispone che tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, devono essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato.

La stessa norma prevede che devono essere sottoposti a verifica di idoneità statica tutti i fabbricati che rientrano nelle seguenti categorie:

  • entro 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento: quelli ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, qualora non siano in possesso di certificato di collaudo statico;
  • entro 10 anni dall’entrata in vigore del Regolamento: tutti quelli già in possesso di certificato di collaudo statico con data risalente a un periodo superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo.

La verifica di idoneità statica è preordinata al rilascio del Certificato di Idoneità Statica (CIS).

Ai sensi del Regolamento Edilizio, la violazione di tali obblighi e, in particolare, il mancato rilascio del CIS nei tempi previsti, comporta il venir meno dell’agibilità dell’edificio o delle parti di esso non certificate.

Per effetto di molteplici rinvii, da ultimo quello disposto con la Determinazione Dirigenziale 67 del 12 gennaio 2022, i termini per la presentazione del CIS erano stati differiti fino al 29 giugno 2022.

Il Comune di Milano, con Determinazione Dirigenziale del 20 giugno 2022 ATTO N. DD 4963, dispone, ora, un ulteriore differimento.

Questa volta non viene fissata una data precisa, ma viene disposto il differimento dei termini fino alla data di approvazione del nuovo Regolamento Edilizio comunale.

E’, infatti, a oggi in corso il procedimento istruttorio relativo all’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano, in recepimento del Regolamento Edilizio Tipo di cui alla D.G.R. XI/695 del 30 ottobre 2018, procedimento la cui conclusione è prevista per una data successiva al 29 giugno 2022.

Quanto al Regolamento Edilizio Tipo approvato con la citata D.G.R. XI/695 del 30 ottobre 2018 (.PDF), occorre rilevare che lo stesso non contiene alcun riferimento al CIS.

Con l’occasione si ricorda che il TAR Lombardia con sentenza n. 852/2022 pubblicata il 14 aprile e notificata il 20 aprile 2022 ha dichiarato illegittimo il comma 6 dell’art. 11 del Regolamento Edilizio nella parte in cui stabilisce che “in caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita”.

Per approfondimenti si rinvia ai precedenti contributi pubblicati su Federnotizie:

 

Nuovo rinvio, a tempo indeterminato, per il Certificato di Idoneità Statica (CIS) ultima modifica: 2022-06-21T14:27:17+02:00 da Michele Laffranchi

Non c’è pace per l’edilizia convenzionata

Non è passato neppure un anno dall’ultima modifica apportata alla disciplina dettata in tema di edilizia convenzionata, con la riscrittura ad opera dell’art. 22-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, dei commi 47, 48 e 49-bis, dell’art. 31, legge 23 dicembre 1998, n. 448, che il legislatore ha ritenuto necessario intervenire nuovamente in materia modificando ancora una volta i commi 47, 48 e 49-bis del suddetto art. 31 della legge 448/1998 (art. 10-quinquies DL. 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51)

Riportiamo qui di seguito alcune tabelle di confronto dei suddetti commi 47, 48 e 49-bis dell’art. 31 della Legge 448/1998 nel testo previgente (quello formulato dall’art. 22-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108) e nel testo attualmente in vigore (così come riformulato dall’art. 10-quinquies DL. 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51) e con evidenziate le modifiche apportate.

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Non c’è pace per l’edilizia convenzionata ultima modifica: 2022-05-27T08:30:59+02:00 da Giovanni Rizzi

Nuovo rinvio per l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Slitta nuovamente l’entrata in vigore del Codice della Crisi.

L’art. 42 del d.l. 30 aprile 2022 n.36, relativo all’attuazione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 n.100, ha difatti posticipato dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022 il termine a partire dal quale sarà vigente il Codice della Crisi, così modificando l’art. 389 del medesimo Codice.

Il decreto ha altresì abrogato il comma 1 bis dell’art. 389 del Codice, che prevedeva il differente termine del 31 dicembre 2023 per l’entrata in vigore del titolo II della parte prima del Codice stesso, dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Viene quindi stabilita un’unica data, quella del 15 luglio 2022, per l’entrata in vigore di tutte le disposizioni del Codice della Crisi, a eccezione di quelle modificative del codice civile già operative dal 16 marzo 2019.

 

Nuovo rinvio per l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ultima modifica: 2022-05-09T08:30:43+02:00 da Maria Rosaria Lenti

Nuova modifica dei termini al 15 novembre 2022 per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni

 di Camilla Marasco

Il 27 aprile 2022 con la Legge n. 34 (pubblicata in data 28 aprile 2022 in Gazzetta Ufficiale n. 98 – Serie Generale) il c.d. “Decreto Legge Energia” (Decreto Legge 1 marzo 2022 n. 17, pubblicato in data pari data in Gazzetta Ufficiale n. 50 – Serie Generale) viene convertito in Legge e modifica nuovamente i termini per rideterminare il valore d’acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.

L’art. 29, nel confermare la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni detenute alla data dell’1 gennaio 2022, prevede che il pagamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, ovvero la possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annuali per il pagamento della stessa, decorra dalla nuova data del 15 novembre 2022 stabilendo, altresì, che la perizia giurata di stima necessaria per la rideterminazione del valore debba essere formalizzata entro il medesimo predetto termine.

Pertanto, in sede di conversione, il termine originariamente fissato al 15 giugno 2022 viene prorogato al 15 novembre 2022 (analogamente a quanto già accaduto lo scorso anno).

Nessuna modifica per l’unica nuova aliquota dell’imposta sostitutiva che viene confermata al 14 per cento.

Nuova modifica dei termini al 15 novembre 2022 per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni ultima modifica: 2022-05-02T08:30:33+02:00 da Redazione Federnotizie

Proroga al 15 novembre 2022 del termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni

La legge n. 34 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, c.d. “Decreto Energia”, ha modificato il termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022.

Pertanto è possibile assumere, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2022, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), il valore determinato a tale data sulla base di una perizia giurata di stima da effettuarsi entro il 15 novembre 2022.

Il valore determinato in perizia viene assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che può essere pagata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2022 o rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere da tale data; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Per l’anno 2022 l’aliquota dell’imposta sostitutiva, da calcolarsi sui valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con la perizia giurata, è stata aumentata dall’11% al 14%.

Proroga al 15 novembre 2022 del termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni ultima modifica: 2022-04-29T16:49:01+02:00 da Clara Trimarchi

Una nuova circolare ministeriale per gli ETS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 (.PDF) con la quale si propone di dare le basi di una prassi applicativa volta a garantire uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale per l’iscrizione degli enti del terzo settore nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Una prima parte è dedicata alle questioni collegate alle nuove iscrizioni di enti che intendono assumere la qualifica di enti del terzo settore (ETS); una seconda parte invece riguarda la fase della trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) iniziata il 23 novembre 2021 con l’operatività del RUNTS, ai sensi dell’art. 54, CTS.

Si riportano brevemente i punti di maggior interesse notarile e quelli che costituiscono novità nella interpretazione delle norme del CTS e del decreto n. 106 del 15 settembre 2020 (detto anche “decreto RUNTS”).

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Una nuova circolare ministeriale per gli ETS ultima modifica: 2022-04-27T08:30:44+02:00 da Maria Nives Iannaccone

Fine del periodo di sospensione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa

A partire dal 1° aprile 2022 ricominciano a decorrere i termini relativi alle agevolazioni per la “prima casa”.

Quasi in concomitanza con tale evento l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/e del 29 marzo 2022 nella quale ripercorre le tappe delle modifiche normative che hanno prima introdotto e poi prorogato la sospensione di tali termini, riassume le precisazioni già contenute in precedenti documenti di prassi e aggiunge qualche indicazione ulteriore, il tutto come di seguito illustrato schematicamente.

Normativa

L’art. 3, comma 5-septies, D.L. 228/2021, intervenendo sull’articolo 24 D.L. 23/2020, ha previsto che i termini della nota II-bis art. 1 Tariffa parte prima DPR 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nonché il termine previsto dall’art. 7 L. 448/1998, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Continua a leggere

Fine del periodo di sospensione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa ultima modifica: 2022-03-31T19:25:22+02:00 da Michele Laffranchi

Limitazione nell’uso dei contanti

L’art. 3, comma 6-septies, D.L. 30.12.2021, n. 228, introdotto in sede di conversione disposta con legge 25.02.2022, n. 15, ha fissato per tutto l’anno 2022 in €. 2.000,00 (come già previsto con decorrenza dal 1 luglio 2020) il limite a partire dal quale non è consentito l’uso del contante per pagamenti e/o versamenti; pertanto sino al prossimo 1 gennaio 2023 l’uso del contante è consentito solo per pagamenti e/o versamenti sino all’importo di €. 1.999,99; dal 1 gennaio 2023 il limite per l’uso del contante scenderà ad €. 1.000,00 (limite che prima della proroga portata dal D.L. 228/2021 avrebbe dovuto trovare applicazione sin dal 1 gennaio 2022).

Si rammenta, infatti che:

(i) l’art. 49 del Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 ha stabilito il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore al limite fissato dalla legge; il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.

(ii) l’art. 18 D.L 26.10.2019 n. 124 (convertito con legge 19.12.2019 n. 157), aveva previsto una riduzione graduale nel tempo dell’importo massimo al disotto del quale era ammesso l’utilizzo del contante:

  • sino al 30 giugno 2020 l’utilizzo del contante era consentito al disotto dell’importo massimo di €. 3.000,00;
  • dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 l’utilizzo del contante era consentito al disotto dell’importo massimo di €. 2.000,00;
  • dal 1° gennaio 2022 l’utilizzo del contante era consentito al disotto dell’importo massimo di €. 1.000,00.

(iii) l’art. 3, comma 5-septies, del D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) convertito con legge 15/2022 ha riportato ad €. 2.000,00 il limite massimo per l’uso dei contanti per l’anno 2022 (€. 1.000,00 a partire dal 1 gennaio 2023)

(iv) l’art. 63, commi 1 e 1-ter, del Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 prevede che alle violazioni delle prescrizioni dettate in ordine all’utilizzo del contante dall’art. 49 medesimo decreto (quale sopra citato) si applica la sanzione amministrativa da 1.000 ero a 50.000,00 euro.

Si riporta qui di seguito una tabella con gli importi massimi di utilizzo del contante succedutesi nel tempo:

A partire dal Sino al Importo al di sotto
del quale è ammesso
l’uso del contante (*)
9 maggio 2001 25 dicembre 2002 €. 10.329,14
26 dicembre 2002 29 aprile 2008 €. 12.500,00
30 aprile 2008 24 giugno 2008 €. 5.000,00
25 giugno 2008 30 maggio 2010 €. 12.500,00
31 maggio 2010 12 agosto 2011 €. 5.000,00
13 agosto 2011 5 dicembre 2011 €. 2.500,00
6 dicembre 2011 31 dicembre 2015 €. 1.000,00
1° gennaio 2016 30 giugno 2020 €. 3.000,00
1° luglio 2020 31 dicembre 2022 €. 2.000,00
1° gennaio 2023 €. 1.000,00

(*) gli importi pari o superiori a quelli riportati in tabella NON possono essere pagati in contanti bensì con assegni bancari o circolari recanti la clausola di “non trasferibilità” ovvero con bonifici bancari.

 

Limitazione nell’uso dei contanti ultima modifica: 2022-03-16T08:30:20+01:00 da Giovanni Rizzi

La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) – Anno 2022

Con il D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. “Decreto Energia”) (pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2022), è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota unica del 14%.

Al riguardo si rammenta che per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il periodo di imposta 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti periodi di imposta 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nel periodo di imposta 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.

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La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) – Anno 2022 ultima modifica: 2022-03-15T08:30:04+01:00 da Giovanni Rizzi