Si segnala che, in forza del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari”, che ha introdotto l’articolo 16-bis nel D.L. n. 179/2012, il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti (del Giudice) dei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione e attestarne la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.
Ok all’accesso telematico alle copie di provvedimenti giudiziali
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ultima modifica: 2014-12-09T18:42:34+01:00
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