A cura di Francesca Ghilardi e Salvatore Pepe
Il tema del decesso improvviso del Notaio è uno tra i più spinosi posti dall’Ordinamento del Notariato, anche in considerazione del fatto che la legge notarile sfiora l’argomento, accenna ad alcuni profili, ma – sostanzialmente – lo trascura, lasciando notevoli dubbi ermeneutici all’interprete e, soprattutto, per quello che qui ci interessa, all’operatore pratico.
L’art. 38 L. Not. prevede che in caso di morte di un Notaio:
- l’Ufficiale di Stato Civile che ne registra la morte nei propri Registri debba informarne prontamente il Consiglio Notarile di iscrizione e il Capo del locale Archivio Notarile;
- eredi e detentori degli atti (da intendersi, evidentemente, come ad es. i proprietari dei locali di cui il Notaio era conduttore/utilizzatore, quindi soggetti diversi dai successori) ugualmente devono informarne il Capo dell’Archivio Notarile distrettuale; se la precedente informativa non prevede un termine specifico (ma la sola precisazione, tanto imperativa, quanto generica, che l’avviso deve essere fatto “immediatamente”), questa è soggetta ad un preciso termine (da ritenersi, ordinatorio evidentemente e comunque soggetto a sanzione amministrativa di Lire 12.000) di 10 giorni dalla notizia della morte.
