Speciale Volontaria Giurisdizione: la nomina notarile del curatore speciale e la fedeltà allo spirito della riforma

di Ciro Caccavale e Massimo Caccavale

1. La questione preliminare dell’omogeneità dei compiti, spettanti al giudice e al notaio, in materia di v.g.

La normativa, contenuta nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (di attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206), che attribuisce al notaio la competenza a rilasciare autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate dei quali sia parte un soggetto incapace di agire o che abbiano ad oggetto beni ereditari, è entrata in vigore soltanto da qualche  mese[1]. Realizza però un obiettivo che già da tempo veniva promosso da una parte della dottrina, e aveva già ispirato alcuni progetti di riforma elaborati in ambito ministeriale, quale quello di contribuire al decongestionamento della giustizia – sovraccaricata notoriamente da una esorbitante mole di lavoro -, mediante il coinvolgimento, negli affari di volontaria giurisdizione, appunto del notaio.

È questa, invero, una figura professionale esperta della materia e, in virtù della sua legge ordinamentale, deputata ad agire in posizione di terzietà: proprio, dunque, nelle condizioni di serenità, distacco, indipendenza di giudizio e equilibrio che sono richieste nell’esercizio dei compiti rimessi al giudice.

La riforma in esame si preannuncia di grande impatto sul piano operativo, ma suscita molto interesse anche sul piano teorico e per la riconduzione a sistema del nuovo assetto, talché ne è sorto subito   un infervorato dibattito.  Al centro della disputa viene posta la natura stessa della nuova funzione affidata al notaio, discutendosi, in particolare, se questa condivida o no, con la corrispondente funzione del giudice, la medesima natura giurisdizionale.

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Speciale Volontaria Giurisdizione: la nomina notarile del curatore speciale e la fedeltà allo spirito della riforma ultima modifica: 2023-05-24T08:30:10+02:00 da Redazione Federnotizie

Equo compenso: quadro normativo, ambito di applicazione e modalità di calcolo

di Eugenio Stucchi

Sintesi: La norma sull’equo compenso entra in vigore il 20 maggio 2023[1]. Essa si applica a tutti i rapporti con imprese bancarie e assicurative, società da queste controllate o loro mandatarie, imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano impiegato più di 50 dipendenti o presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubbliche amministrazioni o società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016. In sostanza medie o grandi imprese.

Per gli atti di valore determinato, l’onorario “equo” si determina per scaglioni di valore risultanti da apposite tabelle con aliquote “secche” che risultano inversamente proporzionali al valore dell’atto. Ogni scaglione è delimitato da un valore minimo ed un valore massimo e prevede un valore medio di riferimento. Ad ogni valore minimo, massimo ed intermedio è associata la relativa percentuale da applicare per il calcolo. E’ possibile determinare con esattezza l’onorario equo anche per valori a loro volta a metà strada tra minimo e medio o tra medio  e massimo, applicando una specifica proporzione.

Per gli atti di valore indeterminato è prevista una specifica tabella con minimi e massimi indicativi.

Agli onorari così determinati sono poi da aggiungere contributi e rimborso delle spese di studio determinabili anche in via forfettaria.

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Equo compenso: quadro normativo, ambito di applicazione e modalità di calcolo ultima modifica: 2023-05-19T08:30:32+02:00 da Redazione Federnotizie

Speciale Volontaria Giurisdizione: il ruolo del p.m dopo la riforma

di Fabio Tierno

Brevi Note a commento del reclamo avverso Autorizzazione emessa dal Notaio Valentina Citarella da Roma

In estrema sintesi il caso de quo può essere così sintetizzato: il Notaio, previa richiesta delle parti, emette, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 149/2022, autorizzazione a vendere un immobile pervenuto a un minore per successione.

Il notaio, come previsto dal comma 4 dell’art. 21, effettua le comunicazioni alla Cancelleria del Tribunale che sarebbe competente a emettere l’omologo provvedimento giurisdizionale e al Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale.

Inopinatamente il Pubblico Ministero propone reclamo avverso il provvedimento emesso dal Notaio, sulla base della considerazione che, a detta del reclamante, il Decreto Legislativo non prevederebbe “espressamente la possibilità che tale professionista possa effettuare congiuntamente la doppia valutazione richiesta dall’art. 747 c.p.c.”.

A  mio avviso il summenzionato reclamo è illegittimo sia per profili procedurali sia nel merito. Continua a leggere

Speciale Volontaria Giurisdizione: il ruolo del p.m dopo la riforma ultima modifica: 2023-05-17T20:35:09+02:00 da Redazione Federnotizie

L’impignorabilità “relativa” del conto dedicato

di Pietro Ciarletta

Il conto corrente dedicato del Notaio è disciplinato dai commi da 63 a 67 dell’art. 1 della legge n. 147/13 il cui testo, a seguito della novella introdotta con la legge n. 124/17 è il seguente, per i commi da 63 a 66-bis che ai fini di questa riflessione rilevano: Continua a leggere

L’impignorabilità “relativa” del conto dedicato ultima modifica: 2023-04-21T08:30:58+02:00 da Redazione Federnotizie

Le società con “doppia nazionalità” e il controllo del notaio

di Ciro Caccavale

1. Il regime delle società con sede amministrativa e/o oggetto principale in Italia: cenni

Le considerazioni che seguono, le quali chiamano in causa, per certi versi, il procedimento di omologazione, potrebbero intendersi come un atto di concorrenza per agganciamento, volte a sfruttare l’enorme visibilità che la materia della volontaria giurisdizione ha conseguito negli ultimi tempi, per argomenti diversi, però, da quello del controllo sugli atti societari, del quale qui ci si occupa. Ma a ben vedere, con la recente riforma della disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (portata dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ), è anche divenuta di stringente attualità l’intera materia degli atti delle società straniere, e del coinvolgimento del notaio nelle vicende societarie caratterizzate da profili di internazionalità, nella quale il tema in oggetto si innesta senz’altro a pieno titolo[1].

Si tratta adesso, nello specifico, di verificare come si configuri il controllo di legalità che il notaio sia tenuto a svolgere in ordine alle società straniere che in Italia abbiano stabilito la loro sede effettiva o in Italia prevalentemente operino e che, essendo tenute a rispettare la legge italiana ai sensi delle nostre norme di conflitto (art. 25, l. 31 maggio 1995, n. 218), debbano anche iscriversi nel registro delle imprese.

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Le società con “doppia nazionalità” e il controllo del notaio ultima modifica: 2023-04-12T08:30:24+02:00 da Redazione Federnotizie

Trascrivibilità del negozio di accertamento dell’usucapione

Con ordinanza del 20 dicembre 2022 (n. 11046/2022 R.G. V.G. ) il Tribunale di Milano, sulla scia di una precedente sua pronuncia (ordinanza n. 2477/19 del 27 settembre 2019), respinge il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 113-bis, disp. att., c.c., 745 c.p.c. e 2674, comma 2, c.c., da un notaio (e da una parte dell’atto) contro il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 1, di trascrivere atto portante “negozio di accertamento di avvenuto acquisto per usucapione ordinaria”.

L’Ufficio rifiuta la trascrizione motivando che “L’accertamento per usucapione deve essere fatto con mediazione oppure con sentenza”, escludendo di conseguenza la trascrivibilità di qualsiasi accertamento negoziale di intervenuta usucapione, raggiunto al di fuori di un accordo di mediazione (In tal senso: Tribunale di Modena provvedimento del 7 maggio 2021 R.G. n. 1135/2021; Tribunale di Milano provvedimento del 17 settembre 2019 R.G. n. 10608/2019; Tribunale di Lecce provvedimento del 11 ottobre 2016 Cron. n. 5333/2016 e successiva Corte d’Appello di Lecce provvedimento del 13 ottobre 2017 Cron n. 1748/2017; Tribunale di Roma provvedimento del 24 maggio 2017 R.G. n. 11848;  Tribunale di Messina provvedimento del 1 aprile 2015 R.G. n. 113/2015; Tribunale di Macerata provvedimento del 11 marzo 2015 R.G. n. 2737/2014;  Tribunale di Prato provvedimento del 28 febbraio 2015 R.G. Cron. 648/2015). Continua a leggere

Trascrivibilità del negozio di accertamento dell’usucapione ultima modifica: 2023-03-31T08:30:56+02:00 da Daniela Riva

Per le Sezioni Unite ricognizione di debito a imposta fissa

“La scrittura privata non autenticata di ricognizione del debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto, prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta a imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso.”

Le Sezioni Unite, con Sentenza 16 marzo 2023 n. 7682, mettono la parola fine a una delle questioni più incredibilmente dibattute degli ultimi anni.

Per fare della massima una versione in prosa utile ai notai potremmo scrivere “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate contenenti ricognizioni di debito pure (non comportanti quindi modificazioni dell’obbligazione preesistente) sono soggette a imposta di registro in misura fissa”.

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Per le Sezioni Unite ricognizione di debito a imposta fissa ultima modifica: 2023-03-29T08:30:57+02:00 da Arrigo Roveda

Finanziamento soci: il pasticciaccio brutto delle enunciazioni

È noto a tutti i lettori di questa Rivista, avendone già trattato diffusamente[1], che la ripresa a tassazione da parte della Agenzia delle Entrate dei finanziamenti soci richiamati in verbali (ed atti) societari, costituisce vexata quaestio che, sin dalla fine della prima decade del 2000[2], ha ricevuto grande impulso, per non dire un avallo quasi totale, della giurisprudenza della Cassazione, al riguardo decisamente consolidata[3].

Anzi, negli ultimi anni, la Corte ha dato il proprio beneplacito al massivo utilizzo, da parte degli uffici fiscali, dell’istituto dell’enunciazione, consentendo un ampliamento a dismisura della sua portata soprattutto in campo societario e, più di recente, anche fuori dai verbali assembleari in atti di fusione, scissione e financo di trasformazione. Ciò avviene attraverso l’uso molto più che estensivo, per non scrivere al di fuori dei presupposti della norma, di un meccanismo – l’enunciazione, appunto – codificato, a parere di chi scrive e della miglior dottrina, a tutt’altri fini[4].

Di recente, tuttavia, da parte della giurisprudenza di legittimità, inizia a intravedersi, se non proprio un arresto, almeno un parziale revirement, attraverso un rilevante ridimensionamento del principio, fatto proprio dalla Agenzia, per cui ogni finanziamento enunciato (o anche semplicemente citato) in un atto o verbale successivo debba costituire materiale imponibile da sottoporre a tassazione al 3%.

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Finanziamento soci: il pasticciaccio brutto delle enunciazioni ultima modifica: 2023-03-17T08:30:35+01:00 da Ruben Israel

Trascrizione del Certificato Successorio Europeo: si pronuncia la Corte UE

Nel rispetto delle norme interne degli Stati membri, per esempio quelle sulla descrizione dei beni immobili, il Certificato Successorio Europeo può accedere ai registri immobiliari.

La Corte UE, con la Sentenza del 9 marzo 2023, nella causa C‐354/21 chiarisce la portata del rapporto tra gli articoli 1, paragrafo 2, lettera l e 69 paragrafo 5 del Regolamento Successioni n. 650/2012 e la sua utilizzabilità come titolo per la trascrizione.

Nel rispetto della legge italiana quale, per esempio, l’art. 2648 c.c. un Certificato successorio europeo che certifica un’attribuzione di un legato potrà accedere ai registri immobiliari italiani.

Fermi prossimi approfondimenti di commento, pubblichiamo il testo integrale (in download, in formato .PDF) della decisione:

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) – 9 marzo 2023 – «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Certificato successorio europeo –Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera l) – Ambito di applicazione – Articolo68 – Contenuto del certificato successorio europeo – Articolo 69, paragrafo 5 – Effetti del certificatosuccessorio europeo – Bene immobile ereditario situato in uno Stato membro diverso da quello dellasuccessione – Iscrizione di detto bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro –Requisiti legali relativi a tale iscrizione previsti dal diritto di detto Stato membro – Regolamento diesecuzione (UE) n. 1329/2014 – Obbligatorietà del modulo V figurante all’allegato 5 di taleregolamento di esecuzione».

 

Trascrizione del Certificato Successorio Europeo: si pronuncia la Corte UE ultima modifica: 2023-03-15T08:30:18+01:00 da Redazione Federnotizie

Istituzione di sede secondaria in Italia da parte di una società UE

di Manuela Agostini

Il nuovo art. 2508-bis, introdotto nel Codice Civile dal D.Lgs. 183/2021 (il decreto legislativo che, recependo la direttiva 2019/1151, prevede la “costituzione della srl on line”), regola (e verrebbe da dire “purtroppo”) ormai da qualche mese la “registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria” delle società UE.

Fino alla sua introduzione, l’unica stringatissima norma del Codice Civile che prevedeva, più che disciplinare, l’istituzione di una sede secondaria in Italia di qualsiasi società estera, era l’art. 2508, attorno alle cui scarse previsioni di rinvio alle “disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali” si era creata una prassi ormai consolidata, rispecchiata nelle indicazioni fornite dalle camere di commercio; tale prassi prevedeva, in linea di massima, che per dare pubblicità all’istituzione della sede secondaria occorresse depositare al registro delle imprese, previo deposito in atti del notaio italiano: (i) l’atto istitutivo della sede secondaria; (ii) l’atto di nomina del preposto e di conferimento dei relativi poteri; (iii) un certificato/visura del registro estero di iscrizione della società; (iv) lo statuto (talvolta non richiesto in caso di società UE); il tutto in forma idonea alla pubblicità e all’efficacia in Italia.

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Istituzione di sede secondaria in Italia da parte di una società UE ultima modifica: 2023-02-15T08:30:42+01:00 da Redazione Federnotizie

Le Sezioni Unite sull’edilizia residenziale convenzionata

di Roberto Ferrazza, notaio in Roma

Dopo sette anni dall’ultimo intervento a Sezioni Unite (Sentenza SS. UU n. 18135/2015), la Cassazione è tornata nuovamente[1] ad occuparsi dell’edilizia residenziale convenzionata, con la decisione n. 21348 del 6 luglio 2022. In particolare, la Suprema Corte è intervenuta su due questioni che non erano state oggetto della Sentenza SS.UU. n. 18135/2015.

La prima questione – applicabilità o meno del vincolo di prezzo massimo, fino a sua estinzione mediante la procedura di affrancazione, anche alle convenzioni c.d. Bucalossi (legge n. 10/1977, artt. 7 e 8), oggi sostituite e trasfuse nelle convenzioni ex artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia, alias T.U.E.) – in realtà, era stata trattata dalla sentenza 18135 solo come obiter dictum.

Sul punto, la Cassazione n. 21348, ha deciso in maniera affermativa, enucleando il seguente principio di diritto: In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all’art. 5, comma 3-bis, del D.L. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 106 del 2011, e all’art. 25-undecies del D.L. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all’art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998. Tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall’art. 3, comma 63, della l. n. 662 del 1996 e dall’art. 31, comma 46, della l. n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all’art. 35 della l. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP), sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001.

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Le Sezioni Unite sull’edilizia residenziale convenzionata ultima modifica: 2023-02-08T08:30:03+01:00 da Redazione Federnotizie

Il certificato successorio europeo: dottrina, prassi e giurisprudenza – Seminario alla Cattolica di Milano

Si svolgerà il 23 febbraio 2023, fra le 16.15 e le 18.30, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano, un seminario dal titolo Il certificato successorio europeo: dottrina, prassi giurisprudenza.

L’incontro, che gode del patrocinio del Consiglio Notarile dei Milano, ruoterà attorno alla discussione di tre casi pratici, affidata ai notai Antonio Reschigna e Arrigo Roveda, della redazione di Federnotizie, e a Ilaria Riva (Università di Torino) e Francesca Maoli (Università di Genova), autrici di due studi monografici sul certificato. Modera Pietro Franzina (Università Cattolica del Sacro Cuore).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il modulo che si trova qui: https://certificatosuccessorio.com.

Nello stesso sito sono raccolta materiali normativi, giurisprudenziali, dottrinali e di prassi relativi al certificato successorio europeo.

E’ stata richiesta l’attribuzione di CFP per i notai.

Per informazioni: pietro.franzina@unicatt.it.

Il certificato successorio europeo: dottrina, prassi e giurisprudenza – Seminario alla Cattolica di Milano ultima modifica: 2023-02-06T08:30:05+01:00 da Redazione Federnotizie

La legittimazione del notaio ad autorizzare un atto con contestuale nomina di curatore speciale

di Giovanni Santarcangelo

Una dei tanti dubbi sorti durante i primi convegni, è se il notaio, nell’autorizzare un atto di straordinaria amministrazione per il quale ricorra conflitto di interessi tra entrambi i genitori e il figlio minore, possa nominare anche il curatore speciale per il compimento dell’atto, oppure se tale nomina sia riservata solo al giudice tutelare.

Normativa

L’art. 320, comma 6, c.c. dispone: «Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.»

Dottrina

Come rileva la dottrina, quando il conflitto di interessi ricorre tra entrambi i genitori e il minore soggetto alla responsabilità genitoriale, il legislatore, mosso dal timore che i genitori in conflitto possano sacrificare ai propri gli interessi del figlio o siano indotti a curare gli interessi di un figlio a preferenza di quelli degli altri (De Rosa, 233; Stella Richter-Sgroi, 429, nota 114; Santarcangelo, II, 64), blocca in toto l’esercizio della responsabilità genitoriale e, come in ogni altra ipotesi di impedimento temporaneo, richiede la nomina di un curatore speciale, che sostituisce i genitori nel compimento dell’atto (cfr. anche art. 321 c.c.) (Santarcangelo, II, 64). Il conflitto d’interessi che colpisce entrambi i genitori costituisce un’ipotesi tipica d’impedimento giuridico all’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori (Mazzacane, 148; Santarcangelo, II, 64).

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La legittimazione del notaio ad autorizzare un atto con contestuale nomina di curatore speciale ultima modifica: 2023-02-01T08:30:30+01:00 da Redazione Federnotizie

Agevolazioni, pertinenze e cumulo: luce verde dai giudici tributari

di Massimo Caccavale

Come segnalato in questa Rivista, già all’indomani della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n 197, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della G. U. del 29 dicembre 2022 n. 303) ha disposto:

(I)

con l’art. 1, comma 74, di prorogare fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106 (Cfr. Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36”) e

(II)

con l’art. 1, commi da 100 a 105, di introdurre nuovamente, per le assegnazioni/cessione di beni dalla società ai propri soci, poste in essere entro il 30 settembre 2023, le medesime agevolazioni già riconosciute dall’art. 1, commi 115 – 120 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Cfr. Nuova finestra per assegnazioni e trasformazioni agevolate e Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023).

A seguito della reiterazione delle suindicate agevolazioni è utile segnalare due sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado (già Commissione Tributaria Provinciale) di Pesaro.

In entrambi i casi, la contestazione degli avvisi di liquidazione ha richiesto di confrontarsi, a monte, con i famigerati documenti di prassi (circolari e risoluzioni) emanati dalla Agenzia delle Entrate[1], che, spesso, interpretano in modo arbitrario le disposizioni di legge e, talvolta, come nel caso oggetto della seconda sentenza qui segnalata, sono letti in modo palesemente errato dai tassatori.

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Agevolazioni, pertinenze e cumulo: luce verde dai giudici tributari ultima modifica: 2023-01-27T08:30:11+01:00 da Redazione Federnotizie

Una circolare per un trust

di Giuseppe Gallizia

Le note che seguono, dedicate alla Circolare 34/E del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (.PDF) intitolata “Disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta ed indiretta“, si riferiscono soltanto alla parte di essa che riguarda la disciplina delle imposte indirette, e cercheranno di proporre, di questo tema, una lettura comparata all’esperienza professionale dei trust.[1]

Considerazioni preliminari

La Circolare esordisce con due affermazioni di ordine generale:

1) il trust pur avendo una struttura negoziale complessa, dà luogo a un unico presupposto di imposta. Si legge nella Circolare che “Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa”;

2)  il tributo applicabile ai trust è l’imposta sulle donazioni, D.Llgs.346/90 (Testo Unico sulle imposte di successione e donazione, TUS).

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Una circolare per un trust ultima modifica: 2023-01-26T08:30:28+01:00 da Redazione Federnotizie