Cassazione: no a trasformazione da società in impresa individuale

Ciclicamente torna in auge il tema della ammissibilità della trasformazione di una società “unipersonale” (sia di persone, sia di capitali) in una impresa individuale.
Il dibattito, molto acceso in dottrina, è stato da ultimo rianimato dalla prima pronuncia sul tema da parte della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, che con la sentenza n. 496 del 14 gennaio 2015, ha ritenuto che il passaggio da una società (ente collettivo) ad una impresa individuale non possa integrare una trasformazione in senso tecnico.
Tale pronuncia si pone in contrasto con l’indirizzo tendenzialmente positivo della dottrina notarile in materia (si vedano fra gli altri: Massima del Comitato Notarile del Triveneto n. K.A.37; studio n. 545-2014/I approvato dal CNN il 9 settembre 2014 a firma Boggiali – Ruotolo; nota a sentenza a firma Maltoni-Ruotolo-Boggiali “La Suprema Corte per l’inammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale (Cassazione, 14 gennaio 2015, n. 496)”; Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2015, “Scioglimento per passare a impresa individuale” a firma Angelo Busani).
Secondo la Suprema Corte la trasformazione in senso tecnico sarebbe caratterizzata dal passaggio da un “ente plurisoggettivo” ad un altro “ente plurisoggettivo” (ad esempio: da una S.n.c. a una S.r.l.), mentre la cosiddetta prosecuzione di una società unipersonale in ditta individuale altro non sarebbe che uno scioglimento con contestuale assegnazione del patrimonio sociale all’unico socio (con salto totale della fase di liquidazione dell’attivo, che, seppur astrattamente ammissibile in una società di persone, non lo sarebbe in una società di capitali).
La differenza tra l’inquadramento nell’alveo della trasformazione o in quello dello scioglimento con assegnazione all’unico socio ha ricadute, oltre che sotto il profilo strettamente giuridico, anche e soprattutto dal punto di vista pratico. Qualificare la fattispecie come “trasformazione” consentirebbe, infatti, al socio unico che intenda proseguire l’attività come imprenditore individuale, di continuare a gestire la medesima impresa senza soluzione di continuità e senza essere costretto a passare dalla fase della liquidazione, con conseguente neutralità della vicenda sotto il profilo contabile e fiscale.
La Cassazione in oggetto, sulla scia di alcuni precedenti giurisprudenziali di merito nella stessa direzione (Tribunale di Mantova 28 marzo 2006; Appello Torino 14 luglio 2010; Tribunale di Piacenza 22 dicembre 2011), argomenta l’inammissibilità della trasformazione da società unipersonale a impresa individuale sulla base della considerazione che la trasformazione, caratterizzandosi per il principio della continuità dei rapporti giuridici e contabili, integrerebbe una fattispecie di carattere eccezionale, quindi non suscettibile di interpretazione analogica.

La Suprema Corte sottolinea, infatti, come l’art. 2498 C.C. non contempli l’impresa individuale, precisando che quando la legge consente la trasformazione si riferisce sempre al passaggio da “ente” ad “ente”. Con la pronuncia in questione la Cassazione definisce testualmente come “assegnazione di azienda” l’ipotesi dell’atto “con il quale un socio receda da un società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività di impresa”.

La dottrina più recente si pone in contrasto con gli argomenti portati dalla Suprema Corte sottolineando che, in mancanza di una vera e propria definizione del legislatore del fenomeno “trasformazione”, sarebbe consentito utilizzare tale strumento ogni qual volta il caso di specie possa essere ricondotto alle medesime caratteristiche di un caso disciplinato ex lege. Essendo tipicamente ammessa la trasformazione in e da comunione di azienda (pertanto con discontinuità soggettiva), non dovrebbe potersi impedire il passaggio da una società unipersonale ad una azienda gestita da un imprenditore individuale.

Estendere la disciplina tipizzata della trasformazione in comunione d’azienda anche all’ipotesi di società con unico socio risponde anche ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme codicistiche,  posto che ammettere la trasformazione di una società pluripersonale in comunione di azienda e negare quella da società unipersonale in impresa individuale sarebbe contrario ai principi di parità di trattamento (in tal senso: Maltoni-Boggiali-Ruotolo, cit).

Ulteriore considerazione della giurisprudenza in materia di trasformazione da società ad impresa individuale, riguarda il possibile svilimento delle aspettative dei creditori sociali, che, in assenza della fase di liquidazione (peraltro inderogabile per le società di capitali), vedrebbero concorrere sui beni sociali anche i creditori personali del socio divenuto imprenditore.

La dottrina, peraltro, sottolinea che, una volta qualificata la fattispecie in oggetto come trasformazione di tipo eterogeneo, i creditori sociali troveranno adeguata tutela nelle norme di legge inerenti quest’ultima tipologia (ad esempio potendo utilizzare lo strumento del diritto di opposizione loro spettante ai sensi dell’articolo 2500-novies del codice civile, nonché la disciplina di cui all’articolo 2500-septies, comma 2, del codice civile, in tema di trasformazione eterogenea delle società di capitali, che, nel rinviare all’art. 2500-sexies C.C., in base al quale i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione (in tal senso Angelo Busani, cit.).

Considerazioni operative
Se si volesse portare alle estreme conseguenze l’inquadramento giuridico della fattispecie in quella di una trasformazione di tipo eterogeneo, il passaggio da società ad impresa individuale non avrebbe nulla di “traslativo” e quindi, ai fini della sua redazione in forma notarile, si dovrebbe ad esempio prescindere, in presenza di immobili nel patrimonio sociale, dal rispetto degli obblighi di menzione ai fini del DL 78/2010, ai fini della normativa urbanistica ed ai fini della prestazione energetica. Non vi sarebbe inoltre necessità di trascrizione (la continuità sarebbe infatti garantita dalla pubblicità nel registro delle imprese), mentre la voltura resterebbe comunque obbligatoria. Non troverebbe applicazione nemmeno la normativa in materia di prelazione in caso di beni culturali.
Si evidenzia, però, come alla luce dell’approccio negativo della giurisprudenza verso tale ricostruzione, anche il CNN (studio 545-2014/I cit.) ha invitato la categoria alla prudenza, evidenziando l’opportunità di ponderare accuratamente le soluzioni operative prescelte.

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Cassazione: no a trasformazione da società in impresa individuale ultima modifica: 2015-03-09T12:27:50+01:00 da Valentina Rubertelli
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