L’art. 20 del T.U.R., come modificato con la legge di bilancio 2018, sancisce che l’attività interpretativa degli Uffici, ai fini della liquidazione dell’imposta di registro (e conseguentemente anche ai fini della liquidazione delle imposte di trascrizione e catastale) dovrà riguardare il singolo atto presentato per la registrazione, sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto stesso, prescindendo invece da elementi extratestuali o desumibili da altri atti collegati a quello presentato per la registrazione. In questo modo non potranno più essere riqualificati sotto il profilo economico sequenze negoziali articolate.
Come già anticipato da Giovanni Rizzi in sede di primo commento, la nuova formulazione dell’art. 20 del T.U.R. ha introdotto un limite, prima non esistente, all’attività di riqualificazione giuridica degli atti in sede di registrazione. Ciò denota la portata innovativa della norma, nonostante nella relazione illustrativa si parli di “norma chiarificatrice”. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2007 pubblicata in data 26 gennaio 2018, ha confermato l’interpretazione dei primi commentatori chiarendo che la novità normativa non ha valenza interpretativa; la pronuncia della Suprema Corte trae spunto dal seguente caso pratico: una società immobiliare costituisce ipoteca su un immobile a garanzia di un mutuo e successivamente conferisce l’immobile in una newco con accollo del finanziamento alla società conferitaria: l’AE riqualifica l’operazione complessa come “cessione di immobile” applicando l’imposta di registro sul valore “pieno” dell’immobile, senza scomputare l’importo del mutuo accollato. L’amministrazione finanziaria, sulla base dei vari atti collegati si è quindi basata sulla “causa concreta” aderendo all’impostazione ormai diffusa ante-riforma e la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati all’imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell’articolo 20 D.P.R. 131/86.”

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