Si riporta la tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’USUFRUTTO e della NUDA PROPRIETÀ, in vigore dal 1° gennaio 2021, a seguito dell’intervenuta variazione del tasso legale di interessi (passato dallo 0,05% allo 0,01%) giusta decreto Ministero dell’Economia e Finanze 11 dicembre 2020, (pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020), percentuali calcolate avuto riguardo al prospetto dei coefficienti approvato con decreto Ministero dell’Economia e Finanze 18 dicembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020); nella Tabella, in relazione alle fasce di età dell’USUFRUTTUARIO (anni già compiuti), vengono riportate le percentuali, rispetto al valore della piena proprietà, da riferire rispettivamente all’usufrutto e alla nuda proprietà (esempio: usufruttuario anni 62 compiuti; valore piena proprietà €. 100.000,00; valore usufrutto 55%= €. 55.000,00.; valore nuda proprietà 45%=€. 45.000,00). Dette percentuali sono rimaste invariate (nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti) rispetto a quelle in vigore nel 2020.
Età usufruttuario | Valore usufrutto | Valore nuda proprietà |
da 0 a 20 | 95% | 5% |
da 21 a 30 | 90% | 10% |
da 31 a 40 | 85% | 15% |
da 41 a 45 | 80% | 20% |
da 46 a 50 | 75% | 25% |
da 51 a 53 | 70% | 30% |
da 54 a 56 | 65% | 35% |
da 57 a 60 | 60% | 40% |
da 61 a 63 | 55% | 45% |
da 64 a 66 | 50% | 50% |
da 67 a 69 | 45% | 55% |
da 70 a 72 | 40% | 60% |
da 73 a 75 | 35% | 65% |
da 76 a 78 | 30% | 70% |
da 79 a 82 | 25% | 75% |
da 83 a 86 | 20% | 80% |
da 87 a 92 | 15% | 85% |
da 93 a 99 | 10% | 90% |
Oltre | non previsto | non previsto |
Calcolo rendita (o pensione) perpetua, a tempo indeterminato o a tempo determinato
L’art. 1 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 18 dicembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020) fissa anche i nuovi “valori multipli” da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue, a tempo indeterminato o determinato, in relazione a quanto prescritto dall’art. 46, c. 2, lett. a) e b) del Testo Unico in materia di imposta di registro (DPR 26.4.1986 n. 131) e dall’art 17, c. 1, lett. a) e b) del testo Unico in materia di imposta di successione e donazione (Decreto legislativo 31.10.1990 n. 346):
- rendita o pensione perpetua o a tempo indeterminato: il valore è pari a 10.000 volte l’annualità;
- rendita o pensione a tempo determinato: il valore è pari al valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale di interesse (dal 1° gennaio 2021 pari allo 0,01% annuo), in nessun caso superiore a 10.000 volte l’annualità.
Decorrenza dei nuovi coefficienti
L’art. 2 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 18 dicembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020) dispone che le disposizioni relative ai nuovi coefficienti e criteri per la determinazione del valore dell’usufrutto o della rendita si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2021.

AUTORE

Notaio in Vicenza, ha iniziato l’attività notarile nel 1986. Svolge docenza presso la Scuola del Notariato del Comitato Triveneto di Padova.