Calcolo dell’usufrutto ai fini fiscali 2021

Si riporta la tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’USUFRUTTO e della NUDA PROPRIETÀ, in vigore dal 1° gennaio 2021, a seguito dell’intervenuta variazione del tasso legale di interessi (passato dallo 0,05% allo 0,01%) giusta decreto Ministero dell’Economia e Finanze 11 dicembre 2020, (pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020), percentuali calcolate avuto riguardo al prospetto dei coefficienti approvato con decreto Ministero dell’Economia e Finanze 18 dicembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020); nella Tabella, in relazione alle fasce di età dell’USUFRUTTUARIO (anni già compiuti), vengono riportate le percentuali, rispetto al valore della piena proprietà, da riferire rispettivamente all’usufrutto e alla nuda proprietà (esempio: usufruttuario anni 62 compiuti; valore piena proprietà €. 100.000,00; valore usufrutto 55%= €. 55.000,00.; valore nuda proprietà 45%=€. 45.000,00). Dette percentuali sono rimaste invariate (nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti) rispetto a quelle in vigore nel 2020.

Età usufruttuario Valore usufrutto Valore nuda proprietà
da 0 a 20 95% 5%
da 21 a 30 90% 10%
da 31 a 40 85% 15%
da 41 a 45 80% 20%
da 46 a 50 75% 25%
da 51 a 53 70% 30%
da 54 a 56 65% 35%
da 57 a 60 60% 40%
da 61 a 63 55% 45%
da 64 a 66 50% 50%
da 67 a 69 45% 55%
da 70 a 72 40% 60%
da 73 a 75 35% 65%
da 76 a 78 30% 70%
da 79 a 82 25% 75%
da 83 a 86 20% 80%
da 87 a 92 15% 85%
da 93 a 99 10% 90%
Oltre non previsto non previsto

Calcolo rendita (o pensione) perpetua, a tempo indeterminato o a tempo determinato

L’art. 1 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 18 dicembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020) fissa anche i nuovi “valori multipli” da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue, a tempo indeterminato o determinato, in relazione a quanto prescritto dall’art. 46, c. 2, lett. a) e b) del Testo Unico in materia di imposta di registro (DPR 26.4.1986 n. 131)  e dall’art 17, c. 1, lett. a) e b) del testo Unico in materia di imposta di successione e donazione (Decreto legislativo 31.10.1990 n. 346):

  • rendita o pensione perpetua o a tempo indeterminato: il valore è pari a 10.000 volte l’annualità;
  • rendita o pensione a tempo determinato: il valore è pari al valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale di interesse (dal 1° gennaio 2021 pari allo 0,01% annuo), in nessun caso superiore a 10.000 volte l’annualità.

Decorrenza dei nuovi coefficienti

L’art. 2 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 18 dicembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020) dispone che le disposizioni relative ai nuovi coefficienti e criteri per la determinazione del valore dell’usufrutto o della rendita si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2021.

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Calcolo dell’usufrutto ai fini fiscali 2021 ultima modifica: 2021-01-06T09:45:22+01:00 da Giovanni Rizzi
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