Con l’art. 1, commi 219-224, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, suppl. ord. n. 45/L, è stato introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, il c.d. bonus facciate.
In particolare, il comma 219 stabilisce che “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
Non tutti gli interventi, anche di mera pulitura o tinteggiatura esterna, che interessino le facciate possono godere di detto “beneficio” fiscale. Occorre che gli edifici sui quali insiste l’intervento siano ubicati in zone A o B.
di Beatrice Maria Ratti notaio in Desio Levi
L’art. 17 l. 6 agosto 1967, n. 765 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti), definisce e delimita le c.d. zone A e B:
- zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Il bonus facciate con detrazione al 90 per cento ricopre diversi tipi di interventi sulle facciate esterne degli edifici, compresa la mera pulitura o tinteggiatura esterna, ma con alcune limitazioni.
Il comma 221 dell’art. 1 della legge di bilancio pone un chiaro limite oggettivo: “ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Gli interventi che possono godere del bonus possono perciò avere ad oggetto solo “strutture opache” come, ad esempio, pareti, pavimenti e coperture, balconi, ornamenti o fregi.
Si possono considerare tendenzialmente escluse dal “bonus facciate” le spese sostenute per la sostituzione di infissi, quelle relative agli impianti di illuminazione, per cavi, ma anche per la progettazione dei lavori e per le perizie.
Inoltre, il comma 220, nello specifico, chiarisce che, se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura, ma influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per poter usufruire delle agevolazioni a fine lavori l’edificio dovrà rispettare precisi e tecnici requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza.
In particolare, i requisiti citati dal comma 220 – che richiama il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 – si riferiscono alla definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi delle prestazioni energetiche degli edifici.
La tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 indica, invece, i valori limite di trasmittanza termica, con riferimento alle varie zone climatiche, alle strutture opache orizzontali e verticali e alle finestre comprensive di infissi.
Il citato comma 220, infine, stabilisce che ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90. Quanto alla efficienza energetica, vi è un esclusivo richiamo alle norme sull’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Quanto alla trasmittanza, vengono invece richiamate le norme relative all’esercizio, alla manutenzione e alle ispezioni degli impianti tecnici.
Sono tuttavia esclusi verifiche e controlli se, previo giudizio dell’autorità competente, il rispetto delle citate prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del carattere o aspetto degli edifici, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
Riguardo alle modalità di esercizio della detrazione, il comma 222 chiarisce che: “la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi”. I contribuenti che sosterranno la spesa per le facciate potranno, perciò, detrarre il costo dei lavori sostenuti per dieci anni in dichiarazione dei redditi.
Il comma 223, invece, richiama le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
In particolare, per usufruire della detrazione è necessario che il pagamento delle spese detraibili sia disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
In conseguenza di quanto esposto, il comma 224 ha stabilito un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, d.l. 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 2004, n. 307, pari a 0,5 milioni di Euro per l’anno 2020, a 5,8 milioni di Euro per l’anno 2021 e a 3,6 milioni di Euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

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