Bonifico per spese di recupero e riqualificazione energetica degli edifici anche tramite Istituti di pagamento

Raffaele Trabace

Per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’art. 16 bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la possibilità di eseguire bonifici è ammessa per operatori ulteriori rispetto a banche e Poste Italiane, quali gli Istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia e legittimati a prestare servizi di pagamento.

E’ quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 9/E del 21 gennaio 2017.

Il comma 9 dell’ art. 16 bis citato, rinvia alle disposizioni di cui al DM 18 febbraio 1998, n. 41 (pubblicato nella G.U. 13 marzo 1998, n. 60), col quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

L’articolo 1, comma 3 del citato D.M. dispone che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.

Il successivo articolo 4, comma 1, lettera b) dello stesso D.M. prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di “effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi”.

Nonostante l’espresso riferimento delle norme citate al bonifico bancario, l’Agenzia delle Entrate, con  la Circolare 10 giugno 2004 n. 24/E,  ebbe a ritenere ammissibile la fruizione della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia anche in relazione a pagamenti eseguiti a mezzo del bonifico postale, precisando che “l’integrazione dei due sistemi di pagamento, bancario e postale, disposta dall’articolo 146 del testo unico bancario, è stata attuata a seguito dell’adesione di Poste Italiane S.p.A. alla Rete Nazionale Interbancaria (infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra operatori del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla società interbancaria per l’automazione – S.I.A.) ed alla partecipazione alla procedura interbancaria, gestita dalla S.I.A. per conto della Banca d’Italia prevista dall’‘Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra le banche d’Italia’

Nell’occasione l’AE aveva inoltre chiarito che “in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche del bonifico postale, che appare strumento idoneo all’agevole reperimento di tutte le informazioni richieste dalla norma ai fini del riconoscimento della detrazione (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del destinatario del pagamento) e che quindi non costituisce ostacolo all’attività di controllo da parte degli uffici finanziari, si ritiene che lo stesso possa essere assimilato in via interpretativa, e per i fini che qui interessano, al bonifico bancario”.

Con la Risoluzione in commento, l’AE ricorda che successivamente, il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), aveva introdotto l’obbligo di operare una ritenuta all’atto dell’accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili, fatto presente, in particolare, che l’art. 25 del citato decreto prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta (…) – pari all’ 8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015 – a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

L’AE, richiamata la Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, ricorda inoltre che la disposizione di cui sopra ha la finalità di anticipare all’Erario una parte del prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e che conseguentemente “la non completa compilazione del bonifico bancario o postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento”.

Viene fatto inoltre presente che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 stabilisce gli adempimenti che “le banche e le Poste Italiane S.p.A. che operano le ritenute” sono tenuti ad effettuare, ovvero:

a) “versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando l’apposito codice tributo;

b) certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

c) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate”.

Venendo all’esame del quesito posto a base dell’interpello, l’AE evidenzia che, in attuazione della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato unico, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ha previsto l’inserimento nel TUB degli Istituti di pagamento. In particolare, l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) alla lettera h-sexies) ne fornisce la definizione, individuando gli “Istituti di pagamento” nelle “imprese diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4”, e il titolo V-ter ne detta la relativa disciplina. Sulla base dell’articolo 114-sexies del TUB contenuto nel titolo V-ter, “La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento”. Questi ultimi sono autorizzati dalla Banca d’Italia ed iscritti in un apposito albo consultabile pubblicamente (articolo 114-septies del TUB). I servizi di pagamento, a loro volta definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo n. 11 del 2010, comprendono l’“esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento”, e l’“esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti”.

In base a quanto sopra, l’AE conclude riconoscendo l’utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l’accesso alle detrazioni oggetto dell’istanza di consulenza anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento.

Pertanto, qualora l’Istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali in oggetto, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all’assolvimento da parte di detto operatore degli adempimenti stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d’imposta,  osservandosi che l’Istituto che riceve l’ordine di accredito assume tale qualifica per effetto dell’obbligo di effettuare la ritenuta di cui all’articolo 25 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, il tutto a condizione che l’Istituto di pagamento sia iscritto alla Rete Nazionale Interbancaria e utilizzi la procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo posto dall’articolo 3 del D.M. n. 41 del 1998).

Pertanto il rispetto dei richiamati adempimenti da parte dell’Istituto di pagamento consente all’ordinante il bonifico di fruire della detrazione spettante per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica degli edifici.

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Bonifico per spese di recupero e riqualificazione energetica degli edifici anche tramite Istituti di pagamento ultima modifica: 2017-02-01T13:41:40+01:00 da Redazione Federnotizie
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