È noto a tutti i lettori di questa Rivista, avendone già trattato diffusamente[1], che la ripresa a tassazione da parte della Agenzia delle Entrate dei finanziamenti soci richiamati in verbali (ed atti) societari, costituisce vexata quaestio che, sin dalla fine della prima decade del 2000[2], ha ricevuto grande impulso, per non dire un avallo quasi totale, della giurisprudenza della Cassazione, al riguardo decisamente consolidata[3].
Anzi, negli ultimi anni, la Corte ha dato il proprio beneplacito al massivo utilizzo, da parte degli uffici fiscali, dell’istituto dell’enunciazione, consentendo un ampliamento a dismisura della sua portata soprattutto in campo societario e, più di recente, anche fuori dai verbali assembleari in atti di fusione, scissione e financo di trasformazione. Ciò avviene attraverso l’uso molto più che estensivo, per non scrivere al di fuori dei presupposti della norma, di un meccanismo – l’enunciazione, appunto – codificato, a parere di chi scrive e della miglior dottrina, a tutt’altri fini[4].
Di recente, tuttavia, da parte della giurisprudenza di legittimità, inizia a intravedersi, se non proprio un arresto, almeno un parziale revirement, attraverso un rilevante ridimensionamento del principio, fatto proprio dalla Agenzia, per cui ogni finanziamento enunciato (o anche semplicemente citato) in un atto o verbale successivo debba costituire materiale imponibile da sottoporre a tassazione al 3%.