Finanziamento soci: il pasticciaccio brutto delle enunciazioni

È noto a tutti i lettori di questa Rivista, avendone già trattato diffusamente[1], che la ripresa a tassazione da parte della Agenzia delle Entrate dei finanziamenti soci richiamati in verbali (ed atti) societari, costituisce vexata quaestio che, sin dalla fine della prima decade del 2000[2], ha ricevuto grande impulso, per non dire un avallo quasi totale, della giurisprudenza della Cassazione, al riguardo decisamente consolidata[3].

Anzi, negli ultimi anni, la Corte ha dato il proprio beneplacito al massivo utilizzo, da parte degli uffici fiscali, dell’istituto dell’enunciazione, consentendo un ampliamento a dismisura della sua portata soprattutto in campo societario e, più di recente, anche fuori dai verbali assembleari in atti di fusione, scissione e financo di trasformazione. Ciò avviene attraverso l’uso molto più che estensivo, per non scrivere al di fuori dei presupposti della norma, di un meccanismo – l’enunciazione, appunto – codificato, a parere di chi scrive e della miglior dottrina, a tutt’altri fini[4].

Di recente, tuttavia, da parte della giurisprudenza di legittimità, inizia a intravedersi, se non proprio un arresto, almeno un parziale revirement, attraverso un rilevante ridimensionamento del principio, fatto proprio dalla Agenzia, per cui ogni finanziamento enunciato (o anche semplicemente citato) in un atto o verbale successivo debba costituire materiale imponibile da sottoporre a tassazione al 3%.

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Finanziamento soci: il pasticciaccio brutto delle enunciazioni ultima modifica: 2023-03-17T08:30:35+01:00 da Ruben Israel

Sterilizzazione anche per le perdite maturate nell’esercizio 2022

Il c.d. “Decreto milleproroghe” (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) contiene una norma di interesse anche notarile e si occupa nuovamente delle perdite maturate dalle società di capitali nel corrente anno. L’art. 3 comma 9 estende all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 la moratoria prevista in materia di riduzione del capitale sociale e l’esclusione della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale.

La norma, in particolare, stabilisce che alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

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Sterilizzazione anche per le perdite maturate nell’esercizio 2022 ultima modifica: 2023-01-09T08:30:23+01:00 da Ruben Israel

La scelta del luogo di sepoltura: modalità, forme e legittimazione

Il caso

Una recente ordinanza della Cassazione del 13 luglio 2022, n. 22180, intervenuta in una controversia relativa allo spostamento del luogo di sepoltura di una defunta, ha espresso alcuni principi che possono tornare utili nella redazione di testamenti o, comunque, nell’ambito di una consulenza coinvolgente situazioni rilevanti post mortem.

La decisione della Cassazione è una buona occasione per fare il punto su quali siano i poteri, ma anche a chi spettino, in relazione alla scelta del luogo da destinare alla sepoltura. Essa ha infatti chiarito quale sia il rapporto, nella scelta del luogo di sepoltura, tra la volontà del defunto e quella dei prossimi congiunti, spiegando inoltre come e con quali strumenti giuridici il defunto possa veicolare tale volontà post mortem. Esulano invece dalla presente trattazione le pure interessanti problematiche che riguardano, se così si può dire, la consistenza e la natura del diritto al sepolcro: per la relativa analisi si segnala una recente contributo del Consiglio di Stato nel campo, quindi, della giustizia amministrativa[1] con tutte le commistioni, che coinvolgono l’oggetto del diritto, a cavallo tra la sfera del diritto amministrativo e del diritto privato. Esulano dal presente contributo anche le questioni che si agitano, sempre con riferimento all’oggetto, tra le due diverse nature, pubblicistica e privatistica, del diritto al sepolcro[2]. Ci si limiterà, quindi, a trattare la questione relativa alla facoltà di scelta e alle modalità per esprimerla, spettante a ogni persona fisica, circa il luogo della propria sepoltura. Si parla al riguardo dello ius eligendi sepulchrum o anche di electio sepulchri.

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La scelta del luogo di sepoltura: modalità, forme e legittimazione ultima modifica: 2022-09-23T08:30:07+02:00 da Ruben Israel

Ricognizione di debito ed “enunciazione” di crediti postergati da finanziamenti

Introduzione

Con una recente ordinanza (2 settembre 2022 n.25942) la Cassazione torna nuovamente ad occuparsi della annosa questione, che già avevo definito[1] come un pozzo di San Patrizio, dei finanziamenti soci richiamati in successivi atti o in verbali societari sottoposti a registrazione. Ho usato volutamente il termine “richiamati” perché con questa stringata, ma al contempo efficace decisione, la Corte ha espresso chiaramente un duplice concetto, di gran rilevanza quando ci si imbatte in atti nei quali si faccia a diverso titolo riferimento a finanziamenti o crediti dagli stessi nascenti. Da un lato, con una presa di posizione, che definirei sistematica, la Corte ha correttamente delineato la pregiudiziale condizione soggettiva, affinché possa configurarsi l’istituto della enunciazione di cui all’art. 22 D.P.R. 131/1986 (di seguito TUR); dall’altro, ha chiaramente definito quali siano le condizioni giuridiche affinché il riferimento a una posizione creditoria possa assurgere a riconoscimento di debito e qualificato tale e quindi, direttamente o anche indirettamente, attraverso lo strumento della enunciazione, assoggettato legittimamente a tassazione. Continua a leggere

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L’accertamento testamentario di donazione dissimulata

Il valore confessorio della dichiarazione: effetti, limiti e utilità della ricognizione di precedenti donazioni

Con la recente ordinanza 8 giugno 2022 n. 18550 la Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione contenuta in un testamento, con cui il testatore affermi di aver donato un bene che, invece, era stato apparentemente venduto, va qualificata confessione stragiudiziale costituendo affermazione vantaggiosa per i legittimari e sfavorevole per l’erede. In particolare la decisione in commento origina da una controversia promossa dai legittimari che agivano in riduzione, previo accertamento di una donazione dissimulata compiuta dal de cuius: in tutti i gradi di giudizio è stato affermato ed accertato che la dichiarazione contenuta nel testamento, con la quale il testatore ha dichiarato di aver donato il bene apparentemente venduto, deve essere assimilata ad una confessione stragiudiziale, trattandosi di affermazione vantaggiosa per i legittimari e sfavorevole per l’erede[1]: il valore confessorio di tale dichiarazione può essere opposto all’erede in quanto subentrante nella medesima situazione del proprio dante causa[2]. E’ questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso e confermato la decisione resa dalla Corte d’appello la quale ultima, respingendo l’appello, ha a sua volta confermato la sentenza di primo grado.

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La sanatoria delle start-up innovative costituite digitalmente e il “cap” dei compensi notarili

L’art. 39 septies del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, introdotto dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.181 del 30-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 26, che riporto nel suo testo, stabilisce:
Art. 39 septies – Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.
2. Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile.
3. Il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. Continua a leggere

La sanatoria delle start-up innovative costituite digitalmente e il “cap” dei compensi notarili ultima modifica: 2021-08-04T08:30:41+02:00 da Ruben Israel

Finanziamenti soci ed enunciazione: il punto

Il contributo che segue, nasce dalla traccia, pensata solo per essere poi distribuita ai partecipanti, a supporto del commento a una recente decisione della Cassazione in materia di enunciazione (e di responsabilità del notaio per l’atto enunciato) con cui ho intrattenuto i Colleghi del Distretto di Milano nella riunione di aggiornamento del 14 giugno u.s.

Nell’approfondire, via via, l’argomento ne è uscito un lavoro che è parso alla Redazione e a chi scrive un utile vademecum, destinato a una più ampia platea, per fare il punto sullo stato dell’arte in materia di enunciazione di finanziamenti soci in campo societario e per dar conto delle insidie che possono celarsi in alcune fattispecie molto frequenti.

Esso contiene indicazioni e riferimenti frutto del lavoro soprattutto di studiosi di estrazione notarile e, in una dimensione e formato improntati alla sua originaria destinazione, complessivamente molto più discorsiva che scientifica, alcune considerazioni personali.

Il ritorno della Cassazione sull’utilizzo dei finanziamenti soci in campo societario. L’estensione del perimetro dell’”enunciazione”

La recente ordinanza (interlocutoria[1]) n. 11276 del 29 aprile 2021 della Corte di Cassazione[2] è l’occasione per fare il punto e aggiornare lo stato dell’arte sui finanziamenti soci utilizzati o citati – e uso volutamente termini neutri – in occasione di atti societari. Continua a leggere

Finanziamenti soci ed enunciazione: il punto ultima modifica: 2021-06-16T08:30:50+02:00 da Ruben Israel

Donazione di denaro proveniente dall’estero e territorialità dell’imposta

Una fattispecie nella quale talvolta ci si imbatte riguarda l’ipotesi in cui, a fronte di un bonifico effettuato da soggetto non residente, veniamo richiesti di formalizzare o meglio “consacrare” tale trasferimento con un atto notarile o con un atto di deposito nei nostri atti della relativa donazione perfezionata all’estero. In diversi casi sarebbe possibile e legittimo prescindere dalla stipula, in Italia, di un atto notarile, anche di mero deposito, ma spesso il notaio è chiamato a intervenire, oltre che per ragioni volte a far emergere formalmente l’intento liberale, anche per ragioni legate alla normativa antiriciclaggio o, più semplicemente, per ottenere un titolo registrato all’Agenzia delle Entrate e opponibile all’Amministrazione Finanziaria.

A cura di Ruben Israel

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Donazione di denaro proveniente dall’estero e territorialità dell’imposta ultima modifica: 2021-05-19T08:30:01+02:00 da Ruben Israel