Novità in materia di bonus per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili

NOVITA'La legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata in G.U. 31 dicembre 2021 n. 310, supp. ord. n. 49L) ha apportato delle sensibili modifiche alle norme in tema di bonus e agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili.

In linea generale e di primissima sintesi, si può osservare che la gran parte delle agevolazioni fiscali attualmente previste è stata confermata e prorogata per gli anni a venire (pur con temperamenti e limitazioni, soprattutto in materia di c.d. Super-bonus 110%); d’altro canto, è stata introdotta una nuova agevolazione, finalizzata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (nuovo art. 119-ter, L. 17 luglio 2020, n. 77).


Bonus Fiscali 110% Per un articolato approfondimento sulle caratteristiche di ciascuna agevolazione si rimanda all’ebook edito da Federnotizie “Guida Bonus Fiscali”, a cura del notaio Giovanni Rizzi.


1) Super-bonus (detrazione 110%”): l’agevolazione rimane ma viene distinta per categorie di soggetti (art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77)

L’articolo 1, comma 28 della Legge di Bilancio introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, la quale è diversamente articolata in funzione sia del soggetto beneficiario che del frangente temporale entro il quale le spese sono state sostenute. In alcuni casi, permane il vincolo di avanzamento dei lavori alla data del 30 giugno 2022. Continua a leggere

Novità in materia di bonus per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili ultima modifica: 2022-01-03T13:00:21+01:00 da Matteo Verzì

Mutuo fondiario: nullità e sovrafinanziamento

1. Introduzione

Con l’ordinanza Sez. I, 14 giugno 2021 n. 16776, la Suprema Corte ha confermato e consolidato un indirizzo interpretativo che, originariamente affermatosi in alcune pronunce di merito, aveva ricevuto (già prima della pronuncia da ultimo citata) l’autorevole avallo della Cassazione[1]. Il thema decidendi attiene agli effetti derivanti dal mancato rispetto, da parte dell’Istituto di credito mutuante, della regola di cui al combinato disposto dell’art. 38 d.lgs. 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e della Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 22 aprile 1995[2]. Si tratta, come noto, delle disposizioni che fissano un limite quantitativo all’importo finanziabile da parte delle Banche in sede di erogazione di un mutuo che abbia le caratteristiche della fondiarietà. Continua a leggere

Mutuo fondiario: nullità e sovrafinanziamento ultima modifica: 2021-11-17T08:30:15+01:00 da Matteo Verzì

Legge di bilancio 2021 – Nuove agevolazioni per i trasferimenti di terreni agricoli

La legge di bilancio 2021 (approvata il 27 dicembre alla Camera e approvato in via definitiva al Senato ma non ancora pubblicato) prevede (art. 1 comma 41) una nuova agevolazione fiscale relativa agli atti di trasferimento dei terreni agricoli.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, in caso di atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli (come tali definiti dagli strumenti urbanistici vigenti) e relative pertinenze, posti in essere a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è già prevista un’agevolazione fiscale rispetto alla disciplina ordinaria: Continua a leggere

Legge di bilancio 2021 – Nuove agevolazioni per i trasferimenti di terreni agricoli ultima modifica: 2020-12-28T13:36:16+01:00 da Matteo Verzì

È opponibile a terzi la servitù non trascritta ma indicata nel “quadro D” della nota di trascrizione di altro atto? Commento a Cass. n. 16853/2019

Con un unico atto del 31 agosto 1994 una società commerciale acquistava il diritto di proprietà su un fondo e, contestualmente, il diritto di servitù di passaggio a favore del fondo appena acquistato e a carico di altro fondo, di titolarità dello stesso venditore. Sul versante pubblicitario, l’operazione negoziale suddetta veniva trascritta come una semplice vendita: l’acquisto a titolo costitutivo-derivativo del diritto reale di servitù era segnalato non a mezzo di un’autonoma nota di trascrizione ma provvedendo unicamente alla menzione del medesimo all’interno del “Quadro D” della nota di trascrizione della vendita.

Successivamente, lo stesso dante causa vendeva all’odierno ricorrente il diritto di proprietà sul fondo servente, senza che in detto atto di alienazione fosse data menzione dell’esistenza della servitù gravante sul bene immobile compravenduto.

Si questa vicenda è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16853/2019

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È opponibile a terzi la servitù non trascritta ma indicata nel “quadro D” della nota di trascrizione di altro atto? Commento a Cass. n. 16853/2019 ultima modifica: 2020-07-01T08:30:07+02:00 da Matteo Verzì