Lealtà fiscale e decoro della professione

“In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la fattispecie di cui all’art. 147, 1° co., lett. a), della L. n. 89 del 1913 è integrata ogni qual volta il notaio pone in essere una condotta idonea a ledere la propria dignità e reputazione all’interno della collettività in cui opera e a compromettere il decoro e il prestigio della classe notarile, senza che rilevi la sfera privata o pubblica nella quale tale condotta si è estrinsecata, dal momento che egli non è solo un libero professionista, ma riveste anche la qualità di pubblico ufficiale a cui sono delegate funzioni pubbliche. (Costituisce quindi) illecito disciplinare, ai sensi della predetta disposizione, l’omesso versamento da parte del notaio delle imposte e dei contributi previdenziali ricadenti nell’ambito della propria sfera personale, trattandosi di condotta anomala per un pubblico ufficiale avente il compito di riscuotere le imposte indirette”.

Cass. 27-9-2022, n. 28133 (.PDF)

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Un altro intervento eccessivamente severo della Cassazione? Davvero ogni omissione contributiva od ogni definitivo accertamento di un’evasione fiscale da parte del contribuente notaio costituisce illecito disciplinare? Oppure è la massima che “dice troppo” ? Una risposta può essere tentata solo dopo aver definito la portata di questa pronuncia ricostruendo la concreta fattispecie alla quale si riferisce.

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Lealtà fiscale e decoro della professione ultima modifica: 2022-12-23T08:30:54+01:00 da Luigi De Ruggiero

La tempestività dell’azione disciplinare

L’iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei notai, regolata dall’art. 153 della L. n. 89 del 1913, è sottoposta a termini che, in mancanza di un’espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori; cionondimeno, pur non essendo prevista dall’art. 146 della legge notarile la decadenza o l’estinzione dell’azione intempestiva ed essendo il sistema presidiato dalla prescrizione, l’espressione “senza indugio”, utilizzata dal cit. art. 153, comma 2 (“Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante”), impone al giudice l’obbligo di accertare se il tempo impiegato all’uopo possa considerarsi adeguato in relazione all’esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull’esercizio della professione del notaio assoggettato, oltre a rendere progressivamente più difficile, per quest’ultimo, approntare un’adeguata difesa”. (Cass. 12-3-2021, n. 7051)


Questa la massima. Nella sua prima parte essa ribadisce la stabile giurisprudenza sul carattere ordinatorio del termine, la cui decorrenza temporale va tuttavia precisata; nella seconda, prescrive invece una valutazione in fatto che finora non era stata espressamente indicata nell’àmbito del nostro procedimento disciplinare e che è poi la ragione concreta del parziale rinvio del giudizio disposto dinanzi alla Corte d’appello: il lettore paziente scoprirà il seguito della vicenda…

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La tempestività dell’azione disciplinare ultima modifica: 2022-03-18T08:30:54+01:00 da Luigi De Ruggiero

Occasionalità dell’illecito disciplinare: la Cassazione si pronuncia

Commento a Cass. 22-2-21, n. 4645

In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall’art. 147, co. 1°, lett. b), della L. n. 89/1913 (qui contestato in relazione all’art. 14 del Codice deontologico), è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all’anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite e il volume complessivo dell’attività professionale calcolato su base annuale e non essendo richiesto un monitoraggio esteso a un periodo predefinito a priori, fatta salva la necessità che le violazioni non risultino isolate o del tutto episodiche”.


Con la sentenza dalla quale è tratta (anche) questa massima, la S.C. – nel confermare la condanna del Notaio a sei mesi di sospensione in un caso (tra l’altro) di concorrenza sleale tramite una fatturazione compiacente, su richiesta delle parti, in modo da far conseguire loro indebiti risparmi fiscali – è da ultimo tornata su quel criterio, ancor sempre sfuggente, della “non occasionalità”, previsto dall’art. 147, lett. b), L. 89/1913, “che punisce la violazione non occasionale delle norme professionali”. Secondo la pronuncia, “il rilievo disciplinare di tali condotte postula, per espressa previsione di legge, il carattere reiterato delle violazioni” (nella specie “riscontrate in più di 40 pratiche nell’arco di un trimestre”). Continua a leggere

Occasionalità dell’illecito disciplinare: la Cassazione si pronuncia ultima modifica: 2022-02-02T08:30:45+01:00 da Luigi De Ruggiero

Il procedimento disciplinare con gli occhi di un presidente Co.Re.Di.

Riprendiamo (e ci torneremo) il discorso sul procedimento disciplinare notarile per alimentare un dibattito teso a correggere qualche imperfezione di un impianto che ha dimostrato di reggere a questi primi anni di applicazione.

Lo facciamo pubblicando l’intervento del Presidente Luigi De Ruggiero al Congresso Federnotai dello scorso 24 settembre.

Il procedimento disciplinare con gli occhi di un presidente Co.Re.Di.

Mi è capitato di presiedere per sette anni la COREDI Lombardia e ho quindi conosciuto i notai più discoli (non necessariamente i peggiori): poteva capitarmi anche una qualche forma di rigetto verso il mondo del notariato. Invece ne è nato un feeling, nel senso che tengo ormai anche emotivamente al prestigio e al decoro della classe notarile esattamente come voi: se farò qualche osservazione critica è perché credo che il ruolo del Presidente di COREDI, ancor più che di fornire qualche competenza in tema di procedura e di tecnica di redazione delle decisioni (documenti che i notai non sono abituati a scrivere), sia quello di apportare un punto di vista esterno contro le sempre insidiose tentazioni di gestione domestica. Continua a leggere

Il procedimento disciplinare con gli occhi di un presidente Co.Re.Di. ultima modifica: 2021-11-26T08:30:20+01:00 da Luigi De Ruggiero

L’insostenibile presenza del notaio presso agenzie di mediazione

«E’ contraria, ai sensi dell’art. 31, lett. f, dei principi di deontologia professionale dei notai, la presenza frequente del notaio presso recapiti stabili di organizzazioni per rogare, trattandosi di un comportamento idoneo a turbare le condizioni che ne assicurano l’imparzialità e visto come un concorso consapevole del notaio a una scelta etero diretta del professionista. Il dovere d’imparzialità del notaio, infatti, va inteso in termini di astensione da comportamenti che, in via preventiva e di garanzia dell’immagine della categoria, influiscono sulla designazione del professionista» (Cass. 12-2- 2020 n. 3458).

Massima dura, che ricalca e inasprisce, per l’applicazione che ne prospetta, il tenore testuale della pur già rigorosa norma deontologica in vigore (“Viola il dovere di imparzialità il notaio che svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali”), norma peraltro anche in prospettiva ribadita nell’irrealizzata proposta di riforma dei Principi di deontologia professionale, che anzi estendeva (e forse eccessivamente se si trattava di tutelare “l’indipendenza e l’imparzialità”) l’inibizione anche a tutti i “luoghi di lavoro, di riposo, di svago e in generale luoghi pubblici o aperti al pubblico” – sempre che, ovviamente, non sussistano “specifiche esigenze dei singoli utenti”. Continua a leggere

L’insostenibile presenza del notaio presso agenzie di mediazione ultima modifica: 2021-06-11T08:30:55+02:00 da Luigi De Ruggiero

Concorrenza tra notai e procacciamento d’affari: il commento del presidente De Ruggiero alla sentenza di Cassazione n. 16433

Commento a Cass. 30-7-2020, n. 16433

«L’art. 147 della legge notarile non vieta la concorrenza tra i notai, ma ne vieta le forme illecite, compreso il ricorso a procacciatori d’affari, da intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il notaio e che quest’ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell’attività, senza che rilevi la gratuità dell’attività di procacciamento, vietata dall’art. 31 del Codice Deontologico anche se svolta a titolo non oneroso».

A leggere questa massima un brivido è inevitabile: quante volte ho “indirizzato” – gratis! – amici che mi chiedevano consiglio “a beneficio” – in verità, non sempre – di un notaio stimato? E non è forse vero che è dal passa-parola di un conoscente che arriva al notaio buona parte dei “clienti”? (Ma bisogna proprio chiamare così i cittadini che accedono a un pubblico Ufficio?) Una volta va bene, ma se solo le indicazioni dello stesso conoscente raggiungono “un certo numero”, ne risulta integrato un procacciamento vietato?!? Continua a leggere

Concorrenza tra notai e procacciamento d’affari: il commento del presidente De Ruggiero alla sentenza di Cassazione n. 16433 ultima modifica: 2021-02-05T08:30:42+01:00 da Luigi De Ruggiero