Nuova decorrenza per il modello della polizza decennale T.A.I.C.

L’art. 12, comma 6-bis, del D.L. 20 dicembre 2022 n. 198 (cd. decreto Milleproroghe 2023), introdotto in sede di conversione (legge in corso di pubblicazione) ha introdotto una nuova disciplina transitoria per la decorrenza dell’obbligo di conformazione della polizza assicurativa decennale al modello standard di cui all’art. 4, c. 1bis, del D.lgs. 20/06/2005, n. 122, in deroga a quella a suo tempo dettata dall’art. 3 del decreto MISE 20/07/2022 n. 154.

Rammentiamo che quest’ultima disposizione aveva previsto l’obbligo di conformazione al modello standard per le polizze assicurative decennali “stipulate” successivamente alla data di entrata in vigore di detto decreto ossia successivamente alla data dl 5 novembre 2022.

Tale disposizione aveva creato non poche difficoltà pratiche stante le diverse letture che della stessa si potevano dare. L’espressione polizze “stipulate” si prestava a diverse interpretazioni. Alcune Compagnie Assicuratrici, per esempio, ritenevano non sussistente l’obbligo di conformazione anche per polizze formalmente emesse dopo il 5 novembre 2022 per il sol fatto che fosse stato stipulato un “preliminare” di polizza prima di detta data (preliminare che normalmente viene stipulato in occasione dell’apertura del cantiere e della emissione della cd. polizza CAR ”Contractor’s All Risks”).

Continua a leggere

Nuova decorrenza per il modello della polizza decennale T.A.I.C. ultima modifica: 2023-02-27T12:30:00+01:00 da Giovanni Rizzi

La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie – Anno 2023

Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge Finanziaria per il 2023), Art. 1, commi 108 e 109, è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota unica del 16%.

Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%,  per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il periodo di imposta 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti periodi di imposta 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nel periodo di imposta 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.

Altra importante novità introdotta dalla legge 197/2022 è costituita dalla estensione della possibilità di rideterminazione del valore di acquisto mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva anche alle partecipazioni quotate . In particolare, l’art. 1, comma 107 della legge 197/2022, nel modificare l’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c e c-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a) del medesimo Testo Unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. A sua volta il successivo comma 109 stabilisce che anche in questo caso l’imposta sostitutiva è pari al 16%

Continua a leggere

La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie – Anno 2023 ultima modifica: 2023-01-17T08:30:04+01:00 da Giovanni Rizzi

La rideterminazione del valore dei terreni 2023

Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge finanziaria per il 2023) (art. 1, commi 108 e 109), è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota del 16%.

Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%, per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per l’anno di imposta 2019 l’aliquota era pari al 10%, per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 l’aliquota era pari all’8% mentre per gli anni di imposta sino al 2014 l’aliquota era pari al 4% (così come prevista originariamente dall’art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448); l’art. 1, comma 109, Legge 197/2022, per l’anno di imposta 2023, dispone che l’aliquota …. è pari  al 16 per cento

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2023 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e ciò pagando il 16% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2023 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2023.

Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rivalutazione del valore di terreni mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%:

  • persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa);
  • società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
  • enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 15 novembre 2023 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 15 novembre 2023, 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 (sull’importo delle rate al 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11). Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021). Continua a leggere

La rideterminazione del valore dei terreni 2023 ultima modifica: 2023-01-16T08:30:02+01:00 da Giovanni Rizzi

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023

PREMESSA: L’EVOLUZIONE NORMATIVA E LE INTEPRETAZIONI DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE

L’art. 1, commi da 100  a 105 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di finanziaria per il 2023) prevede una serie di agevolazioni fiscali connesse alle operazioni di assegnazione  o cessione ai soci di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ovvero di trasformazione nella forma di società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Detta norma ripropone, in pratica, le stesse agevolazioni che per le medesime operazioni erano state riconosciute dall’art. 1, c. 115 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge finanziaria per il 2016) con scadenza originariamente prevista al 30 settembre 2016, successivamente prorogata sino a tutto il 30 settembre 2017 dall’art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge Finanziaria per il 2017),

Continua a leggere

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023 ultima modifica: 2023-01-12T08:30:01+01:00 da Giovanni Rizzi

Le agevolazioni per acquirenti under 36

La norma

Art. 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106

  1. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
  2. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
  3. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2023 (1).
  5. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(1) Il termine di scadenza della agevolazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, c. 151, lett. b), legge 30 dicembre 2021, n. 234 ed è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, c. 74, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge finanziaria per il 2023)

Le disposizioni sopra riportate sono state oggetto di apposita circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate, Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021.

Continua a leggere

Le agevolazioni per acquirenti under 36 ultima modifica: 2023-01-05T08:30:38+01:00 da Giovanni Rizzi

Detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisto abitazioni ad alta efficienza energetica

La legge finanziaria per il 2023 (e più precisamente l’art. 1, c. 76, legge 29 dicembre 2022 n. 197) ha riproposto la detrazione IRPEF nella misura del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica che già era stata riconosciuta dall’art. 1, c. 56, legge 28 dicembre 2015 n. 208 per l’anno 2016 e prorogata sino a tutto il 31 dicembre 2017 per effetto dell’art. 9, comma 9-octies, D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, così come introdotto in sede di conversione giusta legge 27 febbraio 2017 n. 19.

Continua a leggere

Detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisto abitazioni ad alta efficienza energetica ultima modifica: 2023-01-04T08:30:30+01:00 da Giovanni Rizzi

Legge Finanziaria per il 2023 e i Bonus Fiscali

Non c’è proprio pace per i Bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare e in particolare per il cd. “Superbonus”, la cui disciplina è ben lungi dal trovare un minimo di stabilità, creando sempre più difficoltà tra chi poi è chiamato a dare applicazione a questa normativa.

Anche la Legge Finanziaria per il 2023 (Legge 29.12.2022 n. 197 pubblicata in G.U. n. 303 del 29.12.2022) non poteva esimersi dall’intervenire in materia.

Continua a leggere

Legge Finanziaria per il 2023 e i Bonus Fiscali ultima modifica: 2023-01-03T08:30:12+01:00 da Giovanni Rizzi

Calcolo dell’usufrutto ai fini fiscali 2023

Si riporta la tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’USUFRUTTO e della NUDA PROPRIETÀ, in vigore dal 1° gennaio 2023, a seguito dell’intervenuta variazione del tasso legale di interessi (passato dall’1,25% al 5%) di cui al decreto Ministero dell’Economia e Finanze 13 dicembre 2022, (pubblicato nella G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022), percentuali calcolate avuto riguardo al prospetto dei coefficienti approvato con decreto Ministero dell’Economia e Finanze 20 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 304  del 30  dicembre 2022).

Nella Tabella, in relazione alle fasce di età dell’USUFRUTTUARIO (anni già compiuti), vengono riportate le percentuali, rispetto al valore della piena proprietà, da riferire rispettivamente all’usufrutto e alla nuda proprietà (esempio: usufruttuario anni 62 compiuti; valore piena proprietà € 100.000,00; valore usufrutto 55% = € 55.000,00; valore nuda proprietà 45% = € 45.000,00). Dette percentuali sono rimaste invariate (nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti) rispetto a quelle in vigore nel 2022.

Continua a leggere

Calcolo dell’usufrutto ai fini fiscali 2023 ultima modifica: 2023-01-02T14:30:03+01:00 da Giovanni Rizzi

Non c’è pace per l’edilizia convenzionata

Non è passato neppure un anno dall’ultima modifica apportata alla disciplina dettata in tema di edilizia convenzionata, con la riscrittura ad opera dell’art. 22-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, dei commi 47, 48 e 49-bis, dell’art. 31, legge 23 dicembre 1998, n. 448, che il legislatore ha ritenuto necessario intervenire nuovamente in materia modificando ancora una volta i commi 47, 48 e 49-bis del suddetto art. 31 della legge 448/1998 (art. 10-quinquies DL. 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51)

Riportiamo qui di seguito alcune tabelle di confronto dei suddetti commi 47, 48 e 49-bis dell’art. 31 della Legge 448/1998 nel testo previgente (quello formulato dall’art. 22-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108) e nel testo attualmente in vigore (così come riformulato dall’art. 10-quinquies DL. 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51) e con evidenziate le modifiche apportate.

Continua a leggere

Non c’è pace per l’edilizia convenzionata ultima modifica: 2022-05-27T08:30:59+02:00 da Giovanni Rizzi

Limitazione nell’uso dei contanti

L’art. 3, comma 6-septies, D.L. 30.12.2021, n. 228, introdotto in sede di conversione disposta con legge 25.02.2022, n. 15, ha fissato per tutto l’anno 2022 in €. 2.000,00 (come già previsto con decorrenza dal 1 luglio 2020) il limite a partire dal quale non è consentito l’uso del contante per pagamenti e/o versamenti; pertanto sino al prossimo 1 gennaio 2023 l’uso del contante è consentito solo per pagamenti e/o versamenti sino all’importo di €. 1.999,99; dal 1 gennaio 2023 il limite per l’uso del contante scenderà ad €. 1.000,00 (limite che prima della proroga portata dal D.L. 228/2021 avrebbe dovuto trovare applicazione sin dal 1 gennaio 2022).

Si rammenta, infatti che:

(i) l’art. 49 del Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 ha stabilito il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore al limite fissato dalla legge; il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.

(ii) l’art. 18 D.L 26.10.2019 n. 124 (convertito con legge 19.12.2019 n. 157), aveva previsto una riduzione graduale nel tempo dell’importo massimo al disotto del quale era ammesso l’utilizzo del contante:

  • sino al 30 giugno 2020 l’utilizzo del contante era consentito al disotto dell’importo massimo di €. 3.000,00;
  • dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 l’utilizzo del contante era consentito al disotto dell’importo massimo di €. 2.000,00;
  • dal 1° gennaio 2022 l’utilizzo del contante era consentito al disotto dell’importo massimo di €. 1.000,00.

(iii) l’art. 3, comma 5-septies, del D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) convertito con legge 15/2022 ha riportato ad €. 2.000,00 il limite massimo per l’uso dei contanti per l’anno 2022 (€. 1.000,00 a partire dal 1 gennaio 2023)

(iv) l’art. 63, commi 1 e 1-ter, del Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 prevede che alle violazioni delle prescrizioni dettate in ordine all’utilizzo del contante dall’art. 49 medesimo decreto (quale sopra citato) si applica la sanzione amministrativa da 1.000 ero a 50.000,00 euro.

Si riporta qui di seguito una tabella con gli importi massimi di utilizzo del contante succedutesi nel tempo:

A partire dal Sino al Importo al di sotto
del quale è ammesso
l’uso del contante (*)
9 maggio 2001 25 dicembre 2002 €. 10.329,14
26 dicembre 2002 29 aprile 2008 €. 12.500,00
30 aprile 2008 24 giugno 2008 €. 5.000,00
25 giugno 2008 30 maggio 2010 €. 12.500,00
31 maggio 2010 12 agosto 2011 €. 5.000,00
13 agosto 2011 5 dicembre 2011 €. 2.500,00
6 dicembre 2011 31 dicembre 2015 €. 1.000,00
1° gennaio 2016 30 giugno 2020 €. 3.000,00
1° luglio 2020 31 dicembre 2022 €. 2.000,00
1° gennaio 2023 €. 1.000,00

(*) gli importi pari o superiori a quelli riportati in tabella NON possono essere pagati in contanti bensì con assegni bancari o circolari recanti la clausola di “non trasferibilità” ovvero con bonifici bancari.

 

Limitazione nell’uso dei contanti ultima modifica: 2022-03-16T08:30:20+01:00 da Giovanni Rizzi

La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) – Anno 2022

Con il D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. “Decreto Energia”) (pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2022), è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota unica del 14%.

Al riguardo si rammenta che per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il periodo di imposta 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti periodi di imposta 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nel periodo di imposta 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.

Continua a leggere

La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) – Anno 2022 ultima modifica: 2022-03-15T08:30:04+01:00 da Giovanni Rizzi

La rideterminazione del valore dei terreni – Anno 2022

Con il D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. “Decreto Energia”) (pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2022) (art. 29) è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota del 14%.

Al riguardo si rammenta che per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per l’anno di imposta 2019 l’aliquota era pari al 10%, per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 l’aliquota era pari all’8% mentre per gli anni di imposta sino al 2014 l’aliquota era pari al 4% (così come prevista originariamente dall’art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448); l’art. 29, comma 2, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, per l’anno di imposta 2022, dispone che l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata  al 14 per cento”.

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 15 giugno 2022 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 e ciò pagando il 14% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 giugno 2022. Da notare che il termine ultimo per l’affrancamento è previsto al 15 giugno del corrente anno: anche questa è una novità visto che negli anni precedenti il termine per l’affrancamento era di norma previsto al 30 giugno dell’anno di riferimento.

Continua a leggere

La rideterminazione del valore dei terreni – Anno 2022 ultima modifica: 2022-03-11T08:30:30+01:00 da Giovanni Rizzi

La sospensione dei termini con riguardo alle agevolazioni prima casa e al credito di imposta

L’art. 24 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con legge 5 giugno 2020 n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), così come modificato  dall’art. 3, comma 11-quinquies, D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 n. 21 (cd. Decreto Milleproroghe 2020) così dispone:

I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021”.

Da ultimo l’art. 3, comma 5-septies, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con legge 25 febbraio 2022 n. 15 (cd. Decreto Milleproroghe 2021) ha così disposto:

“All’articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2022”.

Continua a leggere

La sospensione dei termini con riguardo alle agevolazioni prima casa e al credito di imposta ultima modifica: 2022-03-10T08:30:26+01:00 da Giovanni Rizzi

Dal 1° gennaio 2022 sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus parcheggi

L’art. 1, c. 29, lett c), della legge 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha esteso la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta, anche agli interventi di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. d) del T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) ossia agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (cd. “Bonus Parcheggi”). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, non solo nel caso di realizzazione da parte del contribuente ma anche nel caso di acquisto di una autorimessa o di un posto auto pertinenziali di nuova costruzione, l’acquirente potrà optare per lo sconto in fattura (in compensazione con parte del prezzo dovuto alla parte venditrice) o per la cessione del credito di imposta (anche a banche o imprese di assicurazione) (il “Bonus Acquisti Parcheggi”).

Tra le molte novità portate dalla legge di bilancio 2022 quella della norma citata merita particolare attenzione, anche per la sua incidenza sull’attività notarile, in quanto nella maggior parte dei casi il Bonus Parcheggi viene fruito proprio in occasione dell’acquisto di un’autorimessa ovvero di un posto auto di pertinenza di un’unità residenziale e quindi per effetto della stipula del relativo atto notarile di compravendita. Così, ad esempio, se grazie alla nuova opportunità concessa dalla norma in commento l’acquirente dovesse optare per lo sconto in fattura, la clausola sul pagamento del prezzo dovrà essere formulata in modo tale da evidenziare la avvenuta parziale compensazione con la detrazione “scontata”. Continua a leggere

Dal 1° gennaio 2022 sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus parcheggi ultima modifica: 2022-01-28T09:30:53+01:00 da Giovanni Rizzi

Legge di stabilità per il 2022 e Bonus Fiscali

La Legge di Stabilità 2022, ovvero la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (pubblicata in G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 supplemento ordinario n. 49/L), è intervenuta per prorogare e/o modificare in maniera più o meno rilevante la disciplina relati ai seguenti bonus fiscali:

  1. Bonus ristrutturazione edilizia e per l’acquisto e la realizzazione di parcheggi e posti auto ( 16-bis, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917, T.U.I.R.);
  2. Eco-bonus ( 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010 n. 220 e art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  3. Sisma-Bonus ( 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  4. Super-Bonus 110% (art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 conv. con legge 17 luglio 2020 n. 77);
  5. Bonus Facciate (art. 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019 n. 160);
  6. Bonus Verde ( 1, comma 12, legge 27 dicembre 2017 n. 205);
  7. Bonus mobili e grandi elettrodomestici ( 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 conv. con legge 3 agosto 2013 n. 90);
  8. Bonus “Acqua Potabile” ( 1, commi da 62 a 65 legge 178/2020).

Continua a leggere

Legge di stabilità per il 2022 e Bonus Fiscali ultima modifica: 2022-01-21T08:30:52+01:00 da Giovanni Rizzi