A cura di Clara Trimarchi e Massimo Caccavale

Come è noto la disciplina della tassazione degli atti di cessione a titolo oneroso di aziende o rami di azienda, è contenuta negli artt. 23, commi 1 e 4, 43, comma 1, lettera a) e 51, commi 1, 2 e 4, T.U. Imposta di Registro (D.P.R. 131 del 26 aprile 1986)[1].
Dal combinato disposto dei citati articoli, in estrema sintesi[2], si ricava che per gli atti in parola:
a) per stabilire le aliquote applicabili occorre distinguere:
- se il complesso aziendale è composto da beni e diritti per il cui trasferimento è stabilita la stessa aliquota (es. beni strumentali e avviamento, entrambi soggetti alla medesima aliquota del 3%), sarà questa l’aliquota da applicare anche al contratto;
- se invece il complesso aziendale è costituito da beni e diritti, per i quali sono previste aliquote diverse (beni strumentali e avviamento, 3%; crediti, 0,50%; partecipazioni sociali, imposta fissa e beni immobili, 9%o 15%) si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti (art. 23, comma 1);
b) la base imponibile è costituita, ex art. 43, comma 1, lettera a) “dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto”, dovendosi assumere come tale, in sede di registrazione (art. 51, comma 1), il valore “dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito”, fermo il potere dell’Agenzia delle Entrate di rettificare detta base imponibile, quando ritenga, a seguito del controllo di cui all’art. 51, comma 4, che il valore come sopra preso a riferimento sia inferiore al valore venale di cui all’art. 51, comma 2.

