La Corte di Cassazione Sez. Unite con la Sentenza n. 15889 del 17/5/2022 (.PDF) ha stabilito che, nel caso di scioglimento della comunione legale, i beni ricompresi nell’azienda costituita dopo il matrimonio da uno solo dei coniugi entrano a far parte della cd. “comunione de residuo”, che attribuisce all’altro coniuge non un diritto reale sulla quota di metà dei beni stessi bensì un mero diritto di credito, pari alla metà del valore dell’azienda stessa determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
La vicenda
Due coniugi si trovano in regime di comunione legale dei beni. Dopo il matrimonio il marito inizia la gestione di un’impresa individuale artigiana.
Successivamente, con atti notarili distinti, il marito acquista terreni edificabili e la moglie interviene per dichiarare che quanto acquistato dal marito non rientra nella comunione legale dei beni, in quanto necessario per l’esercizio della professione del coniuge ai sensi dell’art. 179 lettera d) c.c.
Solo nell’ultimo atto viene specificato che l’immobile è acquistato da entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni.