L’articolo 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 esordisce disponendo che «2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.».
La laconicità dell’espressione lascia spazio, nel proseguendo, ad alcune precisazioni ed esemplificazioni di carattere prettamente processuale. Continua a leggere