di Arturo Brienza
Una recente decisione della Cassazione (Sentenza Sez. II, 24 gennaio 2023 n. 2033) riapre l’attenzione sui non facili rapporti tra l’art 1418 C.C. e l’art. 28 L.N.
La Cassazione riforma parzialmente l’ordinanza della Corte d’Appello di Ancona in data 6 febbraio 2019-26 luglio 2019 che, invece, aveva confermato la decisione Coredi Marche-Umbria in data 20 aprile 2018 n. 63.
Il procedimento era stato promosso dal Sovrintendente dell’Archivio Notarile e al notaio erano stati contestati cinque illeciti disciplinari. Precisamente:
- Violazione dell’art. 28 L.N. per aver ricevuto un atto portante attestazione di conformità catastale rilasciata da un tecnico abilitato, ma non conforme alle disposizioni dell’art. 29 comma 1/bis della legge 52/1985 (Coredi condanna, Appello assolve);
- Violazione dell’art. 28 L.N. per aver ricevuto un atto di costituzione di società in nome collettivo avente nell’oggetto attività incompatibili (Coredi condanna, Appello assolve);
- Violazione dell’art. 55 L.N. relativamente al ricevimento di procura speciale ad acquistare rilasciata da cittadini stranieri con intervento, in qualità di interprete, del medesimo soggetto che interviene nel successivo atto di vendita in pari data quale procuratore dei soggetti venditori, non essendo garantito il ruolo di imparzialità e neutralità dell’interprete (Coredi condanna, Appello e Cassazione confermano);
- Violazione dell’art. 28 comma primo L.N. in relazione agli artt. 194, 210, 771 e 1418 del Codice civile in relazione a un atto recante donazione tra coniugi in regime di comunione legale avente ad oggetto i diritti dell’alienante su bene immobile oggetto della comunione a favore dell’altro coniuge (Coredi condanna, Appello conferma, Cassazione cassa con rinvio);
- Violazione dell’art. 28 comma primo L.N. con riferimento all’art. 30 legge n. 218/1995 e art. 16 R.D. n. 262/1942, in relazione ad un atto di trasferimento per inosservanza delle norme in tema di condizione di reciprocità relative agli acquisti immobiliari compiuti da cittadini stranieri (Coredi condanna, Appello conferma, Cassazione cassa con rinvio).
La Coredi, riconosciuta la responsabilità del Notaio per tutte gli illeciti contestati, concede sia le attenuanti specifiche (atti di convalida e di rettifica per i capi di incolpazione sub. 1) e 2) sia le attenuanti generiche (assenza di precedenti disciplinari); di conseguenza la sanzione della sospensione (mai espressamente quantificata) è sostituita da una sanzione pecuniaria per ciascun illecito.