La nuova direttiva spagnola sull’atto a distanza e la digitalizzazione delle imprese

Pubblichiamo, a ridosso dell’entrata in vigore delle novità di interesse più strettamente notarile, un articolo del collega spagnolo Antonio Domínguez Mena, notaio in Madrid, sulla direttiva in tema di digitalizzazione e atto a distanza adottata dal legislatore spagnolo.

Il tema dell’atto a distanza è fortemente divisivo per il notariato italiano che, in larga parte, è “ontologicamente” (lo abbiamo appreso al congresso di Roma) contrario a una riforma in questo senso.

A noi, che “ontologicamente” contrari ad una novità che è ormai legge in molti paesi del notariato latino non siamo, piace invece riflettere su queste parole contenute nella relazione alla legge spagnola.

“il consolidamento delle nuove tecnologie nella nostra società, l’evoluzione culturale dei cittadini consapevoli delle sfide della digitalizzazione e, soprattutto, l’utilità dei nuovi strumenti tecnologici e di strumenti per una migliore e più efficiente gestione delle pubbliche amministrazioni rendono indispensabile affrontare adeguatamente questo nuovo quadro e, con esso, definire e migliorare l’ambiente digitale al fine di promuovere un esercizio più efficace dei poteri amministrativi”


INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA DE DIGITALIZACIÓN DE SOCIEDADES

Ley 11/2023, de 8 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de Mayo de 2023, cuyo texto íntegro puede consultarse en la dirección
https://www.boe.es/eli/es/l/2023/05/08/11/con, ha incorporado al Derecho Español  la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, conocida como «directiva de digitalización de sociedades» o «directiva de herramientas digitales», cuyo plazo de transposición expiró el día 1 de agosto de 2021.

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La nuova direttiva spagnola sull’atto a distanza e la digitalizzazione delle imprese ultima modifica: 2023-11-15T08:30:57+01:00 da Redazione Federnotizie

Conto dedicato, applicazioni concrete e prospettiche*

di Enrico Maria Sironi

* Relazione presentata alla riunione di studio organizzata dal Consiglio Notarile di Milano il 25 ottobre 2023.

Premessa

Passati sei anni dall’entrata in vigore della disciplina dell’art. 1, commi 63 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificati dai commi 142 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124), è opportuno un riesame “a freddo” sull’operatività del conto dedicato e del deposito prezzo.

Partiamo da una domanda: DEPOSITO PREZZO e CONTO DEDICATO sono tra loro interdipendenti, cioè costituiscono due facce della stessa medaglia, oppure è più corretto distinguere i due istituti, che solo in alcuni casi si intrecciano?

La norma del 2013, che prevedeva l’obbligo per le parti di depositare al notaio il prezzo delle compravendite (e le altre somme specificate nel comma 63), con corrispondente dovere di versarli sul conto corrente dedicato, induceva a considerare detto conto in funzione servente rispetto al deposito del prezzo; tale lettura risulta superata dalla revisione attuata dal legislatore del DDL concorrenza: ora, infatti, il deposito del prezzo è diventato fattispecie eventuale, mentre restano gli obblighi (i) di tenuta del conto corrente dedicato e (ii) del versamento su esso delle somme indicate dal nuovo comma 63.

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Conto dedicato, applicazioni concrete e prospettiche* ultima modifica: 2023-11-10T08:30:28+01:00 da Redazione Federnotizie

Esenzione dall’imposta di successione e donazione e passaggio generazionale

di Luca Arlati

Il legislatore italiano, attuando alcuni principi comunitari previsti nelle Raccomandazioni UE 94/1069 del 7 dicembre 1994 e 98/C 93/02 del 27 marzo 1998, ha inteso favorire il trapasso generazionale di aziende e partecipazioni sociali sgravandolo da pesi fiscali, in modo da evitare che i successori, non muniti di liquidità sufficiente al pagamento delle (talvolta significative) imposte, si vedano costretti ad alienare proprio tali assets per poter adempiere agli obblighi tributari.

Il comma 4-ter dell’art. 3 d.lgs. 346/1990 (TUS) prevede, per l’appunto, l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis ss. c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (norme analoghe esistono in Germania – §13a e 13b Erbschaftsteuer und Schenkungsteuergesetz – Gran Bretagna – Chapter One, Part V, Inheritance Tax Act del Business Property Relief – ed altri ordinamenti europei).

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Esenzione dall’imposta di successione e donazione e passaggio generazionale ultima modifica: 2023-10-13T08:30:38+02:00 da Redazione Federnotizie

Esenzione Irap per gli studi professionali associati: si può fare?

Prof. Avv. Thomas Tassani – Università degli Studi di Bologna – Studio Lexjus Sinacta Bologna Milano – t.tassani@lslex.com

 

Pochi tributi, nella storia del nostro Paese, hanno avuto un’esistenza così accidentata come l’IRAP. Nonostante la Consulta ne abbia affermato, nel 2001, la costituzionalità, si tratta di una imposta fortemente impopolare, in quanto fondata su un indice di capacità contributiva al limite della evanescenza, che si sostanzia in un extra-prelievo applicabile al risultato dell’attività economica e che può rendersi dovuto anche se l’attività è in perdita.

Consapevole di tale debolezza strutturale ed indifendibilità politica, il legislatore ha, nel corso degli anni, apportato svariate modifiche che hanno progressivamente limitato l’ambito applicativo del tributo e mitigato la determinazione della base imponibile (si pensi alla questione della deducibilità del costo per il personale dipendente).

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Esenzione Irap per gli studi professionali associati: si può fare? ultima modifica: 2023-10-11T08:30:33+02:00 da Redazione Federnotizie

Proroga per le trasformazioni, assegnazioni e cessioni agevolate

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 il Decreto Legge n° 132 del 29 settembre 2023 che, all’articolo 4 (parzialmente rubricato “Assegnazione agevolata ai soci“), dispone una proroga al 30 novembre del termine previsto dal comma 100 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 che ora così deve essere letto:

“100. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 novembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti  beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in società semplici.”

Per approfondimenti sulla norma prorogata rinviamo all’articolo di Giovanni Rizzi pubblicato il 12 gennaio 2023 e a quello più recente di Alessandro Torroni pubblicato il 13 settembre 2023.

 

Proroga per le trasformazioni, assegnazioni e cessioni agevolate ultima modifica: 2023-10-02T08:30:35+02:00 da Redazione Federnotizie

Under 36: gli archivi contro la ratio legis

di Cesare Licini

Il Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale degli Archivi notarili dovrebbe condividere la priorità assoluta di favorire in ogni modo la massima legittima estensione delle norme che riducono i costi dell’accesso dei giovani alla casa, guardandosi da velleitari dinieghi di agevolazioni e pretesi recuperi, il cui peso finirà per ricadere nelle tasche proprio di quei giovani beneficiari che si vogliono favorire, ma che dovendo rimborsare il notaio escusso, ne subiranno economicamente il costo ultimo.

Invece l’Ufficio Centrale, condividendo il parere emesso dall’Avvocatura dello Stato in data 26 luglio 2023, con decreto 16 agosto 2023 afferma che l’art. 64 del “Decreto Sostegni-bis” non ha previsto testualmente la riduzione degli onorari notarili come invece fa al comma 497 dell’art.1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (modificata da ultimo, dall’art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2006 n. 296). E ne deduce che non si possa fare applicazione, neppure analogica, della riduzione dei parametri notarili, e di conseguenza, delle tasse e dei contributi, perché gli aspetti regolamentari sarebbero diversi, e le finalità, peculiari alle due discipline. Quindi non estensibili, anche alla luce di un riferimento di rilevanza costituzionale basato sull’art. 23 Cost. (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”) e di altri valori e principi espressi da ulteriori norme a tutela dei compensi professionali, con particolare riguardo alla specifica norma regolamentare di settore di cui all’art. 7 decreto Ministro della Giustizia 265 del 2012 che ammette la riduzione degli onorari e parametri notarili per oneri e contribuzioni solo nei casi espressamente previsti dalla Legge.

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Under 36: gli archivi contro la ratio legis ultima modifica: 2023-09-29T08:30:45+02:00 da Redazione Federnotizie

La Cassazione si pronuncia per la prima volta sulla clausola della roulette russa

di Alessia Alberti

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è finalmente pronunciata sulla validità della clausola della roulette russa con la tanto attesa sentenza n. 22375, pubblicata il 25 luglio 2023 (.PDF). Trattasi della nota vicenda giudiziaria avente ad oggetto la clausola antistallo che consente, a fronte di una suddivisione del capitale sociale tra due soci in misura sostanzialmente paritetica o in presenza di due soci di controllo congiunto e paritetico, di risolvere possibili situazioni di stallo decisionale (c.d. “deadlock”) attraverso la fuoriuscita di uno dei due soci e la concentrazione delle partecipazioni sociali nelle mani di un solo socio. Più precisamente, la clausola solitamente prevede che determinate ipotesi di stallo decisionale in assemblea e/o in seno all’organo amministrativo e di disaccordo sulle decisioni più importanti per la vita della società (cc.dd. “triggering events”) diano la facoltà a uno o ad entrambi i soci di far partire una procedura antistallo. Tale procedura, nella sua formulazione più diffusa, attribuisce ad un socio la possibilità di comunicare all’altro socio il valore che egli attribuisce alle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale e, quindi, percentualmente, il prezzo per il trasferimento della partecipazione paritetica di uno dei due soci all’altro, attribuendo al socio oblato la scelta tra (i) vendere la propria partecipazione al socio che ha stabilito il prezzo, oppure (ii) acquistare quella di chi ha determinato il prezzo, allo stesso prezzo. Continua a leggere

La Cassazione si pronuncia per la prima volta sulla clausola della roulette russa ultima modifica: 2023-09-22T08:30:09+02:00 da Redazione Federnotizie

Assegnazione o cessione agevolata di beni immobili ai soci ultima chiamata

Sommario

1. La normativa2. La ratio3. I soggetti4. I beni che possono essere assegnati o ceduti5. I diritti che possono essere assegnati o ceduti6. Natura civilistica dell’assegnazione di un immobile ai soci6.1. La parità di trattamento tra i soci7. Le valutazioni contabile, fiscale e tributaria8. Agevolazioni in materia di imposte dirette per la società in caso di assegnazione 8.1. Segue: in caso di cessione9. Plusvalenze per i soci assegnatari9.1. Rivendita dell’immobile assegnato da parte dei soci assegnatari10. La disciplina I.V.A.: il presupposto di applicazione dell’I.V.A. per le assegnazioni10.1. Segue: per le cessioni10.2. Segue: la base imponibile I.V.A.11. Agevolazioni in materia di imposte indirette12. La tassazione dell’atto di assegnazione/cessione12.1. Atto fuori campo I.V.A.12.2. Immobili strumentali12.3. Immobili abitativi13. I diversi valori dell’immobile nell’assegnazione/cessione14. Assegnazione di immobile a socio in comunione legale dei beni.

di Alessandro Torroni


1. La normativa

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l’anno 2023), art 1, commi da 100 a 105 ha riproposto la possibilità per le società di procedere all’assegnazione o alla cessione agevolata di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa. La nuova disciplina riprende testualmente le disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), art. 1, commi da 115 a 120. Rimangono valide, pertanto, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla disciplina precedente.

Si indicano di seguito i nuovi termini per realizzare l’operazione di assegnazione o cessione agevolata di immobili ai soci: il termine finale per la cessione o l’assegnazione dell’immobile è stabilito al 30 settembre 2023; il termine entro il quale i soci debbono essere iscritti nel libro soci, ove prescritto (salva la facoltà di iscrivere il socio entro il 30 gennaio 2023 in forza di titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022), oppure, per le società che non hanno il libro soci, risultare acquirenti della partecipazione in forza di titolo avente data certa è il 30 settembre 2022.

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Assegnazione o cessione agevolata di beni immobili ai soci ultima chiamata ultima modifica: 2023-09-13T08:30:15+02:00 da Redazione Federnotizie

Stanno uccidendo i notai

STANNO UCCIDENDO I NOTAI - LIBRO DI REMO BASSETTIAnche quest’anno è arrivata l’ora degli auguri di Buone Vacanze. E anche quest’anno vi salutiamo con un articolo diverso dai soliti. Non uno di quegli articoli utili che vi segnalano novità o approfondiscono un tema complesso. Non uno di quegli articoli “politici” che fanno arrabbiare circa la metà dei lettori (perché se un articolo politico non fa arrabbiare qualcuno è un articolo inutile).

Vi salutiamo con un estratto del primo capitolo del romanzo “Stanno uccidendo i notai” pubblicato qualche anno fa dal collega Remo Bassetti. Chi volesse proseguire la lettura, incuriosito dall’incipit, lo trova nelle principali librerie on line insieme ad altre pubblicazioni dello stesso autore tra cui l’ultimo romanzo “Una Gran…”.

Stanno uccidendo i notai.

Sorridiamo perché qualcuno penserà che i notai li stia uccidendo chi ha definitivamente sdoganato le assemblee in videoconferenza, mentre altri penseranno che i notai li stia uccidendo chi pone resistenza all’atto a distanza.

Neppure le vacanze riusciranno a risolvere il dubbio.

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Stanno uccidendo i notai ultima modifica: 2023-08-02T08:30:03+02:00 da Redazione Federnotizie

No answer time

DESTINATARIO: CNN INFORMATICA

In un mondo che spinge verso una sempre maggiore informatizzazione e digitalizzazione, in cui lo smart working è diventato sistemico e le riunioni, convegni e conferenze si svolgono ormai con semplici sistemi di videocollegamento, sembra che la piattaforma del notariato italiano sia ancora scarsamente utilizzata. Si chiede al CNN di indicare: (i) quanti e di quale natura siano gli atti digitali sinora effettuati con l’ausilio della piattaforma dalla sua nascita, con indicazione del loro numero per anno e in ogni anno mese per mese; (ii) in genere il numero degli atti digitali notarili conservati nell’apposita struttura del CNN, indicandone il numero suddiviso per ogni anno dalla sua attivazione; (iii) quale spiegazione dà per l’eventuale scarsa diffusione dell’atto digitale notarile e cosa intende fare per diffonderne l’utilizzo.

Come ci ha ricordato alla vigilia del Congresso di Genova il presidente del Comitato Ordinatore dei Congressi Carmelo di Marco “Il Regolamento dei Congressi prevede, dopo la fase dedicata al dibattito assembleare, la sessione del question time, nel quale il Consiglio Nazionale e la Cassa Nazionale rispondono ai quesiti proposti dai notai” (art. 13 bis del regolamento).

Il quesito che abbiamo riportato in apertura è stato presentato da Federnotai il 20 di aprile, con ampio anticipo rispetto ai tempi stabiliti del regolamento.

Se la terza domanda richiedeva una elaborazione, anche programmatica, che il Consiglio Nazionale poteva anche non trovare il tempo di fare, la prima e la seconda domanda richiedevano una risposta in termini semplicemente numerici che una struttura articolata come quella di Notartel dovrebbe essere in grado di produrre pressoché in tempo reale. Ed invece la risposta non è arrivata. Vincenzo Gunnella, il Consigliere Nazionale cui era stata affidata la risposta, ha promesso i dati per i giorni successivi. Ed i dati, a distanza di mesi, non sono mai arrivati. Continua a leggere

No answer time ultima modifica: 2023-07-28T08:30:33+02:00 da Redazione Federnotizie

Quando la Pubblica Amministrazione ostacola l’attività notarile

L’articolo 24 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 stabilisce gli orari di apertura al pubblico delle Conservatorie dei Registri Immobiliari (ora Uffici del Territorio).

Per non sbagliare, visti i vari interventi del legislatore succedutisi negli anni, ne abbiamo scaricato il testo dal sito del MEF.

“Nelle conservatorie l’orario di apertura al pubblico di cui all’articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell’orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.”

Lo scorso 27 giugno il Consiglio Notarile di Milano ha diffuso a tutti i notai del distretto una Comunicazione inviata ai Presidenti di tutti gli ordini professionali e all’Associazione Italiana dei Visuristi dal Direttore dell’Ufficio Provinciale del Territorio intitolata “Servizi di Pubblicità Immobiliare. Modalità di erogazione del servizio di ispezioni ipotecarie” con la quale si comunicavano le nuove modalità di accesso ai servizi di ispezione ipotecaria regolamentandoli attraverso la prenotazione dell’appuntamento in presenza, come di seguito specificato.

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Quando la Pubblica Amministrazione ostacola l’attività notarile ultima modifica: 2023-07-21T08:30:16+02:00 da Redazione Federnotizie

Appalti pubblici e bollo

di Sabrina Chibbaro

Il nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato in G.U. n. 77 del 31-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 12) è entrato in vigore il 1° aprile scorso. Ai sensi dell’art. 229 dello stesso, le sue disposizioni, con i relativi allegati hanno acquistato, però, efficacia il 1° luglio 2023, data dalla quale è abrogato il vecchio codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), che continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. L’art. 226 del nuovo codice stabilisce che per procedimenti in corso si intendono, tra gli altri, le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente  siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia.

Il D. Lgs. 36/2023 punta, tra l’altro, alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e non soltanto alla fase della scelta del contraente, come nella previgente disciplina. È previsto un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui perni fondanti sono la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il fascicolo virtuale dell’operatore economico, le piattaforme di approvvigionamento digitale, l’utilizzo di procedure automatizzate.[1]

Per quel che maggiormente ci interessa, l’art. 18 del D. Lgs. 36/2023 disciplina “Il contratto e la sua stipulazione”, senza sostanziali innovazioni riguardo alla forma. Infatti è confermata la previsione, già contenuta nella la vecchia disciplina, della necessità della forma scritta in modalità elettronica a pena di nullità e pertanto, nel caso di contratto di appalto stipulato per atto notarile, dell’atto pubblico notarile informatico ovvero in forma  pubblica  amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante oppure mediante scrittura privata.

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Appalti pubblici e bollo ultima modifica: 2023-07-19T08:30:24+02:00 da Redazione Federnotizie

Tecniche contrattuali: roulette russa immobiliare

Il 22 aprile 2022 abbiamo pubblicato un articolo a firma di Alessia Alberti, con l’ambizione di provare a traghettare nella contrattazione immobiliare le elaborazioni dottrinali (si veda al proposito la Massima 181 elaborata dalla Commissione istituita presso il Consiglio Notarile di Milano) svolte in diritto societario riguardo alle clausole antistallo (cd. roulette russa), cioè quelle clausole finalizzate a porre fine a situazioni di comproprietà.

Dalla teoria alla pratica il passo può essere molto lungo e per dare una traccia utile a chi si trova a dover scrivere una regolamentazione negoziale abbiamo pensato di proporre la bozza di accordo che di seguito potete leggere.

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Tecniche contrattuali: roulette russa immobiliare ultima modifica: 2023-07-14T08:30:30+02:00 da Redazione Federnotizie

Imposta sulle successioni: lieto fine per la deducibilità dei legati di genere

A cura del prof. avv. Thomas Tassani

Professore Ordinario di Diritto Tributario nell’Università degli Studi di Bologna; Avvocato in Reggio Emilia e Bologna; Componente della Commissione Studi Tributari CNN e del Consiglio Scientifico di INSIGNUM

1. L’indeducibilità dei legati di genere nella prassi dell’Agenzia delle Entrate

Un assai criticabile orientamento interpretativo si è in questi anni diffuso tra gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, in sede di liquidazione dell’imposta sulle successioni dovuta da eredi e legatari.

Per illustrare l’approccio dell’Agenzia, si consideri il seguente caso: Tizio lascia in eredità a Caio (erede) un immobile del valore di 1 milione di euro, prevedendo a suo carico un legato a favore di Mevio (legatario) consistente nel versamento della somma di 500.000 euro.

In simile vicenda appare piuttosto evidente, anche a chi è poco pratico di diritto tributario, che l’arricchimento di Caio è pari a 500.000 euro (il valore dell’immobile meno l’importo del legato) e che l’arricchimento di Mevio è pari a 500.000 euro (il valore del legato a suo favore). Per esigenze logiche, giuridiche e di giustizia sostanziale l’imposta sulle  successioni non può, quindi, che andare a gravare, in ragione dell’effettivo arricchimento “netto”, sia su Caio (per l’importo di 500.000 euro) sia su Mevio (per l’importo di 500.000 euro). Continua a leggere

Imposta sulle successioni: lieto fine per la deducibilità dei legati di genere ultima modifica: 2023-07-07T10:24:14+02:00 da Redazione Federnotizie