Articolo 28: sospesi tra nullità, nullità inequivoca e… equivoca

di Arturo Brienza

Una recente decisione della Cassazione (Sentenza Sez. II, 24 gennaio 2023 n. 2033) riapre l’attenzione sui non facili rapporti tra l’art 1418 C.C. e l’art. 28 L.N.

La Cassazione riforma parzialmente l’ordinanza della Corte d’Appello di Ancona in data 6 febbraio 2019-26 luglio 2019 che, invece, aveva confermato la decisione Coredi Marche-Umbria in data 20 aprile 2018 n. 63.

Il procedimento era stato promosso dal Sovrintendente dell’Archivio Notarile e al notaio erano stati contestati cinque illeciti disciplinari. Precisamente:

  1. Violazione dell’art. 28 L.N. per aver ricevuto un atto portante attestazione di conformità catastale rilasciata da un tecnico abilitato, ma non conforme alle disposizioni dell’art. 29 comma 1/bis della legge 52/1985 (Coredi condanna, Appello assolve);
  2. Violazione dell’art. 28 L.N. per aver ricevuto un atto di costituzione di società in nome collettivo avente nell’oggetto attività incompatibili (Coredi condanna, Appello assolve);
  3. Violazione dell’art. 55 L.N. relativamente al ricevimento di procura speciale ad acquistare rilasciata da cittadini stranieri con intervento, in qualità di interprete, del medesimo soggetto che interviene nel successivo atto di vendita in pari data quale procuratore dei soggetti venditori, non essendo garantito il ruolo di imparzialità e neutralità dell’interprete (Coredi condanna, Appello e Cassazione confermano);
  4. Violazione dell’art. 28 comma primo L.N. in relazione agli artt. 194, 210, 771 e 1418 del Codice civile in relazione a un atto recante donazione tra coniugi in regime di comunione legale avente ad oggetto i diritti dell’alienante su bene immobile oggetto della comunione a favore dell’altro coniuge (Coredi condanna, Appello conferma, Cassazione cassa con rinvio);
  5. Violazione dell’art. 28 comma primo L.N. con riferimento all’art. 30 legge n. 218/1995 e art. 16 R.D. n. 262/1942, in relazione ad un atto di trasferimento per inosservanza delle norme in tema di condizione di reciprocità relative agli acquisti immobiliari compiuti da cittadini stranieri (Coredi condanna, Appello conferma, Cassazione cassa con rinvio).

La Coredi, riconosciuta la responsabilità del Notaio per tutte gli illeciti contestati, concede sia le attenuanti specifiche (atti di convalida e di rettifica per i capi di incolpazione sub. 1) e 2) sia le attenuanti generiche (assenza di precedenti disciplinari); di conseguenza la sanzione della sospensione (mai espressamente quantificata) è sostituita da una sanzione pecuniaria per ciascun illecito.

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Articolo 28: sospesi tra nullità, nullità inequivoca e… equivoca ultima modifica: 2023-06-02T08:30:17+02:00 da Redazione Federnotizie

Trascrizione dell’acquisto mortis causa in base ad atto ricognitivo

di Alessandro Torroni

Sommario: 1. La funzione della trascrizione degli acquisti mortis causa – 2. Fattispecie problematiche – 3. La prescrizione del diritto di accettare l’eredità – 4. La dichiarazione ricognitiva dell’avvenuto acquisto ereditario – 5. Possibili applicazioni della dichiarazione ricognitiva dell’acquisto ereditario – 6. Clausole

1. La funzione della trascrizione degli acquisti mortis causa

La trascrizione degli acquisti mortis causa ex art. 2648 c.c. assolve a due fondamentali funzioni nella circolazione giuridica: da una parte, garantisce il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni prescritto dall’art. 2650 c.c.[1] e la completezza dei registri immobiliari; dall’altra, tutela l’acquisto del terzo avente causa da chi appare erede contro eventuali contestazioni successive in ordine alla delazione ereditaria[2], contestazioni che non sono opponibili a chi ha acquistato un immobile dall’erede apparente, quando l’acquisto a titolo oneroso dall’erede apparente e l’acquisto a titolo di erede sono stati trascritti prima della domanda giudiziale diretta a contestare la qualità di erede (art. 534, comma 3, c.c.); l’art. 2652, n. 7), c.c. estende la tutela, a determinate condizioni, anche a chi ha acquistato a titolo gratuito dall’erede apparente, stabilendo che, se la trascrizione della domanda con la quale si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario[3].

L’art. 2648 c.c. disciplina varie ipotesi di trascrizione mortis causa: l’accettazione espressa di eredità (comma 2), l’accettazione tacita di eredità (comma 3), l’acquisto del legato (comma 4) e individua il veicolo idoneo a consentire la trascrizione dell’acquisto mortis causa nell’atto pubblico, nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente e nell’estratto autentico del testamento.

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Trascrizione dell’acquisto mortis causa in base ad atto ricognitivo ultima modifica: 2023-05-31T08:30:39+02:00 da Redazione Federnotizie

Formulario VG: nomina di curatore e contestuale autorizzazione

formule a cura di Ciro Caccavale e Massimo Caccavale

Egregio dottor

Notaio in …, con studio ivi in via…, incaricato di ricevere (autenticare le sottoscrizioni degli atti di cui alla presente richiesta)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

(ART. 21 DEL D. LGS 149/2022)

La sottoscritta [OPPURE SE LA RICHIESTA È SOTTOSCRITTA ANCHE DAL CURATORE SPECIALE DA NOMINARE: I sottoscritti signori]

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Formulario VG: nomina di curatore e contestuale autorizzazione ultima modifica: 2023-05-25T08:30:02+02:00 da Redazione Federnotizie

Speciale Volontaria Giurisdizione: la nomina notarile del curatore speciale e la fedeltà allo spirito della riforma

di Ciro Caccavale e Massimo Caccavale

1. La questione preliminare dell’omogeneità dei compiti, spettanti al giudice e al notaio, in materia di v.g.

La normativa, contenuta nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (di attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206), che attribuisce al notaio la competenza a rilasciare autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate dei quali sia parte un soggetto incapace di agire o che abbiano ad oggetto beni ereditari, è entrata in vigore soltanto da qualche  mese[1]. Realizza però un obiettivo che già da tempo veniva promosso da una parte della dottrina, e aveva già ispirato alcuni progetti di riforma elaborati in ambito ministeriale, quale quello di contribuire al decongestionamento della giustizia – sovraccaricata notoriamente da una esorbitante mole di lavoro -, mediante il coinvolgimento, negli affari di volontaria giurisdizione, appunto del notaio.

È questa, invero, una figura professionale esperta della materia e, in virtù della sua legge ordinamentale, deputata ad agire in posizione di terzietà: proprio, dunque, nelle condizioni di serenità, distacco, indipendenza di giudizio e equilibrio che sono richieste nell’esercizio dei compiti rimessi al giudice.

La riforma in esame si preannuncia di grande impatto sul piano operativo, ma suscita molto interesse anche sul piano teorico e per la riconduzione a sistema del nuovo assetto, talché ne è sorto subito   un infervorato dibattito.  Al centro della disputa viene posta la natura stessa della nuova funzione affidata al notaio, discutendosi, in particolare, se questa condivida o no, con la corrispondente funzione del giudice, la medesima natura giurisdizionale.

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Speciale Volontaria Giurisdizione: la nomina notarile del curatore speciale e la fedeltà allo spirito della riforma ultima modifica: 2023-05-24T08:30:10+02:00 da Redazione Federnotizie

Equo compenso: quadro normativo, ambito di applicazione e modalità di calcolo

di Eugenio Stucchi

Sintesi: La norma sull’equo compenso entra in vigore il 20 maggio 2023[1]. Essa si applica a tutti i rapporti con imprese bancarie e assicurative, società da queste controllate o loro mandatarie, imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano impiegato più di 50 dipendenti o presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubbliche amministrazioni o società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016. In sostanza medie o grandi imprese.

Per gli atti di valore determinato, l’onorario “equo” si determina per scaglioni di valore risultanti da apposite tabelle con aliquote “secche” che risultano inversamente proporzionali al valore dell’atto. Ogni scaglione è delimitato da un valore minimo ed un valore massimo e prevede un valore medio di riferimento. Ad ogni valore minimo, massimo ed intermedio è associata la relativa percentuale da applicare per il calcolo. E’ possibile determinare con esattezza l’onorario equo anche per valori a loro volta a metà strada tra minimo e medio o tra medio  e massimo, applicando una specifica proporzione.

Per gli atti di valore indeterminato è prevista una specifica tabella con minimi e massimi indicativi.

Agli onorari così determinati sono poi da aggiungere contributi e rimborso delle spese di studio determinabili anche in via forfettaria.

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Equo compenso: quadro normativo, ambito di applicazione e modalità di calcolo ultima modifica: 2023-05-19T08:30:32+02:00 da Redazione Federnotizie

Speciale Volontaria Giurisdizione: il ruolo del p.m dopo la riforma

di Fabio Tierno

Brevi Note a commento del reclamo avverso Autorizzazione emessa dal Notaio Valentina Citarella da Roma

In estrema sintesi il caso de quo può essere così sintetizzato: il Notaio, previa richiesta delle parti, emette, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 149/2022, autorizzazione a vendere un immobile pervenuto a un minore per successione.

Il notaio, come previsto dal comma 4 dell’art. 21, effettua le comunicazioni alla Cancelleria del Tribunale che sarebbe competente a emettere l’omologo provvedimento giurisdizionale e al Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale.

Inopinatamente il Pubblico Ministero propone reclamo avverso il provvedimento emesso dal Notaio, sulla base della considerazione che, a detta del reclamante, il Decreto Legislativo non prevederebbe “espressamente la possibilità che tale professionista possa effettuare congiuntamente la doppia valutazione richiesta dall’art. 747 c.p.c.”.

A  mio avviso il summenzionato reclamo è illegittimo sia per profili procedurali sia nel merito. Continua a leggere

Speciale Volontaria Giurisdizione: il ruolo del p.m dopo la riforma ultima modifica: 2023-05-17T20:35:09+02:00 da Redazione Federnotizie

Che fine ha fatto la vecchia bozza del nuovo codice deontologico?

Comincia tra poche ore il Congresso di Genova, con una nuova formula che siamo curiosi di sperimentare.

Il titolo “Confronto sulla deontologia dai principi alla pratica” aveva fatto appunto pensare ad un confronto che portasse a discutere su un progetto di riforma del Codice Deontologico vigente che ormai risente di una inadeguatezza evidente rispetto alle modifiche legislative (la competenza regionale, il conto dedicato, la volontaria giurisdizione, etc.) e ad alle evoluzioni della professione (il diffondersi dell’associazionismo, la necessità di una maggior qualificazione dei collaboratori) e della socialità nei suoi generali sviluppi di interazione (la comunicazione notarile – anche pubblicitaria – via social e web, etc…) e invece il Consiglio Nazionale ha preferito che il dibattito restasse nella comfort zone dell’esistente, affidando a qualificati gruppi di studio una ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali che ha, alla fine, prodotto i documenti che oggi e domani andremo a discutere (e sui quali rinvio all’articolo di Domenico Cambareri pubblicato due giorni fa).

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Che fine ha fatto la vecchia bozza del nuovo codice deontologico? ultima modifica: 2023-05-04T17:50:22+02:00 da Redazione Federnotizie

Speciale Volontaria Giurisdizione: il Reimpiego

Qualche settimana addietro, il 24 marzo 2023, abbiamo pubblicato la bozza di due richieste di autorizzazione, con i relativi provvedimenti, frutto del lavoro del Gruppo di studio istituito presso il Consiglio Notarile di Milano [1], utili come guida per le prime applicazioni dell’articolo 21 del D. Lgs. 10 otto­bre 2022, n. 149.

Una terza bozza ci era stata inviata, ma abbiamo ritenuto opportuno svolgere qualche riflessione più approfondita riguardo a quanto nella bozza si prevede per il reimpiego.

E’ noto che l’espressione utilizzata dal legislatore al terzo comma dell’art. 21 “il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo” ha causato qualche imbarazzo agli interpreti. Rinviando, per quanto riguarda il reimpiego nell’amministrazione dei beni ereditari, alle molto convincenti conclusioni contenute nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato a firma Ernesto Fabiani – Luisa Piccolo, possiamo qui riportare ciò che nel medesimo pregevole studio viene scritto con riguardo al reimpiego di quanto ricavato dall’alienazione di un bene dell’incapace, tema che qui più specificamente interessa. Continua a leggere

Speciale Volontaria Giurisdizione: il Reimpiego ultima modifica: 2023-04-28T08:30:31+02:00 da Redazione Federnotizie

L’impignorabilità “relativa” del conto dedicato

di Pietro Ciarletta

Il conto corrente dedicato del Notaio è disciplinato dai commi da 63 a 67 dell’art. 1 della legge n. 147/13 il cui testo, a seguito della novella introdotta con la legge n. 124/17 è il seguente, per i commi da 63 a 66-bis che ai fini di questa riflessione rilevano: Continua a leggere

L’impignorabilità “relativa” del conto dedicato ultima modifica: 2023-04-21T08:30:58+02:00 da Redazione Federnotizie

Le società con “doppia nazionalità” e il controllo del notaio

di Ciro Caccavale

1. Il regime delle società con sede amministrativa e/o oggetto principale in Italia: cenni

Le considerazioni che seguono, le quali chiamano in causa, per certi versi, il procedimento di omologazione, potrebbero intendersi come un atto di concorrenza per agganciamento, volte a sfruttare l’enorme visibilità che la materia della volontaria giurisdizione ha conseguito negli ultimi tempi, per argomenti diversi, però, da quello del controllo sugli atti societari, del quale qui ci si occupa. Ma a ben vedere, con la recente riforma della disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (portata dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ), è anche divenuta di stringente attualità l’intera materia degli atti delle società straniere, e del coinvolgimento del notaio nelle vicende societarie caratterizzate da profili di internazionalità, nella quale il tema in oggetto si innesta senz’altro a pieno titolo[1].

Si tratta adesso, nello specifico, di verificare come si configuri il controllo di legalità che il notaio sia tenuto a svolgere in ordine alle società straniere che in Italia abbiano stabilito la loro sede effettiva o in Italia prevalentemente operino e che, essendo tenute a rispettare la legge italiana ai sensi delle nostre norme di conflitto (art. 25, l. 31 maggio 1995, n. 218), debbano anche iscriversi nel registro delle imprese.

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Le società con “doppia nazionalità” e il controllo del notaio ultima modifica: 2023-04-12T08:30:24+02:00 da Redazione Federnotizie

Volontaria Giurisdizione: modelli di richiesta e autorizzazione

Nel corso dell’assemblea annuale dello scorso 28 febbraio il Gruppo di studio istituito presso il Consiglio Notarile di Milano[1], con lodevole tempestività ha presentato le bozze di due richieste di autorizzazione[2] e delle relative autorizzazioni notarili ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. 10 otto­bre 2022, n. 149 , che qui pubblichiamo. Si tratta di una richiesta di autorizzazione all’acquisto da parte di un amministratore di sostegno, e di una richiesta di autorizzazione a vendere un bene ereditario, con i relativi provvedimenti autorizzativi. Pensiamo di fare cosa utile mettendole a disposizione di tutti.

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Volontaria Giurisdizione: modelli di richiesta e autorizzazione ultima modifica: 2023-03-24T08:30:41+01:00 da Redazione Federnotizie

Trascrizione del Certificato Successorio Europeo: si pronuncia la Corte UE

Nel rispetto delle norme interne degli Stati membri, per esempio quelle sulla descrizione dei beni immobili, il Certificato Successorio Europeo può accedere ai registri immobiliari.

La Corte UE, con la Sentenza del 9 marzo 2023, nella causa C‐354/21 chiarisce la portata del rapporto tra gli articoli 1, paragrafo 2, lettera l e 69 paragrafo 5 del Regolamento Successioni n. 650/2012 e la sua utilizzabilità come titolo per la trascrizione.

Nel rispetto della legge italiana quale, per esempio, l’art. 2648 c.c. un Certificato successorio europeo che certifica un’attribuzione di un legato potrà accedere ai registri immobiliari italiani.

Fermi prossimi approfondimenti di commento, pubblichiamo il testo integrale (in download, in formato .PDF) della decisione:

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) – 9 marzo 2023 – «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Certificato successorio europeo –Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera l) – Ambito di applicazione – Articolo68 – Contenuto del certificato successorio europeo – Articolo 69, paragrafo 5 – Effetti del certificatosuccessorio europeo – Bene immobile ereditario situato in uno Stato membro diverso da quello dellasuccessione – Iscrizione di detto bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro –Requisiti legali relativi a tale iscrizione previsti dal diritto di detto Stato membro – Regolamento diesecuzione (UE) n. 1329/2014 – Obbligatorietà del modulo V figurante all’allegato 5 di taleregolamento di esecuzione».

 

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Adeguamenti statuti ETS: una proroga di cui c’era bisogno

di Massimo Caccavale

L’art. 9, comma 3 – bis del Decreto Milleproroghe 2023 (D. L. 29 dicembre 2022, n. 198), introdotto dalla legge di conversione (L.  24 febbraio 2023, n. 14) pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale  (G.U. Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023[1]) proroga di un ulteriore anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni  di  promozione sociale (APS) e Onlus, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al  D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Modifica, infatti, l’art. 101, comma 2, del Codice, il cui testo è, dunque, il seguente: “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del  presente decreto entro il  31  dicembre  2023.  Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

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Adeguamenti statuti ETS: una proroga di cui c’era bisogno ultima modifica: 2023-02-28T11:25:59+01:00 da Redazione Federnotizie

Da oggi addio alle copie esecutive

Il 28 ottobre 2023 abbiamo pubblicato un articolo di Alessandro De Gregori (“Prime note in tema di titolo esecutivo notarile dopo il d.lgs. 149/2022”) a commento delle novità contenute nella cd Riforma Cartabia. L’anticipo dell’entrata in vigore della riforma, per effetto della norma contenuta nella Legge di Bilancio, ci suggerisce di ripubblicare l’articolo emendato nei riferimenti temporali.

Magari a qualcuno era sfuggito. 

Il testo della Legge Delega

L’art. 1, comma 12 della Legge Delega al Governo per la riforma del processo civile (legge 26 novembre 2021 n. 206) nel fissare i principi e criteri direttivi per la riforma del processo di esecuzione ha previsto, con particolare riguardo alla copia esecutiva, la sostituzione dell’iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale. Continua a leggere

Da oggi addio alle copie esecutive ultima modifica: 2023-02-28T08:30:11+01:00 da Redazione Federnotizie

Il certificato successorio europeo: domani 23 febbraio Seminario alla Cattolica

Ricordiamo che domani, 23 febbraio 2023, fra le 16.15 e le 18.30, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano, Largo Agostino Gemelli n. 1, si terrà un seminario dal titolo Il certificato successorio europeo: dottrina, prassi giurisprudenza.

L’incontro, che gode del patrocinio del Consiglio Notarile dei Milano, ruoterà attorno alla discussione di tre casi pratici, affidata ai notai Antonio Reschigna e Arrigo Roveda della redazione di Federnotizie, e a Ilaria Riva (Università di Torino) e Francesca Maoli (Università di Genova), autrici di due studi monografici sul certificato.

Modera Pietro Franzina (Università Cattolica del Sacro Cuore).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il modulo che si trova qui: https://certificatosuccessorio.com.

Nello stesso sito sono raccolti materiali normativi, giurisprudenziali, dottrinali e di prassi relativi al certificato successorio europeo.

Sono stati attribuiti 2 Crediti Formativi per i notai.

Per informazioni: pietro.franzina@unicatt.it.

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Il certificato successorio europeo: domani 23 febbraio Seminario alla Cattolica ultima modifica: 2023-02-22T08:30:35+01:00 da Redazione Federnotizie