Con la Legge di bilancio n. 197/2022 (in Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. n. 303 del 29 dicembre 2022) sono stati introdotti nuovi incentivi per promuovere e favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Di seguito il dettaglio dei nuovi incentivi.
Archivio per autore → Annalisa Annoni
Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36”
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022), con la disposizione di cui all’art. 1, comma 74, estende a tutto il 2023 le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106.
Modifica del saggio di interesse legale per l’anno 2023
Con Decreto del giorno 13 dicembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esercitando il potere di modifica di cui all’art. 1284 Codice Civile e tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno, ha modificato la misura del saggio degli interessi legali che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2023 viene pertanto elevata e fissata al 5% in ragione d’anno.
La misura del saggio degli interessi legali prosegue nella tendenza al rialzo e torna, con un’impennata del 400% rispetto al saggio del 1,25% vigente nel 2022, alla misura del 5%, riportandosi così a livelli che non erano più stati raggiunti dalla fine del 1998.
Per l’anno 2021 il saggio era fissato nello 0,01% annuo; pertanto in soli due anni l’aumento è stato decisamente vertiginoso (pari al 50.000%).
Limiti all’utilizzo del denaro contante: la retromarcia del Milleproroghe
Con la conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi ( cd Milleproroghe 2022), è stata prevista una nuova modifica al limite di utilizzo del denaro contante.
Ricordiamo che la soglia era scesa a 1.000,00 Euro a decorrere dall’1 gennaio 2022 scorso in forza di quanto previsto dall’art. art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 231/ 2007, come modificato dall’art. 18 del D.L. 124/ 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 (pubblicata nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019).
La citata legge di conversione del decreto “milleproroghe” interviene nuovamente su questo limite con il nuovo art. 6-septies, che modifica dell’articolo 49, comma 3-bis, del D.Lgs. 231/2007 in materia di limitazioni all’uso del contante prevedendo che in tale norma le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e le parole: “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2023”.
Tale modifica comporta quindi che il limite di utilizzo del denaro contante risale ad Euro 2.000,00 e così sarà per tutto l’anno 2022 in corso. L’operatività della riduzione al nuovo limite di Euro 1.000,00 viene quindi prevista e spostata a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Agevolazioni prima casa: i nuovi termini del Milleproroghe
Con la conversione in legge del Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi (cd Milleproroghe 2022), è stata prevista una estensione della sospensione dei termini di cui all’art. 24 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 in tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”.
Il nuovo art. 5-septies, che modifica il predetto art. 24 del D.L. 23/20, prevede infatti che nel testo di tale norma le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”. Quindi i termini relativi:
- al trasferimento della residenza nel Comune ove si trova la “prima casa” acquistata entro 18 mesi dall’acquisto;
- all’obbligo di alienare la “prima casa” preposseduta entro un anno dall’acquisto della nuova “prima casa”;
- all’obbligo di riacquistare entro un anno una nuova “prima casa” per evitare la decadenza per alienazione di quella preposseduta nel quinquennio dal suo acquisto;
- alla possibilità di godere del credito di imposta procedendo all’acquisto di un immobile da destinare a propria abitazione principale entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”;
vengono nuovamente sospesi fino al 31 marzo 2022.
Stop ai contanti oltre i 1000 euro
A decorrere dal giorno 1° gennaio 2022 diventerà operativa la seconda riduzione dell’importo massimo consentito per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche già prevista dall’art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 231/ 2007, così come modificato dall’art. 18 del D.L. 124/ 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 (pubblicata nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019).
Tale soglia che fino al 31 dicembre 2021 era già stata ridotta e fissata ad euro 2.000,00 diminuirà ulteriormente dal 1 gennaio 2022 e pertanto da tale data sarà vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, come sopra indicato, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a Euro 1.000,00.
Modifica del saggio di interesse legale per l’anno 2022
Con Decreto del giorno 13 dicembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2020) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esercitando il potere di modifica di cui all’art. 1284 Codice Civile e tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno, ha modificato la misura del saggio degli interessi legali che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2022 viene pertanto elevata e fissata all’1,25% in ragione d’anno. Continua a leggere
Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di società soggette alla legge di uno Stato Membro dell’UE: novità nel D.Lgs. 183/2021
Il D.Lgs. n. 183 dell’8 novembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, in vigore dal 14 dicembre 2021) recepisce la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario prevede, oltre alle novità in tema di S.r.l. online, anche norme e novità in tema di registrazione e cancellazione delle sedi secondarie di società soggette alla legge di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Ciò che più rileva, ai fini dell’attività notarile in tale ambito, è quanto portato dall’art. 6 che prevede l’introduzione nel Codice Civile del nuovo articolo 2508-bis rubricato “Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell’Unione Europea”. Continua a leggere
Decreto “Sostegni-bis”: le nuove misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione
Il DL n. 73 del 25 maggio 2021, cosiddetto “Sostegni-bis”, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021) prevede all’art. 64[1] alcune misure volte a favorire l’acquisto della casa d’abitazione. In particolare, le disposizioni di maggiore interesse notarile previste dalla nuova norma sono le seguenti:
A) Esenzione dalle imposte di registro ipotecarie e catastali per l’acquisto di “prime case”
Il comma 6 dell’art. 64 del DL in oggetto prevede in particolare che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono ESENTI dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale, prevedendo però che tale esenzione sia applicabile al ricorrere di entrambe le seguenti circostanze:
- gli acquirenti dei predetti immobili non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- gli acquirenti medesimi abbiano un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000,00 Euro annui.
La costituzione delle SRL tramite piattaforma online è legge
Martedì 20 aprile 2021 il Senato ha approvato definitivamente la “Legge di delegazione europea 2019-2020”, portante recepimento delle direttive europee ed attuazione di altri atti dell’Unione europea.
Il nostro ordinamento ha così recepito anche princìpi e criteri per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 – recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 – in materia di utilizzo di strumenti e di processi digitali nel diritto societario. Continua a leggere
Conversione in Legge del Decreto “Milleproroghe”: principali novità di interesse notarile
La Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del giorno 1 marzo 2021) di conversione del D.L. 183/2020 “Milleproroghe” inserisce alcune modifiche al testo originario rilevanti per l’attività notarile, fra cui le principali sono:
A) Modifiche apportate all’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di svolgimento delle assemblee di società ed enti
La Legge di conversione ha disposto la sostituzione del comma 6 dell’art. 3 del D.L. 183/2020.
Il testo del citato articolo 106, a seguito del provvedimento in oggetto, è stato pertanto modificato inserendo al comma 1 la previsione che, in deroga al disposto degli articoli 2364 e 2478bis del Codice Civile, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Continua a leggere
Emergenza Covid19: nuova proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari
Con il Decreto Legge n. 7 del 30 gennaio 2021 (pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 24) il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di accertamento, adempimenti e versamenti tributari, così come già con il D.L. 18/2020, con il D.L. 34/2020 ed il recente D.L. 3/2021.
In particolare l’art. 1 del D.L. 7/2021[1] prevede:
* l’integrale sostituzione del comma 1 della art. 157 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni in Legge 77/2020) inerente “Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”.
Pertanto, in deroga a quanto previsto all’articolo 3 della Legge 212/2000 (rubricato “Efficacia temporale delle norme tributarie”), gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza – calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del D.L. 18/2020 (che prevedeva la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, termine poi prorogato al 31 gennaio 2021 con D.L. 34/2020) – scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il giorno 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi; Continua a leggere
Modifica del saggio di interesse legale per l’anno 2021
Con Decreto del giorno 11 dicembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esercitando il potere di modifica di cui all’art. 1284 Codice Civile e tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno, ha modificato la misura del saggio degli interessi legali che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2021 viene pertanto abbassato e fissato allo 0,01% in ragione d’anno. Continua a leggere
L’IVA non aumenterà
Le leggi di bilancio che si sono succedute nel tempo sono più volte intervenute a modificare e rinviare il rialzo programmato dell’I.V.A., così come originariamente previsto dall’art. 1, comma 718, della legge 190/2014.
L’ultimo intervento in tal senso era stato effettuato con la legge 160/2019 di bilancio per il 2020, che aveva previsto la sterilizzazione dell’aumento dell’I.V.A. per l’anno in corso, I.V.A. che però avrebbe dovuto poi subire un aumento reale nell’anno 2021 (passando dal 22% al 25% con riferimento all’IVA ordinaria – la quale sarebbe poi dovuta ulteriormente aumentate al 26,5% nel 2022 – e dal 10% al 12% con riferimento all’IVA speciale ridotta). Continua a leggere
Nuovo limite all’utilizzo del denaro contante
A decorrere dal giorno 1 luglio 2020 entrerà in vigore la modifica (riduzione) dell’importo massimo consentito per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. Continua a leggere