Atto di conferma: un colpo di spugna?

La conferma di un atto notarile privo della dichiarazione di conformità catastale è idonea a esonerare il notaio da responsabilità disciplinare?

Questo l’interrogativo cui prova a rispondere la decisione in commento; la risposta della CoReDi Lombardia – come vedremo a breve – è netta e puntuale nella soluzione del caso concreto, e al tempo stesso fa emergere le lacune del sistema disciplinare in materia di conformità catastale, offrendo spunti problematici e sollevando nuovi interrogativi.

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo brevemente i fatti.

In sede di ispezione biennale l’Archivio Notarile rilevava la mancanza della dichiarazione di conformità catastale, richiesta a pena di nullità dall’art. 29, comma 1-bis, Legge 52/1985, in una scrittura privata autenticata avente a oggetto la costituzione di servitù tra fondi urbani.

Successivamente al rilievo risultante dal verbale ispettivo, il notaio incolpato esibiva all’Archivio Notarile un atto a suo rogito con il quale, ai sensi dell’art. 29, comma 1-ter, Legge 52/1985, era stata confermata la precedente costituzione di servitù mediante la dichiarazione, resa da una delle parti, della conformità catastale dei fabbricati.

L’Archivio Notarile, pur riconoscendo la presenza, nella fattispecie in oggetto, di tutti i requisiti per la conferma dell’atto nullo ai sensi dell’art. 29, comma 1-ter, Legge 52/1985, sosteneva tuttavia che l’atto di conferma – correttamente ricevuto dal notaio incolpato – non eliminasse la responsabilità disciplinare dello stesso ai sensi dell’articolo 28 della Legge Notarile: chiedeva quindi che al notaio venisse irrogata la sanzione sospensione da sei mesi a un anno (prevista dall’art. 138, comma 2, Legge Notarile) ovvero, in caso di sussistenza di circostanze attenuanti, la sanzione pecuniaria in misura non inferiore ad Euro 5.000,00.

Due le principali argomentazioni a sostegno della tesi dell’Archivio Notarile:

  • il legislatore, nell’introdurre la norma relativa alla conferma degli atti nulli per assenza della dichiarazione di conformità catastale, nulla ha detto riguardo alle relative ricadute in materia disciplinare: manca in questo ambito una norma analoga all’art. 47 D.P.R. 380/2001 che, in materia urbanistica, stabilisce che il notaio che riceve atti nulli ai sensi degli artt. 30 e 46 D.P.R. 380/2001 incorra nella violazione dell’articolo 28 della Legge Notarile solo nel caso in cui tali atti siano non convalidabili;
  • il giudizio di disvalore disciplinare è calibrato esclusivamente sul momento della consumazione dell’illecito, a nulla rilevando la successiva conferma dell’atto viziato da nullità: in altri termini, la circostanza che la conferma faccia venir meno la nullità del precedente atto, consentendo a esso di produrre gli effetti giuridici voluti dalle parti, non vale di per sé a eliminare la responsabilità disciplinare del notaio, la cui valutazione si arresta al momento della stipula dell’atto viziato.[1]

La CoReDi Lombardia non accoglie la tesi dell’Archivio Notarile e proscioglie il notaio dalle incolpazioni formulate nei suoi confronti.

La Commissione lombarda illustra brevemente i caratteri della nullità ex art. 29, comma 1-bis, Legge 52/1985: essa è una nullità assoluta, formale e sanabile; la novella legislativa del 2017, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 29 Legge 52/1985, ha introdotto nel sistema la possibilità di confermare l’atto nullo per violazione della normativa in materia di conformità catastale: prima dell’intervento legislativo del 2017, l’unico rimedio per l’atto notarile privo della dichiarazione di conformità catastale era la ripetizione dell’atto.

Ebbene – sostiene la CoReDi – se l’atto nullo può essere confermato e se il notaio stipula l’atto di conferma, è irragionevole che egli venga sanzionato ai sensi dell’art. 28 della Legge Notarile: la conferma fa venir meno con efficacia ex tunc la nullità dell’atto e, con essa, la ragione che giustifica l’applicazione al notaio dell’art. 28 della Legge Notarile.

E’ quindi il principio di ragionevolezza a costituire il perno attorno al quale ruotano le motivazioni poste alla base della decisione in commento: è irragionevole che la conferma elimini il vizio dell’atto, ma non la responsabilità del notaio; è altresì irragionevole che – data l’affinità tra la nullità in materia urbanistica e quella in materia catastale – il notaio che confermi un atto nullo per violazione della disciplina urbanistica sia esente da responsabilità, mentre incorra comunque nella violazione dell’articolo 28 della Legge Notarile il notaio che confermi un atto nullo in violazione dell’art. 29, comma 1-bis, Legge 52/1985.

Perché la responsabilità disciplinare del notaio venga meno – afferma la Commissione lombarda, in linea con una pronuncia della Cassazione[2] – occorre però che l’atto di conferma sia effettivamente stipulato: non è quindi sufficiente l’astratta previsione normativa della confermabilità, né l’astratta sussistenza dei requisiti necessari per procedere alla conferma (ossia che il vizio dell’atto non sia dipeso dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto).

La decisione in commento, come accennato all’inizio, risolve saggiamente il caso concreto e lo fa attraverso un uso ponderato del principio di ragionevolezza; al contempo, lascia intravedere il vero nodo problematico che resta sullo sfondo e che meriterebbe un approfondimento: si tratta del rapporto tra la nullità per violazione della normativa in materia di conformità catastale e l’articolo 28 della Legge Notarile, a seguito dell’introduzione del comma 1-ter dell’art. 29 Legge 52/1985 e, più in generale, dell’applicabilità dell’articolo 28 Legge Notarile agli atti suscettibili di conferma.

Ove si ritenesse che gli atti confermabili siano esclusi dal perimetro di applicazione dell’articolo 28 della Legge Notarile, si accederebbe alla tesi – sposata dalla Commissione lombarda nella decisione in commento – secondo la quale “la gravità della sanzione posta a presidio dell’art. 28 Legge Notarile fa comprendere come tale norma non voglia sanzionare tutte le ipotesi in cui il notaio riceva un atto in qualche modo viziato, ma solo i casi nei quali l’atto sia colpito da nullità assoluta, non relativa, e altresì insanabile. Vale a dire ogni volta in cui l’atto del Notaio sia irrimediabilmente nullo e non possa essere recuperato”.[3] Quanto appena affermato non autorizza tuttavia l’interprete a ritenere che sia sufficiente la sola astratta previsione della confermabilità dell’atto per espungere dal perimetro dell’articolo 28 della Legge Notarile la condotta del notaio che stipuli un atto in violazione della normativa in materia di conformità catastale; è necessario quindi che la conferma abbia effettivamente luogo per evitare che l’ordinamento continui a ospitare un atto affetto da nullità  (confermabile, ma non confermato) senza che il notaio incorra in responsabilità disciplinare.[4]

L’analisi del rapporto tra nullità sanabili e articolo 28 della Legge Notarile può essere inoltre utile allo scopo di verificare se il giudizio di disapprovazione nei confronti dell’operato del notaio debba esaurirsi al momento della stipula dell’atto affetto da nullità oppure, come sembra preferibile, debba aprirsi a valutare l’intera condotta del notaio stesso: con l’atto di conferma infatti, l’interesse pubblico (consistente, nel caso della conformità catastale, nel contrasto all’evasione fiscale) che era stato frustrato dal ricevimento di un atto privo delle menzioni previste dalla legge, viene e riemergere e a trovare protezione per effetto della condotta attiva da parte del notaio che si sia adoperato a porvi rimedio.

Occorre tuttavia ricordare che la tesi – sostenuta dall’Archivio Notarile nel caso in esame – secondo la quale il giudizio di disvalore disciplinare debba arrestarsi al momento della consumazione dell’illecito è stata accolta dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 21828 del 29 agosto 2019; si tratta di un importante precedente con il quale dovrà confrontarsi la condivisibile pronuncia in commento negli eventuali successivi gradi di giudizio.


Note

[1] Sul punto cfr. Cass. 29 agosto 2019 n. 21828 secondo la quale “il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità disciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore dell’ordinamento nei confronti dell’atto al momento della sua stipula originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l’essersi affidate al ministero notarile”.

[2] Cass. 20 novembre 2018 n. 29894.

[3] Il virgolettato è riferito ad un passaggio della decisione in esame. Sul punto, si veda inoltre Cass. 14 febbraio 2008 n. 3526.

[4] La tesi secondo la quale è necessario che l’atto sia effettivamente confermato da parte del notaio è fatta propria anche da Cass. 20 novembre 2018 n. 29894.

 

 

Atto di conferma: un colpo di spugna? ultima modifica: 2021-05-14T08:30:07+02:00 da Antonio Teti
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