L’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l ha salvato moltissime assemblee in questi mesi, consentendo di tenerle anche in casi “disperati” quali, per esempio:
Soci positivi o in quarantena;
Notaio positivo o in quarantena;
Soci impossibilitati comunque a recarsi fuori Comune/Regione a causa delle limitazioni alla circolazione per le norme COVID;
Soci semplicemente “pigri” (sempre che ci si possa permettere di definire tali dei lavoratori che non vogliono sprecare tempo e denaro per recarsi di persona dal notaio per dire che sì, vogliono davvero trasferire la sede sociale, come potrebbero tranquillamente dire stando davanti al PC o al telefono).
In realtà l’art. 106 era stato preceduto dalla Massima 187 del Consiglio notarile di Milano, che qualche giorno prima del 106 “sdoganava” questa prassi certamente più adeguata alle tecnologie del 2020 e assolutamente in linea con i principi che, da oltre 20 anni, governano per esempio le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione.
E questa prassi ha portato con sé alcuni accorgimenti che ciascun notaio scrupoloso si è premurato di seguire, quali:
– procedere anticipatamente alle verifiche e alla raccolta di documenti antiriciclaggio
– non utilizzare a cuor leggero queste modalità per assemblee cui non partecipassero clienti (soci/amministratori) già noti, e quindi in casi in cui ci potesse essere il dubbio che… non si trattasse effettivamente dell’assemblea annunciata!
La cosa paradossale è che il teatrino di leggi, DL, DPCM di questi mesi ha fatto sì che non ci ricordiamo più che cosa sia questo art. 106, di quale norma faccia parte, e fino a quando sia in vigore.
Procediamo col riassunto delle puntate precedenti riportando l’ottimo schema di Daniela Boggiali pubblicato sul CNN-notizie del 12.10.2020 (l’astrusità è ascrivibile solo al Legislatore):
“Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 ottobre 2020, ha deliberato l’ulteriore proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Contestualmente, è stato emanato il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, pubblicato nella G.U. 7 ottobre 2020, n. 248 ed entrato in vigore l’8 ottobre 2020, che ha sostituito, all’art. 1, comma 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «15 ottobre 2020» con le parole «31 gennaio 2021».
Inoltre, all’art. 3, comma 1, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «15 ottobre 2020» sono state sostituite dalle seguenti «31 gennaio 2021», estendendosi così fino a tale data le misure di contenimento del virus previste da tale provvedimento.
Di rilievo è l’art. 1, comma 3, d.l. 125/2020, che interviene sul d.l. 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla l. 25 settembre 2020, n. 124, il quale – in occasione della prima proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, disposta dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 2del 9 luglio 2020 – aveva individuato i termini previsti dalle disposizioni legislative emanate durante il periodo emergenziale che, per effetto del prolungamento dello stato di emergenza, dovevano intendersi prorogati al 15 ottobre 2020, rinviando ad apposito allegato (v. Boggiali, Proroga dello stato di emergenza: profili di interesse societario, in CNN Notizie del 31 luglio 2020). Con il nuovo decreto i predetti termini vengono adesso prorogati al 31 dicembre 2020 e, quindi, ad una data anteriore rispetto a quella prevista per la cessazione dello stato di emergenza.
Per ciò che concerne i profili di interesse societario, tra tali termini figurava quello previsto nell’art. 73 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il cui comma 4 dispone che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 «le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente» (per l’analisi di tale norma si rinvia a Boggiali, Le disposizioni in materia di enti del Libro I del codice civile e del terzo settore nella legge di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia), in CNN Notizie del 4 maggio 2020; Boggiali – Atlante – Maltoni, Le disposizioni in materia di società e consorzi nella legge di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia), in CNN Notizie del 9 giugno 2020).
Conseguentemente, l’operatività di detta norma è prorogata al 31 dicembre 2020.”
Assodato che esiste – deve esistere – un apposito girone infernale per chi crea questo dedalo di norme e rinvii, emerge con tutta evidenza una cosa: l’operatività dell’art. 106 (salvo probabili sorprese dell’ultimo minuto) scade il 31 dicembre 2020 (e non – come tutti credevamo di ricordare – quando finirà lo stato di emergenza, recentemente prorogato al 31 marzo 2021).
Quindi una norma a lungo invocata, finalmente al passo coi tempi, scade (forse) tra due giorni.
Ma per fortuna, come dicevamo, il 106 è stato preceduto dalla Massima 187, e quindi si aprono vari scenari:
a. Chi ritiene che la Massima avesse corso troppo, e che le assemblee di questi mesi siano salve solo grazie al 106, smetterà di verbalizzare le assemblee in totale conference, con verbale redatto sottoscritto dal solo notaio, per quelle convocate dopo il 31 dicembre 2020 (salve proroghe dell’ultimo minuto).
b. Chi ritiene che la Massima avesse solo anticipato la legittimità di una prassi ormai inevitabile, e che il 106 si sia limitato a “ratificarla” (con il consueto ritardo cui il Legislatore ci ha ahinoi abituati), continuerà a verbalizzare le assemblee in totale conference con verbale redatto sottoscritto dal solo notaio, anche per quelle convocate dopo il 31 dicembre 2020.
c. Chi volesse dare un colpo al cerchio e uno alla botte, ricorrerà al verbale non contestuale rifacendosi, oltre che alla Massima 187, alle più sperimentate e “digerite” Massime VIII e 45 di Milano.
E quindi?
Quindi possiamo proseguire ad operare come in questi mesi: il Legislatore, nella bozza (approvata con la famigerata formula “salvo intese”) di decreto Milleproroghe, prevede – salvo sorprese – di spostare la data alla cessazione dello stato di emergenza (e quindi ci rivedremo su queste colonne entro il 31 marzo 2021); ma se anche dimenticasse di farlo, siamo salvi comunque, visto che le lungimiranti Massime ormai pacificamente applicate consentono una serena prosecuzione di attività.
Buon anno

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