Ebbene sì, eccoci di nuovo qui. Come il Natale che torna ogni anno puntuale, ma senza la gioia dei regali, è arrivato il Decreto Milleproroghe (d.l. 31 dicembre 2025, n. 200). E con esso, l’immancabile e inspiegabile estensione del termine di efficacia dell’art. 106, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Questo venerabile fossile normativo, nato in piena emergenza pandemica, è stato nuovamente strappato all’oblio e prorogato – tenetevi forte – fino al 30 settembre 2026.
Il talento del Legislatore, lo sappiamo, è inversamente proporzionale alla semplicità del quadro normativo. Siamo di fronte a una tecnica legislativa abominevole e con un tempismo degno di un bradipo. Siamo già stati qui, puntuali ogni anno, a commentare proroghe precedenti, chiedendoci: la riapertura dei termini serviva? No.
Da tempo i notai, illuminati e pragmatici, hanno chiarito che la possibilità di tenere assemblee full digital, cioè in totale videoconferenza, non è una deroga emergenziale, ma la semplice applicazione di principi giuridici già esistenti.
La Massima 187 del Consiglio Notarile di Milano (risalente addirittura a marzo 2020, prima ancora dell’entrata in vigore dell’art. 106) ha stabilito con chiarezza che l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, presidente incluso. Il principio è solido: se l’assemblea è convocata in un luogo fisico, è sufficiente la presenza del solo segretario o notaio; ma nel caso di assemblea non convocata in un luogo fisico (come l’assemblea totalitaria o, appunto, l’assemblea full digital), non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, dovendo il notaio rogante solo trovarsi nel proprio ambito territoriale.
La realtà, del resto, aveva già sconfessato i catastrofismi di taluno. Abbiamo tenuto migliaia di assemblee in teleconferenza, in modo efficiente e partecipato, senza che si sia verificato alcun incidente di percorso.
La Massima 200 di Milano ha ulteriormente cristallizzato questa evoluzione, affermando la legittimità delle clausole statutarie che consentono la convocazione dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico. Tale prassi, lungi dall’essere una scappatoia emergenziale, è un prezioso snellimento adatto al XXI secolo (ricordiamo che siamo già nel 2026, un quarto di secolo è andato).
Eppure, in questo dibattito che pensavamo ormai chiuso dalla forza della prassi e dall’autorità dottrinale, c’è sempre qualcuno che inspiegabilmente resiste.
Mentre il mondo si muove e il Notariato ha dimostrato la sua “flessibilità” e “capacità di reinventarsi”, ecco che a chiusura dello scorso anno è arrivata, sorprendentemente, la Massima di Roma di ottobre 2025. Una Massima che, incomprensibilmente, sembra voler rimettere in discussione la piena validità delle assemblee full digital secondo i normali principi di diritto, limitando o negando ciò che la Massima 187 (e la successiva 200) avevano pacificamente sdoganato anni fa e mettendo in dubbio quindi la quotidianità degli ultimi sei anni.
Certo, il dibattito sulla Massima 200 (che comunque consolida le abitudini radicate, non le cambia) era destinato a riaccendersi. Ma tentare di reintrodurre ostacoli formali dove la sostanza e la tecnologia hanno già tracciato un percorso chiaro e sicuro — un percorso che tutela i diritti dei soci meglio di un’assemblea convocata “in qualsiasi luogo d’Italia o d’Europa” — è un esercizio che rischia solo di confondere gli operatori e di far sembrare una parte del Notariato arroccata su posizioni anacronistiche.
Per chiarire ogni dubbio e consolidare definitivamente il passaggio dal regime emergenziale alla disciplina ordinaria, è intervenuta allora la Massima 216 del Consiglio Notarile di Milano (25 novembre 2025). Questa massima, ormai definitiva sul tema, conferma che, una volta esaurito il regime emergenziale, la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione “anche in via esclusiva” nelle s.p.a. è consentita solo se prevista dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., mentre nelle s.r.l. tale partecipazione è ammessa anche in assenza di una specifica clausola statutaria, purché non sia espressamente vietata.
La stessa massima precisa che è legittimo prevedere assemblee interamente virtuali senza indicazione di un luogo fisico se lo statuto lo prevede espressamente o, in mancanza di divieti statutari, quando l’avviso di convocazione indica esclusivamente un luogo virtuale.
Questo orientamento rappresenta un punto di approdo interpretativo, mettendo definitivamente alle spalle le incertezze del periodo emergenziale.
In questo quadro, quindi, la proroga dell’art. 106 non è più necessaria per sostenere la possibilità di tenere assemblee full digital. Noi notai, nel frattempo, continuiamo a operare serenamente, sapendo che le lungimiranti Massime ormai pacificamente applicate consentono una serena prosecuzione di attività. A chi invece preferisce limitare la nostra operatività richiamandosi a interpretazioni troppo legate al passato, non possiamo che suggerire un’analisi più attenta non solo delle Massime sopra citate, ma anche della realtà imprenditoriale che da anni apprezza questo snellimento.
Quindi, tranquilli. Per noi non cambia nulla. Il circo delle proroghe continua, ma la giostra digitale gira lo stesso, con o senza il permesso formale di chi dorme da sei anni.
In chiusura, dobbiamo ricordare che la proroga dell’art. 106 riguarda non soltanto la disciplina di cui al comma 2 (alla quale abbiamo fatto riferimento sin qui), ma pure quella degli altri commi della medesima disposizione, ivi incluso il comma 6. Quest’ultimo prevede che le banche popolari e di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possano individuare per le proprie assemblee un rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, prevedendo altresì nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.
Si tratta di una regola di applicazione settoriale, che tuttavia consente una notevole semplificazione nello svolgimento delle assemblee di enti che, di norma, presentano una compagine sociale particolarmente vasta: il fatto di poter tenere le proprie assemblee esclusivamente mediante l’intervento del rappresentante designato (una sorta di delegato unico, cui tutti i soci desiderosi di intervenire sono tenuti a fornire le proprie istruzioni di voto) consente a tali enti di evitare l’organizzazione di adunanze – specialmente di carattere straordinario, laddove i quorum sono più elevati anche in seconda convocazione – con la presenza fisica di centinaia o migliaia di persone. In questo senso, l’ennesima proroga dell’art. 106 deve accogliersi senz’altro con favore, sebbene appaia ormai auspicabile un intervento legislativo che metta finalmente “a regime” la predetta modalità.

Articolo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e successivamente rivisto dall’autore.
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