La legge di Stabilità 2016 introduce disposizioni agevolative in materia di assegnazione di beni ai soci, prevedendo che tali agevolazioni si applichino alle operazioni poste in essere entro la data del 30 settembre 2016.
Si ricorre all’assegnazione di beni ai soci sia in sede di liquidazione della società (ipotesi “naturale”), sia in sede di liquidazione della quota al socio receduto o escluso, o in sede di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni od anche in sede di distribuzione di utili in natura.
La disciplina agevolativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché tutti i soci risultino iscritti a libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 in base a titolo di trasferimento avente data certa anteriore al giorno 1 ottobre 2015.
La norma si rivolge alle predette società che pongano in essere, entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR 917/86 (cioè dagli immobili strumentali in quanto “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore”), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nel’attività propria dell’impresa. Si evidenzia che fra i beni che possono essere assegnati o ceduti ai soci la legge non ricomprende le quote di partecipazione.
Le stesse disposizioni potranno poi applicarsi anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.
Risultano quindi esclusi dal regime agevolato gli immobili, quale che sia la loro effettiva natura, che possano definirsi strumentali per destinazione.
Sono invece inclusi nel regime agevolato:
- gli immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E) che non siano però utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi etc;
- gli immobili merce (oggetto di produzione e scambio- si pensi ad una società di costruzione o ristrutturazione), nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio della attività di impresa e qualificabili come “beni merce”;
- gli immobili a patrimonio – (categoria residuale) comprendente beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali (sempre però a patto che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività: si pensi ad abitazioni e/o terreni – edificabili o meno – locati a terzi o comunque non utilizzati per l’attività);
- gli immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non);
- i terreni agricoli anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento (in quanto beni non ammortizzabili).
La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell’atto, poco importando quale essa fosse in data anteriore al medesimo.
IMPOSTE INDIRETTE
In materia di imposte indirette la legge di Stabilità prevede che per le assegnazioni/cessioni ai soci agevolabili le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
BENI ABITATIVI:
a) Se l’assegnazione/cessione è soggetta ad IVA (obbligatoria o su opzione da parte della società costruttrice che stia assegnando dopo i 5 anni):
IVA: 4% o 10% o 22%
Imposta di registro: 200,00 Euro
Imposta ipotecaria: 200,00 Euro
Imposta catastale: 200,00 Euro
Bollo: 230,00 Euro
b) Se l’assegnazione/cessione è soggetta ad IVA, ma esente:
Sì applicazione della normativa “Prezzo – valore” (se ricorrono gli altri requisiti necessari)
Imposta di registro: 4,5% (per immobili non agevolabili “prima casa”) o 1% (per immobili agevolabili “prima casa”).
Imposta ipotecaria: 50,00 Euro
Imposta catastale: 50,00 Euro
Bollo: esente
BENI STRUMENTALI:
aa) Se l’assegnazione/cessione è soggetta ad IVA (obbligatoria o su opzione):
Base imponibile: valore venale dei beni
IVA: 10% o 22%
Imposta di registro: 200,00 Euro
Imposta ipotecaria: 200,00 Euro
Imposta catastale: 200,00 Euro
Bollo: 230,00 Euro
NB: qualora l’IVA si applichi su opzione prestare attenzione al meccanismo del reverse charge per il saldo dell’IVA nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto IVA
bb) Se l’assegnazione è soggetta ad IVA, ma esente (ad esempio, impresa costruttrice che assegna dopo 5 anni e non esercita opzione)
Base imponibile: valore venale dei beni
IVA: no
Imposta di registro: 200,00 Euro
Imposta ipotecaria: 200,00 Euro
Imposta catastale: 200,00 Euro
Bollo: 230,00 Euro
TERRENI AGRICOLI
Assegnazione/cessione MAI soggette ad IVA
Imposta di registro: 7,5% (15% ridotta a metà a partire dal giorno 1 gennaio 2016); oppure 200,00 Euro se avente causa è Coltivatore Diretto o IAP
Imposta ipotecaria: 50,00 Euro; oppure 200,00 Euro se avente causa è Coltivatore Diretto o IAP
Imposta Catastale: 50,00 Euro; oppure 1% se avente causa è Coltivatore Diretto o IAP
Bollo: esente
PER I BENI ACQUISTATI SENZA SCONTARE IVA A MONTE (ad esempio in caso di bene conferito da un socio persona fisica, acquistato da un privato, o ante 1973)
L’assegnazione o la trasformazione (non anche la rivendita, che segue le regole ordinarie sopra descritte) avviene secondo l’AE sempre FUORI CAMPO IVA
Imposta di registro: 4,5% (cioè 9% ridotto alla metà, senza distinzione tra abitativi e strumentali)
Imposta ipotecaria: 50,00 Euro
Imposta catastale: 50,00 Euro
Bollo: esente
TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE
Imposta di registro: 200,00 Euro
Imposta ipotecaria: 200,00 Euro
Imposta catastale: 200,00 Euro
Bollo: 300,00 Euro (ove trascritto)
Sconta l’IVA qualora detta imposta sia dovuta ai sensi dell’art 2, punto 5 del DPR 633/72, trattandosi di destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa (cosiddetto autoconsumo). Infatti in conseguenza della trasformazione la società semplice non è più soggetto passivo ai fini IVA in quanto la mera gestione di immobili non viene considerata attività commerciale.
IMPOSTE DIRETTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA
La legge di stabilità 2016 prevede che alle operazioni in commento si applichi un’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, precisandosi che per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello catastale. In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il valore del corrispettivo, se inferiore al valore normale o catastale del bene come sopra precisato, viene computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
L’imposta è sostitutiva delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e si applica con le seguenti aliquote:
- 8% per le società operative
- 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti
Alle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l’imposta sostitutiva del 13%.
Detta imposta sostitutiva va versata con i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 241/1997:
- per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016
- per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.
ESTROMISSIONE DEL BENE STRUMENTALE DA PARTE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE (AUTOCONSUMO)
La legge di Stabilità prevede disposizioni agevolative in materia di estromissione di beni immobili strumentali, nell’accezione più estesa di cui all’art. 43, comma 2, del TUIR 917/86, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015. L’imprenditore potrà quindi, entro il 31 maggio 2016, escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del giorno 1 gennaio 2016, versando una imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
La norma in questione prevede poi che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120 dell’art. 1 della Legge di stabilità, regolanti l’assegnazione agevolata ai soci e la trasformazione in società semplice. Ciò dovrebbe consentire: * di applicare l’imposta sostitutiva tenendo conto del valore catastale degli immobili, anziché di quello normale; * di effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 241/1997.
Per l’estromissione non occorrono atti particolari, ma solo l’annotazione nel libro giornale, o nel libro dei cespiti ammortizzabili, o nei libri IVA. Qualora l’esclusione sia soggetta ad IVA (cioè se al momento dell’acquisto del bene è stata scontata l’IVA e questa è stata detratta) occorrerà anche l’emissione di una fattura di autoconsumo. Negli altri casi l’operazione è esente o fuori campo IVA.

AUTORE

Valentina Rubertelli è notaio dal 1996. È stata componente della Commissione Studi in materia di Conciliazione presso il CNN e ha collaborato alla stesura del relativo Manuale. È segretario del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna da marzo 2011. È presidente dell’Associazione Notarile delle Procedure Esecutive presso il Tribunale di Reggio Emilia dal 2010. Partecipa presso il Consiglio Nazionale al Gruppo redazionale delle Guide al Cittadino.