Società sportive dilettantistiche: appunti e clausole

Introdotte per la prima volta nel 2002, le società sportiva dilettantistiche (che per brevità indicheremo anche con la sigla SSD nel prosieguo) costituiscono ancora un istituto giuridico con il quale il professionista si confronta, mediamente, di rado.

di Ettore Sarluca

La norma di riferimento è costituita dall’articolo 90 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, il quale, al primo comma, ha previsto che le previgenti disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche si applichino anche alle società sportive dilettantistiche, introducendo nel sistema una nuova tipologia di società di capitali, caratterizzate dall’assenza di scopo di lucro, e spingendo, come è stato osservato, verso un “sistema speciale che vede nelle società degli schemi organizzativi funzionalmente neutri, idonei, cioè, al perseguimento di attività tanto lucrative, quanto non lucrative”[1].

Lo stesso articolo ha poi introdotto una serie di agevolazioni tributarie che, ai sensi dell’art. 7 del DL 136 del 28/05/2004, convertito con L. 186 del 27/07/2004, si applicano alle società sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento a fini sportivi rilasciato dal CONI.

E’ opportuno riepilogare i punti della normativa da considerare in sede di applicazione della stessa, in occasione della richiesta costituzione (o modifica) di una società sportiva dilettantistica.

L’originaria formulazione del comma 17 dell’art. 90 della L. 289/2002, che prevedeva che le SSD si potessero costituire nella forma di società di capitali, è stata successivamente integrata dalla L. 128 del 21/05/2004 con l’aggiunta della possibilità di costituzione anche in forma di cooperativa; il comma 18 del citato articolo 90 della L. 289/2002, così come modificato dalla L. 128 del 21/05/2004, elenca i requisiti statutari cui le società devono uniformarsi per assumere la qualifica di società sportive dilettantistiche[2].

Denominazione – Nella scelta della denominazione occorre rispettare il disposto del comma 17 dell’art. 90 il quale prevede il necessario inserimento in essa sia della finalità sportiva sia della caratteristica dilettantistica; sarà quindi necessario e anche sufficiente che la denominazione scelta, oltre a indicare il tipo sociale prescelto, contenga l’indicazione di “società sportiva dilettantistica”.

Oggetto sociale – In relazione all’oggetto sociale, la legge si limita a prescrivere che l’atto costitutivo debba prevedere il “riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica” (comma 18, lett. b), art. 90), senza ulteriori specificazioni; è lasciata, quindi, all’interprete ampia facoltà di individuare in concreto le attività svolte, con l’unica accortezza di perimetrare le stesse in modo da escludere qualsiasi confusione con l’attività sportiva professionistica.

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle ipotesi in cui sia richiesta la modifica dell’oggetto sociale.

Nessun problema si pone, ovviamente, qualora la modifica riguardi la previsione di attività che rientrino comunque nell’ambito dello sport dilettantistico (es. SSD che aveva ad oggetto attività sportiva dilettantistica nel campo di una disciplina sportiva, intende estendere l’oggetto anche ad un’altra disciplina sportiva).

Rappresenta, invece, un’ipotesi problematica quella della SSD che voglia modificare il proprio oggetto, assumendone uno totalmente differente, con caratteristiche imprenditoriali; una modifica dell’oggetto in tal senso, infatti, comporterebbe necessariamente la fuoriuscita della società dalla categoria delle SSD, con conseguente necessità di ricondurre le pattuizioni sociali nell’alveo delle previsioni generali del tipo sociale prescelto, tra le quali inevitabilmente lo scopo di lucro. Conseguentemente, l’operazione così strutturata, come è stato osservato, si collocherebbe “nel guado fra la mera modificazione dello scopo sociale (da non lucrativo a lucrativo) e una vera e propria trasformazione” [3].

Sebbene L’Ufficio Studi del CNN abbia ritenuto possibile l’adozione della delibera di modifica[4], ciò ha fatto sul presupposto che le società interessate non avevano mai ottenuto il riconoscimento del CONI e, conseguentemente, non avevano mai beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 90 L. 289/2002, da ciò inferendo la legittimità della soppressione della clausola che prevedeva la devoluzione del patrimonio a fini sportivi al momento della liquidazione della società.

La soluzione prospettata non esclude ed, anzi, lascia intendere, che a diversa conclusione si debba approdare nel caso in cui la SSD che intenda modificare il proprio oggetto adottandone uno totalmente differente e di tipo imprenditoriale abbia già ottenuto il riconoscimento del CONI ed abbia beneficiato delle agevolazioni ex art. 90 L. 289/2002; in tal caso, infatti, si potrebbe ritenere che la modifica non sia consentita, facendo applicazione del principio di cui all’art. 2500 octies, co. 3, c.c., secondo cui la trasformazione delle associazioni è vietata quando le stesse abbiano ricevuto contributi pubblici, o che essa sia consentita ma solo con dei correttivi, analogamente a quanto previsto per le società cooperative, per le quali è stabilita la devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici in caso di trasformazione[5].

L’assenza di scopo di lucro e la devoluzione del patrimonio sociale – nell’atto costitutivo occorrerà prevedere l’assenza di scopo di lucro, con il conseguente divieto di distribuzione dei proventi delle attività tra i soci, anche in forma indiretta (art. 90, comma 18, lett. d) e l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società (art. 90, comma 18, lett. h).

Per evitare che il socio possa beneficiare degli incrementi patrimoniali verificatisi durante il rapporto sociale, appare necessario escludere, in sede di recesso o di esclusione, la procedura di valutazione della liquidazione della quota basata sul valore patrimoniale della società, ed occorre pertanto prevedere che il rimborso avvenga al valore nominale della partecipazione.

Per le stesse ragioni, un eventuale aumento gratuito del capitale sociale sarà ammissibile solo laddove le clausole in tema di devoluzione del patrimonio e di liquidazione della quota a seguito di recesso o di esclusione prevedano che il rimborso della quota al socio, sia in caso di recesso e/o esclusione, sia al momento dello scioglimento e della conseguente liquidazione della società, avvenga in misura pari al valore nominale dell’originario apporto, indipendentemente ed al netto di eventuali successivi aumenti di valore conseguenti ad operazioni di aumento gratuito del capitale sociale[6].

Principio democratico e diritto di voto – La previsione di cui alla lettera e) del comma 18 dell’art 90 citato fa riferimento a non meglio specificati “principi di democrazia”; nonostante la genericità dell’espressione utilizzata, pare potersi convenire con chi ritiene che la democraticità dell’ente possa rinvenirsi in una “formula organizzativa” che escluda prevaricazioni di singoli associati o minoranze di essi in danno degli altri[7].

A questa previsione occorre aggiungere quella dall’art. 148, comma 8, TUIR, il quale elenca i requisiti per la fruizione di alcune ulteriori agevolazioni fiscali e che, pur dettato in tema di enti di tipo associativo, si ritiene da alcuni applicabile anche alle SSD.

In realtà, l’applicabilità dell’art 148, comma 8, del TUIR anche alle SSD, pur ammessa dalla Agenzia delle Entrate per farne discendere il godimento delle agevolazioni previste dai precedenti commi dello stesso articolo, è piuttosto dubbia, ed assume rilievo, per quel che ci occupa, in relazione alla previsione di cui alla lettera e), secondo cui lo statuto deve prevedere il “principio del voto singolo di cui all’art. 2532, co. 2, del codice civile” ed alla sua compatibilità con lo schema delle società di capitali.

Secondo una interpretazione, infatti, il disposto del comma 8 dell’art. 148 del TUIR si applica esclusivamente alle associazioni sportive dilettantistiche, e non anche alle SSD (impregiudicato il problema di farne discendere l’inapplicabilità delle agevolazioni alle SSD oppure l’applicabilità delle stesse ma senza il necessario rispetto dei requisiti non compatibili con lo schema societario); tuttavia, si potrebbe anche ritenere che la norma si applichi alle SSD, ma solo nella misura in cui queste intendano accedere alle agevolazioni ivi previste [8].

Aderendo a quest’ultima impostazione, alle agevolazioni in parola potrebbero accedere con sicurezza solo le SSD costituite in forma di cooperativa, per le quali la regola del voto capitario è fisiologica.

Per le SSD costituite in forma di Srl o di SpA, invece, la risposta potrebbe essere positiva solo accedendo alla teoria che ritiene derogabile il principio di cui all’art. 2479, co. 5, c.c. (per le srl) ed all’art. 2351 c.c. (per le Spa)[9].

Note:

[1] Rocco Guglielmo, Società sportive e profili di interesse notarile, Studio 5271/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

[2] Art. 90, co. 18, L. 289/2002: “Le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attivita’ sportive dilettantistiche, compresa l’attivita’ didattica; c) l’ attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fini’ di lucro e la previsione che i proventi delle attivita’ non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettivita’ delle cariche sociali, fatte salve le societa’ sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa’ di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche’ le modalita’ di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalita’ di scioglimento dell’associazione; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di’ scioglimento delle societa’ e delle associazioni.”

[3] Risposta a quesito 104-2008/I a cura dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato.

[4] Oltre alla risposta al Quesito 104-2008/I citata, vedasi risposta a quesito 196-2008/I.

[5] Si è dato per acquisito che una modifica che, fermo restando il tipo sociale, introduca lo scopo di lucro prima non previsto costituisca una trasformazione simmetricamente a quanto espressamente previsto per la trasformazione di società consortile in società lucrativa dello stesso tipo.

[6] Sul presupposto che la previsione della devoluzione del patrimonio ai fini sportivi deroghi al diritto del socio di partecipare agli incrementi patrimoniali dell’attività, ma non anche a quello di ottenere il rimborso di quanto originariamente versato a titolo di partecipazione prima che il rimanente patrimonio sia devoluto secondo legge, riterrei, invece, sempre possibile una riduzione reale del capitale con rimborso parziale delle partecipazioni ai soci. Di diverso avviso Rocco Guglielmo, cit., secondo cui: l’aumento gratuito sarebbe consentito solo in presenza di una clausola che preveda la devoluzione del patrimonio sociale, in sede di liquidazione, interamente a fini sportivi (senza rimborso al socio nemmeno del valore nominale della partecipazione); la riduzione reale sarebbe consentita solo in presenza di una clausola statutaria che preveda, in sede di liquidazione della società, il rimborso al socio della propria quota al valore nominale prima della distribuzione del residuo ai fini sportivi. In tal modo, tuttavia, si confonde la legittimità delle due operazioni alla luce del dettato normativo (che, ad avviso di chi scrive, come detto, non esclude il diritto al rimborso del valore nominale della quota in sede di liquidazione) con la compatibilità delle stesse con le previsioni statutarie di volta in volta prescelte dai soci (ed eventualmente più stringenti del dettato legislativo).

[7] In tal senso Studio 93/2004/T – Società ed associazioni sportive, Approvato dalla Commissione Studi Tributari in data 22/04/2005.

[8] In questo senso la Circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate in data 22/04/2003.

[9] Nel senso della non prevedibilità del diritto di voto pro capite in una SSD in forma di srl si veda la risposta a quesito n. 137-2014/I a cura dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, con ampia bibliografia relativa alle diverse teorie sul punto.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Società sportive dilettantistiche: appunti e clausole ultima modifica: 2017-09-26T08:58:48+02:00 da Redazione Federnotizie
Vuoi ricevere una notifica ogni volta che Federnotizie pubblica un nuovo articolo?
Iscrivendomi, accetto la Privacy Policy di Federnotizie.
Attenzione: ti verrà inviata una e-mail di controllo per confermare la tua iscrizione. Verifica la tua Inbox (o la cartella Spam), grazie!


AUTORE