Appunti per una riforma del procedimento disciplinare (anche in vista del Congresso Nazionale)

Nessuna nostalgia si prova per il tempo in cui si dibatteva se i congressi notarili dovessero essere delle vetrine aperte all’esterno per far conoscere e mettere in mostra la “buona merce” del notariato o non invece delle occasioni di confronto e dibattito interno alla categoria.

L’importanza di ambedue le funzioni non è oggi messa in discussione e, come al solito, il congresso di Federnotai dello scorso 24 settembre è stata l’occasione per lanciare proposte di riforma.

Il tema del congresso “Per un nuovo modello deontologico e disciplinare tra pubblica funzione e concorrenza” è stato oggetto di approfondimento in una tavola rotonda che ha impegnato l’intera mattinata.

Di spada e di fioretto.

Forti le proposte emerse dal dibattito per una riforma del procedimento disciplinare molto più prudenti quelle sul codice deontologico.

Da qui la necessità di qualche riflessione.

Accostare come spesso si fa deontologia e disciplinare non è metodologicamente corretto.

Il disciplinare serve a regolare il procedimento teso ad accertare la violazione, da parte del notaio, di ogni violazione di legge. Anche, anzi soprattutto, quelle che non si concretizzano in violazioni del codice deontologico ma in diretta violazione di norme di grado primario.

In più la riforma del sistema disciplinare dovrà essere frutto di un dialogo tra notariato e legislatore, non essendoci altri soggetti fortemente interessati alla regolamentazione della materia.

Al contrario la riforma del codice deontologico ha impatti diretti sulla tutela del cittadino consumatore e forti intersecazioni con le regole della concorrenza. Non si può pensare alla riscrittura di un codice deontologico senza tener presente la posizione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui un dialogo si impone.

Per questo Federnotizie è al lavoro (più complesso del previsto) per mettere in agenda un incontro tra notariato, accademia e Antitrust teso a cercare di partire dai punti fermi raggiunti dalla giurisprudenza (tra i quali non si può far finta di non vedere quello dell’assoggettamento del notariato alla vigilanza dell’Autorità) per arrivare, anche sulla scorta dell’esempio del notariato francese, ad una condivisione di regole che servano a garantire la concorrenza interna, ma anche a far si che il sistema disciplinare notarile possa perseguire, senza timori di ingerenze, prassi di concorrenza illecita. Una tregua di reciproca soddisfazione che faccia fare un passo in avanti ai difficili rapporti con l’AGCM.

Agli esiti di questo incontro occorre rimandare le riflessioni sulla riforma del codice deontologico, mentre qualche punto fermo può già essere messo per pensare ad una riforma del sistema disciplinare che pure ha raccolto gli apprezzamenti dei partecipanti laici alla tavola rotonda.

Deve essere diminuito il numero delle CoReDi

Vi sono alcune Commissioni Regionali di Disciplina che hanno competenza su un numero troppo ridotto di notai. Si prenda il caso limite della Calabria una regione nella quale esercitano, salvo errori del sito del CNN, 111 notai divisi in 4 distretti.

Dei 111 notai, 24 ricoprono la carica di consiglieri distrettuali. Uno di consigliere nazionale. 6 sono membri della CoReDi.

Ci sono quindi 25 notai (24 se non si condivide la nostra lettura del 3° comma dell’articolo 93 bis che esclude la possibilità di ricoprire contemporaneamente la carica di consigliere distrettuale e di consigliere nazionale) che non sono eleggibili alla Commissione di Disciplina.

Ad essi devono essere aggiunti

  1. I notai iscritti a ruolo da meno di dieci anni;
  2. I notai con precedenti disciplinari nel quadriennio precedente;
  3. I notai condannati per reati non colposi;
  4. I notai parenti o affini entro il terzo grado o coniugi o associati di altri componenti la Commissione
  5. Soprattutto, i notai che siano stati componenti della Commissione per due volte consecutive salvo che per meno di cinque anni;

E altre regioni sono in condizioni non dissimili.

Numeri come quelli evidenziati impediscono di fare una reale selezione per la nomina dei membri delle commissioni di disciplina. E la ipotizzata possibilità di rendere eleggibili i notai pensionati, che pur avendo qualche controindicazione è da valutare con attenzione, non pare sufficiente a risolvere il problema.

I costi di funzionamento della commissione (Presidenza, Segreteria, Sede etc.) sono ripartiti tra un numero troppo esiguo di “contribuenti”, finendo per essere un onere sproporzionato rispetto a quello di regioni notarili con maggior numero di notai.

Maggiori sono i rischi di contiguità tra giudicante e giudicato.

Tutte queste ragioni paiono sufficienti per lavorare ad un accorpamento delle commissioni.

Deve essere introdotto un sistema di patteggiamento idoneo a rendere ergonomico il procedimento disciplinare

Vi sono fattispecie di illecito disciplinare per le quali l’intero sistema appare sproporzionato sia alla gravità dell’illecito che all’entità delle sanzioni.

Si pensi all’ipotesi, non infrequente, della ritardata vidimazione del repertorio, fattispecie sulla quale l’accertamento dell’illecito disciplinare non può dar luogo a prova contraria. O a quella, ancor più frequente, del mancato conseguimento del numero prefissato di crediti formativi.

In questi casi l’attività consiliare di istruzione del procedimento e quella decisoria della commissione di disciplina potrebbero essere molto ridotte da un accordo col notaio trasgressore che si risolva nel determinare una pena pecuniaria.

Naturalmente dovrebbero essere escluse dalla possibilità di patteggiamento le ipotesi più gravi di illecito.

Deve essere reso possibile porre a carico del soccombente le spese di lite

È opinione comune che le decisioni delle CoReDi non possano porre le spese di lite a carico del soccombente.

Una riforma che consenta ciò appare quanto mai opportuna, soprattutto se accompagnata dall’introduzione del patteggiamento di cui abbiamo detto.

L’esperienza insegna quanto sia inopportuno istruire procedimenti disciplinari senza l’assistenza di legali altamente qualificati. I legali qualificati costano e i Consigli Notarili, soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni, rischiano di consumare le risorse a loro disposizione in spese legali.

Da ciò il dilemma, insolubile, tra rinunciare (illegittimamente) all’obbligatorio esercizio dell’azione disciplinare o rinunciare (illegittimamente) allo svolgimento delle altre attività cui è istituzionalmente preposto il Consiglio. E ciò soprattutto se non si pone mano all’ulteriore riforma delle sanzioni di cui al successivo punto.

Deve essere riscritto il sistema delle sanzioni con una più seria modulazione delle stesse

Hanno ormai da tempo perso la loro funzione sia il paternalistico avvertimento (“consiste in un rimprovero al notaio per l’infrazione commessa con l’esortazione a non reiterarla”, suvvia!) che la dichiarazione di biasimo consistente nella censura (concretamente non afflittiva perché di fatto inconoscibile attraverso l’affissione alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile). E ciò anche in ragione delle incertezze che sono sorte sulla gestione dell’albo unico in ragione dell’attenzione che su di esso ha sollevato il garante della privacy.

Devono invece recuperare la loro funzione e la loro serietà le sanzioni pecuniarie, anche assorbendo i meno gravi illeciti oggi sanzionati con censura e avvertimento e quelli invece smisuratamente sanzionati con la sospensione).

Le sanzioni pecuniarie sono oggi ordinariamente previste dall’articolo 137 e sono comprese, per la maggior parte delle violazioni, tra 5 e 45 euro. Per ipotesi più gravi tra 30 e 240 euro. E in una fattispecie di indicibile gravità, di fatto un esercizio di funzioni durante il periodo di sospensione, tra 200 e 900 euro.

Sono importi che fanno arrossire di vergogna e sui quali si spera che nessuno, esterno al notariato, ponga attenzione; che trovano un minimo di coerenza logica solo quando la sanzione pecuniaria (che così può arrivare a 15.493 euro) è applicata in luogo della sospensione, “se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto”.

Al contrario la sospensione sembra essere collegata ad illeciti disciplinari a volte non così rilevanti da determinare una sanzione che impatta sia sui lavoratori dipendenti del notaio, sia sulla clientela che si trova con pratiche impostate e appuntamenti fissati e deve riorganizzare le stipule con altri notai.

Non si vuole qui negare in radice l’utilità della sanzione della sospensione ma questa dovrebbe essere limitata a fattispecie che mettono a rischio gli interessi di coloro che al notaio si rivolgono.

Per fare esempi di sproporzione tra sospensione e norma violata, senza pretese di completezza dovendo queste essere rinviate al momento della riscrittura delle norme, si possono ricordare la sospensione per violazione degli 54 E 55 (che ha tenuto a lungo lontani i notai dallo stipulare atti in una delle lingue ufficiali UE), 56 (che ha tenuto a lungo lontani i notai dallo stipulare, senza un inutile interprete, atti cui intervengono parti che comunicano per mezzo di strumenti tecnologici quali i puntatori oculari) o ancora quella comminata perché l’atto è privo dell’indicazione del Comune in cui fu ricevuto.

Tutte violazioni, queste ed altre, da cui non consegue alcun pregiudizio per le parti intervenute e che meriterebbero, del caso, non la sospensione ma una sanzione pecuniaria.

Ed ancora appare totalmente priva di senso la previsione di nullità che, per un errore commesso dal notaio, travolgono le volontà negoziali delle parti.

Ancora rimangono questioni aperte

Nel corso del Congresso sono state formulate altre proposte che meritano una riflessione, ma che ancora non convincono in via definitiva.

È stato affermato che, per coerenza di sistema, tutti gli esposti presentati al Consiglio Distrettuale dovrebbero essere trasmessi alla CoReDi, accompagnati da una proposta di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare, anche per garantire trasparenza all’attività dei Consigli eliminando ogni sospetto di insabbiamento.

La proposta, teoricamente ineccepibile, codifica con precisione l’obbligatorietà dell’azione disciplinare, che non si vuole qui mettere in discussione, ma pecca di scarsa conoscenza della quotidianità dell’attività consiliare. Sul tavolo dei Consigli arrivano con frequenza segnalazioni di comportamenti totalmente legittimi, frequente il caso del rifiuto a rilasciare copie autentiche se non a fronte del pagamento dei diritti, che pure dovrebbero essere qualificati come esposti e quindi istruiti.

O ancora segnalazioni totalmente incomprensibili da parte di soggetti dal quadro clinico psichiatrico compromesso.

Il tema, pensiamo, si sposterebbe sul piano della qualificazione come esposto o meno della segnalazione ricevuta, non ritenendosi efficiente che ogni “pezzo di carta” messo a protocollo sia catalogato come tale.

E’ stato anche posto sul tavolo il tema della tipicità degli illeciti disciplinari che una simmetria col diritto penale suggerirebbe, ma che è oggi estraneo a tutti gli ordinamenti delle libere professioni e certamente estraneo da quello notarile per effetto di quanto dispone la lettera a) dell’articolo 147, che censura la condotta di chi compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”.

La questione merita un approfondimento ma certo è che eliminare dalla norma l’inciso “o privata”, come proposto nel corso dei lavori, garantirebbe un percorso più agevole sulla strada della tipicità.

Appunti per una riforma del procedimento disciplinare (anche in vista del Congresso Nazionale) ultima modifica: 2021-10-29T08:30:49+02:00 da Arrigo Roveda
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