Applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 L. 74/87 agli atti di trasferimento immobiliare stipulati “in occasione della separazione”

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016. L’art. 19 L. 74/87 dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

La portata applicativa della norma è stata estesa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999 a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Con riferimento all’ambito di applicazione della suddetta norma, la Corte di Cassazione in esame disattende il precedente orientamento affermato in molte precedenti pronunce della Suprema Corte (Cass. 15231/2001, Cass. 7493/2002, Cass. 24321/2007, Cass. 16909/2015) che, sulla base della distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione, non riteneva operante l’esenzione fiscale citata con riferimento agli atti stipulati in occasione della separazione o del divorzio che tuttavia non integrassero il contenuto essenziale della separazione.

In tale contenuto essenziale poteva essere ricompreso il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno di mantenimento e non anche gli accordi patrimoniali autonomi che i coniugi concludono in vista dell’istaurazione di un regime di vita separata, come quello, oggetto del caso di specie, relativo alla cessione onerosa dal marito alla moglie della quota indivisa di un mezzo di un terreno in precedenza acquistato dai coniugi in regime di separazione dei beni.

Inoltre veniva evidenziata da parte della giurisprudenza la possibile finalità elusiva dell’inserimento di accordi estranei al contenuto essenziale della separazione nell’ambito del procedimento di separazione con l’unico scopo del conseguimento di indebiti risparmi fiscali.

La Corte di Cassazione in commento, pur rilevando che il fenomeno della elusione fiscale è oggi oggetto di specifica regolamentazione normativa all’art. 10 bis della L. 212/2000 come introdotto dal D.Lgs. 128/2015, riconosce a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, il carattere di “negoziazione globale” anche in considerazione del mutato contesto normativo di riferimento che ha attributo all’elemento del consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale.

In questa prospettiva rileva infine, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/2014 (che non opera alcuna distinzione tra accordi integranti il contenuto essenziale della separazione ed accordi stipulati in occasione della stessa), che tutti gli “atti relativi al procedimento di sepazione o divorzio” possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 L 74/87, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, con onere probatorio a sui carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.

 

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Applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 L. 74/87 agli atti di trasferimento immobiliare stipulati “in occasione della separazione” ultima modifica: 2016-03-30T07:40:53+02:00 da Clara Trimarchi
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