Alienazione di bene costituito in fondo patrimoniale e opponibilità ai creditori della cessazione del fondo. Corte di Cassazione, sez III civile del 30 agosto 2018 n. 21385

Il caso

Con atto notarile del 5 aprile 2004 due coniugi alienavano a terzi un bene immobile già costituito in fondo patrimoniale con precedente atto del 3 dicembre 2003.

In data 7 aprile 2004, in pendenza della trascrizione della compravendita poi avvenuta in data 20 aprile 2004, sull’immobile veniva iscritta un’ipoteca giudiziale a carico dei coniugi ed a favore della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.

Il quesito e la decisione della Corte

Nel caso in esame la Corte affronta il tema dell’opponibilità a terzi della cessazione del vincolo di destinazione derivante dell’alienazione del bene costituito in fondo patrimoniale; si chiede infatti se la cessazione del vincolo sia opponibile alla Banca che ha iscritto l’ipoteca sin dal momento del perfezionamento dell’atto di vendita o presuppone la sua trascrizione.

In via preliminare la suprema Corte prende atto del fatto che, stante la trascrizione della compravendita successivamente alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale, l’alienazione a terzi dell’immobile non è opponibile alla Banca creditrice.

Venendo poi alla questione sottoposta alla sua attenzione, la Corte evidenzia che, poichè “la fuoriuscita dell’immobile dal fondo patrimoniale” è determinata dall’atto dispositivo di alienazione, il problema dell’opponibilità alla Banca del vincolo nascente dal fondo patrimoniale non deve essere risolto in base al criterio della anteriorità o posteriorità della trascrizione dell’atto di compravendita, ma secondo il principio consensualistico.

Nel caso di specie, prosegue, “l’atto dispositivo del bene determina per i creditori sia effetti favorevoli (la fuoriuscita dell’immobile dal fondo patrimoniale nel quale era stato conferito), sia sfavorevoli (l’alienazione dell’immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori). In una simile circostanza, mentre il conflitto fra terzo acquirente e creditore dell’alienante va risolto secondo il criterio della priorità della trascrizione, nei rapporti fra venditori e creditore i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all’assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.”

La Corte evidenzia pertanto che il sistema delle trascrizioni degli atti dispositivi aventi ad oggetto beni immobili e mobili registrati ha natura di pubblicità dichiarativa e costituisce un onere imposto dalla legge a tutela del terzo allo scopo di rendergli opponibile un atto per lui pregiudizievole; al contrario l’omessa trascrizione dell’atto dispositivo non può essere invocata dalle parti per impedire al terzo di giovarsi di un effetto dell’atto a lui favorevole.

In conclusione la Banca, avendo iscritto l’ipoteca sull’immobile due giorni dopo che lo stesso era stato ceduto dai coniugi ad un terzo, può giovarsi dell’effetto estintivo del vincolo di destinazione derivante da tale alienazione, a nulla rilevando la mancata tempestività della trascrizione dell’atto di compravendita.

Il testo della Sentenza:

Cassazione civile, sez. III, 30 Agosto 2018, n. 21385.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

 

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con atto del 3 dicembre 2003, trascritto nei pubblici registri il 9 dicembre 2003 e annotato nei registri di stato civile a margine dell’atto di matrimonio il (OMISSIS), i coniugi F.R.A. e P.R. costituirono un fondo patrimoniale nel cui oggetto era ricompreso un immobile sito nel comune di (OMISSIS).

Con atto notarile del 5 aprile 2004 i predetti cedettero il menzionato immobile a A.C..

In data 7 aprile 2004 sul medesimo immobile venne iscritta dalla Banca…. un’ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dei coniugi F. e P., quali fideiussiori della ……. s.r.l., per l’importo di Euro 239.803,35, oltre interessi e spese.

L’atto di acquisto del A. venne trascritto dei registri immobiliari il 20 aprile 2004.

Avviata l’azione esecutiva, con notificazione del pignoramento anche al terzo proprietario, ai sensi dell’art. 602 c.p.c. e ss., il A. propose ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c.. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Sondrio rigettò la richiesta di sospensione, assegnando termine per l’introduzione del giudizio di merito.

L’opposizione fu respinta anche nel merito, ma la sentenza inappellabile in ragione di quanto disposto dall’art. 616 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis – venne cassata (Cass. n. 18113 del 2011) per violazione del litisconsorzio necessario con i coniugi F. e P.. A seguito di riassunzione, il Tribunale di Sondrio accolse l’opposizione del A. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 15 febbraio 2016, confermando la decisione di primo grado, rigettò l’impugnazione proposta dalla Banca …. S.p.A..

Contro questa decisione la banca creditrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi illustrati da successive memorie.

Il A. ha resistito con controricorso e ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. I coniugi F. e P. non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Poichè la causa torna innanzi a questa Corte dopo una prima pronuncia di cassazione con rinvio, in ordine alla composizione del collegio occorre ricordare che le Sezioni unite hanno già chiarito che lo stesso può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627789; v. pure Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016, Rv. 640587; Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638848).

2. La sentenza impugnata rileva espressamente “l’inopponibilità alla banca dell’atto di vendita fra i debitori F.- P. ed il terzo A.” (pag. 11), in quanto la trascrizione della compravendita è successiva all’iscrizione ipotecaria, sebbene il rogito notarile fosse di due giorni precedente.

Tale capo della sentenza non è stato impugnato e quindi il punto non è più controvertibile.

La corte territoriale, tuttavia, ritiene che alla banca fosse però opponibile il vincolo nascente dall’inclusione dell’immobile nel fondo patrimoniale, non potendo la creditrice invocare che, alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, il bene fosse fuoriuscito dal fondo perchè venduto al A., proprio in considerazione della tardiva trascrizione della compravendita.

3. Contro questa seconda parte della sentenza impugnata si incentrano le censure illustrate, in via espressamente gradata, dalla ricorrente.

In particolare, con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1376, 2643, 2644 e 2647 c.c.

In sostanza, alla Corte viene richiesto di chiarire se al creditore che iscrive ipoteca possa essere opposta l’inclusione dell’immobile in un fondo patrimoniale qualora, in data anteriore dell’iscrizione, il bene sia stato alienato a terzi, ancorchè tale alienazione non sia stata ancora trascritta.

4. Il motivo è fondato.

Anzitutto, va rilevato che il problema dell’opponibilità alla banca dei vincoli nascenti dal fondo patrimoniale, pur dopo l’alienazione dell’immobile, non deve essere risolta – come invece ha fatto la corte d’appello – in base al criterio della anteriorità o posteriorità della trascrizione dell’atto di compravendita, in quanto tale criterio vale nei rapporti fra terzo creditore (Banca…) e acquirente del bene ipotecato ( A.C.): l’omessa trascrizione rende l’atto inopponibile al creditore, cioè “contro” di lui. Qui si tratta, invece, di un atto dispositivo favorevole al creditore, in quanto determina l’immediata fuoriuscita dell’immobile dal fondo patrimoniale costituito dai coniugi F. e P.

Viene qui in rilievo, invece, il principio consensualistico, secondo cui, com’è noto, gli effetti del contratto si producono con il semplice accordo fra le parti (art. 1326 c.c.).

Giova, al contempo, rammentare che la trascrizione degli atti elencati dall’art. 2643 c.c., non è un istituto di pubblicità costitutiva, bensì dichiarativa, e come tale ha la funzione di rendere opponibile l’atto ai terzi onde dirimere il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, senza incidere sulla validità ed efficacia dell’atto stesso. Configurandosi come un onere, essa è, pertanto, un quid pluris rispetto all’atto trascrivendo, cosicchè, ove essa sia necessaria ad integrare una qualsiasi fattispecie normativa, deve essere oggetto di esplicita previsione (Sez. 3, Sentenza n. 19058 del 12/12/2003, Rv. 568857).

6. Coordinando il principio consensualistico con quello dell’efficacia meramente dichiarativa della trascrizione della compravendita immobiliare, si ottiene che gli effetti dell’atto dispositivo non sono opponibili al terzo, se per lui pregiudizievoli, fintanto che l’atto non risulta dai pubblici registri immobiliari; ma ciò non esclude che il terzo non possa invece avvalersi di quegli effetti, se per lui favorevoli.

Rientra in quest’ultima ipotesi anche il caso, come quello in esame, in cui l’atto dispositivo del bene determina sia effetti favorevoli (la fuoriuscita dell’immobile dal fondo patrimoniale nel quale era stato conferito), sia sfavorevoli (l’alienazione dell’immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori). In una simile circostanza, mentre il conflitto fra terzo acquirente e creditore dell’alienante va risolto secondo il criterio della priorità della trascrizione (correttamente applicato dalla corte d’appello nel capo della sentenza non impugnato), nei rapporti fra venditori e creditore i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all’assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.

Ciò in quanto, lo si ribadisce, il sistema delle trascrizioni degli atti dispositivi aventi ad oggetto beni immobili e mobili registrati ha natura di pubblicità dichiarativa e, come si ricava chiaramente dell’art. 2644 c.c., costituisce un onere imposto dalla legge a tutela del terzo. Infatti, gli atti soggetti all’onere della trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. In altri termini, la trascrizione giova a rendere opponibile al terzo un atto per lui pregiudizievole. Dunque, l’omesso espletamento della formalità dichiarativa non potrà essere invocato dalle parti del contratto con una funzione diametralmente opposta a quella che le è propria, ossia a discapito del terzo estraneo al rapporto, al fine di impedirgli di giovarsi degli effetti di un atto a lui favorevole.

7. Pertanto, nel caso in esame deve concludersi che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., avendo iscritto l’ipoteca sull’immobile due giorni dopo che lo stesso era stato ceduto dai coniugi F. e P. al A., può giovarsi di tale alienazione per dedurre la sopravvenuta inefficacia dei vincoli derivanti dall’essere appartenuto, tale immobile, all’oggetto di un fondo patrimoniale. Di contro, poichè l’acquisto del terzo è stato trascritto successivamente all’iscrizione dell’ipoteca, tale acquisto non è opponibile alla Banca.

La censura è quindi fondata e la sentenza impugnata deve essere cassata, con assorbimento del secondo motivo (relativo alla prova dell’estraneità del credito per il quale si procede ai fabbisogni familiari).

8. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigettando l’opposizione proposta dal A.

In ragione della disciplina applicabile ratione temporis, delle alterne vicende del giudizio e della circostanza che la decisione verte su una questione di diritto che presenta caratteri di novità, si dispone l’integrale compensazione delle spese del processo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2018.

 

 

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Alienazione di bene costituito in fondo patrimoniale e opponibilità ai creditori della cessazione del fondo. Corte di Cassazione, sez III civile del 30 agosto 2018 n. 21385 ultima modifica: 2018-09-25T09:56:16+02:00 da Clara Trimarchi
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