La recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 14 ottobre 2021 ha preso posizione anche riguardo all’applicazione di imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi per voltura catastale relativamente agli atti in cui venga invocata l’agevolazione di cui all’art. 64 commi da 6 a 10 del DL 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021 n. 106 cd. “Agevolazioni prima casa per under 36“.
Ricordiamo che detta normativa ha previsto, fra l’altro, che gli atti aventi a oggetto il trasferimento della proprietà o altri diritti limitati di “prime case” d’abitazione come definite nella nota II-bis dell’art. 1, tariffa, parte prima, allegata al TU 26 aprile 1986 n. 131 a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui, siano esenti da imposte di registro, ipotecarie e catastali. Per gli atti soggetti a IVA ha previsto un credito di imposta di importo pari all’IVA corrisposta in sede di acquisto.
Detta disciplina, per molti versi lacunosa, ha dato origine a prassi e applicazioni difformi da parte dei diversi Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Alcuni uffici infatti, per gli atti NON soggetti a IVA, con riferimento all’imposta di bollo, sulla base di un’interpretazione letterale della norma che prevede esclusivamente l’esenzione dalle imposte di registro ipotecarie e catastali, hanno sostenuto che la stessa dovesse applicarsi nella misura ordinaria pari a Euro 230 e hanno effettuato recuperi di questa somma, se non versata dal notaio in sede di registrazione, sia dell’ulteriore somma, conseguentemente non versata, pari a Euro 90 per tassa ipotecaria e tributi per voltura catastale.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare citata, sconfessando quindi le prassi difformi, al paragrafo 5 chiarisce invece che anche per gli atti agevolati “under 36” NON soggetti a IVA continui a operare la disciplina di esenzione da detti tributi prevista dall’art. 10 comma 3 DL n. 23 del 2011.
Infatti gli atti assoggettati all’imposta di registro in modo proporzionale di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR e tutti gli atti e formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Secondo la Circolare “l’agevolazione prima casa under 36” si limita a esentare il soggetto agevolato dall’obbligo del pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie catastali ma non esclude detti atti dall’alveo degli atti soggetti ad imposta proporzionale di registro.
L’agevolazione “under 36” prosegue la Circolare condivide i requisiti del trattamento fiscale previsto per la “prima casa” e pertanto “le conseguenze fiscali riguardo le imposte indirette per chi chiede di agevolazioni prima casa under 36 non possono essere deteriori rispetto a quelle prefigurate per coloro che chiedono l’agevolazione fiscale ordinariamente prevista per la prima casa”.
Si ricorda, infine, che, come precisato dalla stessa circolare, quanto esposto non possa trovare applicazione per gli atti “prima casa under 36” soggetti a IVA per i quali operano l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale ma resta ferma l’applicabilità dell’imposta di bollo dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie previsti dall’articolo 1 comma 1-bis dell’allegato A tariffa parte prima DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e dalla tabella allegata al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 numero 347.
Alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate è evidente che le somme versate in sede di registrazione di un atto con agevolazione “prima casa under 36” a titolo di bollo e di tassa ipotecaria e per tributi per voltura catastale non sono dovute: da ciò consegue la possibilità di ripetere quanto indebitamente pagato.
Bisogna a questo punto verificare con quali modalità effettuare detto recupero.
L’art. 3 ter, ultimo comma, del Dlgs. n.463 del 18 dicembre 1997 ha previsto che “Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria”, disposizione che trova riscontro nell’art. 77, comma 1, del TUR che testualmente prevede che “Il rimborso dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata”.
Sempre l’art. 3-ter del Dlgs. 18 dicembre 1997 n.463 prevede che “Gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata”. (cd. Imposta principale “postuma”)
Si ritiene come principio generale che la compensazione sia esperibile solo per le somme versate in eccesso in sede di ‘autoliquidazione’ e non per quelle – sia pure erroneamente liquidate dall’Agenzia – richieste dalla stessa a titolo di imposta principale “postuma” non dovute e versate pertanto in esubero che possono essere ripetute solo mediante presentazione di apposita istanza di rimborso (si veda il Quesito tributario CNN n. 750-2013/T).
E’ molto discussa la legittimazione del notaio alla presentazione dell’istanza di rimborso in quanto l’art 77 del TUR prevede testualmente come soggetto legittimato il solo contribuente o il soggetto nei cui confronti la sanzione è applicata.
Al riguardo l’Amministrazione Finanziaria ha preso posizione con la risoluzione n. 90 dell’11 dicembre 2013 nella quale ha escluso la possibilità per il notaio di chiedere il rimborso dell’imposta di registro pagata in eccesso, in sede di autoliquidazione, quando l’indebito pagamento sia divenuto palese grazie ad un documento di prassi dell’Agenzia ed ha chiarito che:
- Il notaio può chiedere la compensazione solo per somme versate per mero errore in fase di autoliquidazione e a condizione che l’errore sia riscontrato dall’Ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione stessa;
- Il notaio non è soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell’imposta ex art. 77 TUR che può essere chiesto solo dalle parti dell’atto.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso in più occasioni la legittimazione del notaio alla proposizione dell’istanza di rimborso mentre si è riconosciuta la legittimazione del notaio rogante a contestare la pretesa tributaria solo laddove sia il destinatario dell’atto procedimentale diretto a dare attuazione alla pretesa stessa. (v. Cass. 8 marzo 2006 n. 4954 e Cass. 30 gennaio 2020 n. 2165).
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 7462 del 17 marzo 2021 (che richiama Cass. 12759/2016) ha ribadito che il notaio rogante non è legittimato (fuori dalle ipotesi in cui il pagamento sia stato eseguito in relazione a una pretesa impositiva avanzata direttamente nei suoi confronti dietro notificazione, in quanto obbligato in solido dell’avviso di accertamento e liquidazione) a chiedere il rimborso, precisando che l’art. 77 del TUR prevede una sorta di deroga all’art 2033 c.c. limitando il soggetto che può agire per la ripetizione delle somme indebitamente versate al solo contribuente.
Fatte queste premesse, senza una presa di posizione “collaborativa” da parte dell’Agenzia delle Entrate (e del Territorio per la tassa ipotecaria e i tributi speciali per voltura) sarà impossibile, o oltremodo difficile, per il notaio procedere direttamente ad una compensazione delle imposte indebitamente versate. La richiesta di contribuzione aggiuntiva è infatti seguita, il più delle volte e nell’imminenza dell’entrata in vigore del D.L “under 36”, in via più informale che a mezzo di formali riprese.
Segnaliamo che, parimenti, sarà altrettanto difficile che venga accolta un’istanza di rimborso laddove presentata, in proprio, dallo stesso notaio se non limitatamente al versamento di quanto – formalmente – richiesto allo stesso con apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata (cd. Imposta principale “postuma”).
Prudenzialmente l’istanza di rimborso potrà, invece, essere presentata direttamente dalla parte o dal notaio, ma con delega della parte stessa o verosimilmente di una della parti dell’atto, essendo la loro responsabilità, verso le Entrate, solidale.
Secondo le istruzioni previste sullo stesso sito dell’Agenzia delle Entrate l’istanza di rimborso, debitamente sottoscritta, deve essere presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato l’atto a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso.
Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso a un ufficio non competente sarà cura di quest’ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta all’Ufficio competente.
La richiesta di rimborso può essere inviata in carta semplice tramite PEC, e-mail, posta ordinaria, servizi telematici o direttamente allo sportello unitamente a copia del documento di identità in corso di validità. In caso di delega è necessario presentare la copia del documento di identità valido sia del delegante sia del delegato.
La stessa deve contenere l’indicazione dell’importo richiesto, i motivi alla base della richiesta e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta se non già in possesso della Pubblica Amministrazione. E’ utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.
I termini sono indicati nell’art. 77 del TUR e quindi l’istanza va presentata entro tre anni dal giorno del versamento, oppure se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
L’Agenzia, una volta verificato il diritto al rimborso, lo eroga al contribuente secondo le modalità previste per i rimborsi delle imposte dirette.
Riportiamo qui di seguito una traccia di DOMANDA DI RIMBORSO in relazione a imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali per voltura indebitamente versati in occasione della registrazione di un atto NON soggetto a IVA con richiesta agevolazione “prima casa under 36”.
Spett. AGENZIA DELLE ENTRATE di…
Via ….
PEC
ISTANZA DI RIMBORSO DI IMPOSTE INDIRETTE
Il sottoscritto … nato a .. il .. residente a … (parte dell’atto)
Codice fiscale
E-mail:
Pec:
in proprio
oppure il notaio … per delega di (stessi dati)
espone quanto segue:
- In data .. è stato stipulato atto di compravendita (di cui il ricorrente è stato parte) n. rep notaio … registrato a .. il .. al n. in relazione al quale è stata richiesta, ricorrendone i presupposti, da parte di … l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 64 commi da 6 a 10 del DL 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021 n. 106 cd. ”Agevolazioni prima casa per under 36”;
- Detto atto NON era assoggettato a IVA;
- In sede di registrazione dello stesso sono state versate le somme di Euro 230,00 a titolo di imposta di bollo e di Euro 90,00 per tassa ipotecaria e tributi per voltura catastale, per un totale di Euro 320,00.
Oppure
- In sede di registrazione sono state richieste dall’agenzia delle Entrate con avviso di notifica in data … le somme di Euro 230,00 a titolo di imposta di bollo e di Euro 90,00 per tassa ipotecaria e tributi per voltura catastale, per un totale di Euro 320,00 oltre a costi e diritti di notifica per Euro…, somme che sono state versate in data ..
- Le anzidette somme non erano dovute così come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 (paragrafo 5) a cui si rinvia
Ciò premesso
CHIEDE
Il rimborso della complessiva somma di Euro …. oltre agli eventuali interessi.
Si chiede che il rimborso sia effettuato mediante assegno circolare intestato a …
Luogo e data
Firma
si unisce
- Copia atto di compravendita
- Copia ricevuta registrazione modello unico
- eventuale copia avviso di notifica e relativo pagamento
- Copia documento di identità
- Eventuale delega scritta e copia documento identità delegante e delegato
AUTORE

Nata nel 1971, è notaio dall’anno 1999 con studio a Lonato del Garda e Chiari (BS). È stata docente della Scuola di Notariato della Lombardia dal 1999 al 2004 per il Corso di volontaria giurisdizione e consigliere dell’Ufficio Studi presso il Consiglio Notarile di Brescia. Organizza corsi e tiene seminari e conferenze. In particolare, si occupa di diritto comparato, successioni internazionali e antiriciclaggio.