Con la conversione in legge del Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 162 in materia di proroga di termini legislativi (cd Milleproroghe 2022), è stata prevista una estensione della sospensione dei termini di cui all’art. 24 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 in tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”.
Il nuovo art. 5-septies, che modifica il predetto art. 24 del D.L. 23/20, prevede infatti che nel testo di tale norma le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”. Quindi i termini relativi:
- al trasferimento della residenza nel Comune ove si trova la “prima casa” acquistata entro 18 mesi dall’acquisto;
- all’obbligo di alienare la “prima casa” preposseduta entro un anno dall’acquisto della nuova “prima casa”;
- all’obbligo di riacquistare entro un anno una nuova “prima casa” per evitare la decadenza per alienazione di quella preposseduta nel quinquennio dal suo acquisto;
- alla possibilità di godere del credito di imposta procedendo all’acquisto di un immobile da destinare a propria abitazione principale entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”;
vengono nuovamente sospesi fino al 31 marzo 2022.
AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.