Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e  detrazione per sistemazione a verde.

Il comma 3 dell’art. 1 del Disegno di legge di bilancio 2018, nel testo approvato dal Senato, prevede alcune modifiche ed integrazioni agli artt. 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito in L. 90/2013, relativi rispettivamente alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica ed alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

In particolare, con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, la lettera a) del comma 3 prevede, modificando l’art. 14 del D.L. 63/2013:

– la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

– la riduzione al 50 per cento della detrazione delle spese per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

– l’estensione delle detrazioni anche alle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento;

 – la riduzione al 50 per cento della detrazione delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 Euro;

l’estensione a tutti gli interventi di riqualificazione energetica (e quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali) della possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile;

l’estensione dell’ambito dei controlli dell’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) a tutte le agevolazioni spettanti in forza della norma in esame e non solo sulle attestazioni per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali; il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge;

– la possibilità che le detrazioni siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), non solo per gli interventi sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate, ma anche per gli altri tipi di intervento; è inoltre prevista la possibilità che le detrazioni siano fruibili anche dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

– l’introduzione del nuovo comma 3-ter dell’art. 14, in base al quale con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovranno essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

L’ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo;

– l’introduzione del nuovo comma 3-quater dell’art. 14, che istituisce, nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica, prevedendo la possibilità che la dotazione del Fondo suddetto possa essere integrata e delegando a decreti interministeriali l’individuazione di priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo.

Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, la lettera b) del comma 3 dispone, modificando l’art. 16 del D.L. 63/2013:

 – la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 Euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR;

– l’introduzione del nuovo comma 1-sexies dell’art. 16 prevedendo che le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31 dicembre 2021 (commi 1-bis – 1-sexies) possano essere utilizzate anche dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

– la proroga della detrazione, nella misura del 50 per cento delle spese documentate (per un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+, nonché per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;

– l’introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 16 in base al quale, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

I commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 1 del Disegno di legge di bilancio 2018 prevedono e disciplinano la possibilità di usufruire, per l’anno 2018, della detrazione delle spese sostenute per la c.d. “sistemazione a verde”.

In particolare il comma 4 prevede la detraibilità del 36 per cento delle spese documentate (fino a un massimo di Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono – sulla base di un titolo idoneo – l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il comma 5 del suddetto art. 1 dispone che la detrazione per “sistemazione a verde” spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 Euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il comma 6 precisa che tra le spese indicate nei commi 4 e 5 sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

Infine il comma 7 dispone che la suddetta detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica ultima modifica: 2017-12-12T07:05:08+01:00 da Clara Trimarchi
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