Il riacquisto a titolo gratuito di un immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dall’avvenuta rivendita infra quinquennale della precedente “prima casa”, consente di scongiurare la decadenza dall’agevolazione di cui alla nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86.
Con la risoluzione n. 49/E del giorno 11 maggio 2015 l’Agenzia delle Entrate supera le indicazioni finora fornite con propri documenti di prassi[1], nei quali veniva affermato che la decadenza dal beneficio in questione venisse evitata solamente da un successivo acquisto di altra “prima casa” effettuato a titolo oneroso entro un anno dalla cessione dell’immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni in parola e ceduto prima del decorso dei cinque anni dall’originario acquisto.
Anche a seguito di una serie di recenti pronunce della Corte di Cassazione[2] l’Agenzia delle Entrate ha accolto il predetto principio ed ha superato il concetto che l’unico riacquisto idoneo ad impedire la decadenza fosse quello a titolo oneroso.
Alla luce della risoluzione in commento, pertanto, diviene del tutto indifferente che la nuova acquisizione avvenga a titolo oneroso o gratuito.
Imprescindibile, peraltro, resta sempre il requisito essenziale che il nuovo immobile venga adibito a propria dimora abituale, come già chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 7 giugno 2010 e confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7338 del 10 aprile 2015.
Note al testo:
[1] Cfr. Circolare n. 6 del 26 gennaio 2001, risoluzione n. 125/E del 3 aprile 2008 e circolare n. 18 del 29 maggio 2013.
[2] Corte di Cassazione, sentenza 26 giugno 2013, n.16077: chiarisce che “…il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986…espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4…, in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale non dice diversamente, giacché, come noto, “acquisto” è sia quello oneroso che quello gratuito“; in senso conforme anche Cass. sent. 12 marzo 2014, n. 5689 e Cass. sent. 29 novembre 2013, n. 26766; da ultimo ordinanza del 29 luglio 2014, n. 17151.

AUTORE

Valentina Rubertelli è notaio dal 1996. È stata componente della Commissione Studi in materia di Conciliazione presso il CNN e ha collaborato alla stesura del relativo Manuale. È segretario del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna da marzo 2011. È presidente dell’Associazione Notarile delle Procedure Esecutive presso il Tribunale di Reggio Emilia dal 2010. Partecipa presso il Consiglio Nazionale al Gruppo redazionale delle Guide al Cittadino.