Adeguamento sismico e Sismabonus

Patrizia Antognazza e Francesco Santopietro

Adeguamento sismico

L’articolo 1 comma 2 lettera b) della legge di Stabilità 2017 nel testo approvato dal Senato ha disposto la proroga di un anno, ossia al 31 dicembre 2017, del termine entro il quale dovranno essere definite tali misure ed incentivi.

Sismabonus

L’articolo 1 comma 2 lettera c) n. 2) della legge di Stabilità 2017 nel testo approvato dal Senato, ha sostituito il comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 ed ha previsto una detrazione del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare, per spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati su costruzioni adibite ad abitazione ed ad attività produttive, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

L’articolo 1 comma 2 lettera c) n. 3) della legge di Stabilità 2017 ha introdotto i commi da 1-ter a 1-sexies all’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63.

I commi 1-ter e 1-quater prevedono che, a differenza della precedente normativa, la detrazione di cui sopra si applichi non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) (art 16 comma 1-ter decreto legge 4 giugno 2013 n. 63).

Qualora poi dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento (art. 16 comma 1-quater decreto legge 4 giugno 2013 n. 63).

Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati devono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Sismabonus e condominio

Il comma 1-quinquies prevede che, qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (se determinano un passaggio ad una classe di rischio inferiore) e dell’85 per cento (se determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore).

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione del credito ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni.

Spese per verifica sismica

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili (nuovo comma 1-sexies).

Non cumulabilità delle nuove detrazioni

Il comma 3 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2017 nel testo approvato dal Senato dispone che le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici (previste dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63) non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

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Adeguamento sismico e Sismabonus ultima modifica: 2016-12-14T06:23:13+01:00 da Redazione Federnotizie
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