Addio alla scheda RGT: il futuro è la PEC

Pubblichiamo il testo del parere n. 2010/2019 del Consiglio di Stato in merito alla bozza del nuovo regolamento attuativo dell’art. 5-bis della legge sul registro generale dei testamenti (l. 25 maggio 1981, n. 307).

Questo articolo, introdotto nel 2005 (e precisamente dall’art. 12, comma 7, l. 28 novembre 2005, n. 246) e ad oggi inattuato, prevede che l’obbligo di iscrizione nel RGT dei dati contenuti nell’apposita scheda possa essere assolto “anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti”. In altre parole, la norma del 2005 prevede che lo stesso notaio, senza passare dall’archivio notarile (come oggi previsto dall’art. 5 l. 307/1981), possa alimentare in via telematica il RGT. E (sempre secondo l’art. 5-bis) in questa ipotesi “l’imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale”.

L’attuazione di questa disposizione è demandata a un regolamento del Ministro della giustizia (da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) che, a quasi tre lustri dall’introduzione dell’art. 5-bis, sembra essere in procinto di vedere la luce.

La bozza (in burocratese, lo “schema”) del regolamento non è stata resa pubblica, ma il suo contenuto può essere ricostruito proprio per mezzo del parere qui pubblicato.

Il regolamento (o meglio, la bozza) prevede che la richiesta di iscrizione vada redatta in originale informatico, che dovrà essere sottoscritto dal notaio con la firma digitale fornita dal CNN (mentre per il capo dell’archivio sarà possibile utilizzare anche altro tipo di firma elettronica qualificata). Tale documento dev’essere trasmesso come allegato via PEC e non sarà possibile inviare più richieste di iscrizione con un’unica e-mail.

La richiesta di iscrizione è trasmessa direttamente al RGT entro 10 giorni liberi decorrenti dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta. Il termine è ridotto a 3 giorni nel caso in cui la trasmissione sia fatta dall’archivio notarile (come peraltro già attualmente prevede l’art. 5 l. 307/1981).

Qualora al notaio (o al capo dell’archivio) non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro 24 ore dall’invio, egli è tenuto a reiterare la richiesta; in sede di secondo invio, però, è rimessa al professionista la scelta se insistere con la modalità telematica o se procedere col consueto supporto cartaceo.

Si considerano irricevibili (e, dunque, come non trasmesse):

  • le richieste non inviate via PEC;
  • le richieste corredate da un documento informatico non conforme alle specifiche tecniche stabilite dall’ufficio centrale degli archivi notarili, o firmato con modalità non previste dal regolamento o con firma basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, o ancora firmate da un soggetto non legittimato alla trasmissione.

L’imposta di bollo è dovuta una volta sola nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga reiterata a seguito del mancato ricevimento del messaggio di avvenuta consegna; è invece dovuta di nuovo nel caso di ripetizione della richiesta “per effetto di irricevibilità [della precedente] o per causa imputabile al notaio”.

Il Consiglio di Stato, nell’esprimere parere favorevole sulla bozza di regolamento, ha invitato il Ministero a precisare meglio che cosa si debba intendere per “causa imputabile al notaio”, stante la rilevanza tributaria di tale fattispecie (cui consegue, come appena visto, il pagamento di una seconda imposta di bollo).

Ricordiamo, infine, che la modalità telematica di trasmissione è destinata ad affiancarsi a quella attuale (in forma cartacea tramite l’archivio notarile): è dunque rimessa alla discrezionalità del notaio la scelta se far luogo all’invio telematico o se continuare come prima. In tal senso depone chiaramente il tenore letterale dell’art. 5-bis l. 307/1981 (“L’obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica”).

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Addio alla scheda RGT: il futuro è la PEC ultima modifica: 2019-10-30T09:00:23+01:00 da Matteo Mattioni
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