Con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha mutato in senso favorevole si contribuenti il proprio, sino ad oggi, consolidato orientamento in merito alla modalità/tempistica del pagamento richiesta per poter fruire del recupero del 36%-50% in caso di acquisto di un box/posto auto pertinenziale dal costruttore.
La detrazione in parola, prevista dall’art. 16, comma 1, lettera d) del T.U.I.R. consente di detrarre il 36% della spese di costruzione dell’autorimessa sino ad un massimo di 48.000,00 euro (limiti peraltro temporaneamente aumentati al 50% e ad euro 96.000,00 dalla Legge di stabilità per l’anno 2016) comprovate da apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore stesso.
La caratteristica essenziale per poter fruire di tale detrazione è il carattere “pertinenziale” del box/posto auto rispetto ad una abitazione dell’acquirente.
Proprio per questo, finora, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che la detrazione dovesse ritenersi ammissibile solamente se il pagamento del prezzo d’acquisto del box/posto auto fosse avvenuto in un momento coincidente, o successivo, alla stipula del rogito definitivo di vendita o del prodromico contratto preliminare di vendita debitamente registrato.
Con la circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate afferma, invece, che, in base alla ratio della norma di cui sopra, sarà ammessa la detrazione anche per pagamenti avvenuti prima del rogito definitivo e/o del relativo preliminare, purché il contratto di vendita o il relativo compromesso che evidenzino il vincolo pertinenziale del box/posto auto con l’abitazione dell’acquirente intervengano e siano registrati in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente nella quale questi intenda richiedere la detrazione.
La modalità di pagamento mediante bonifico, con causale espressa, per poter fruire delle agevolazioni è prevista dal Decreto Ministero Finanze di concerto con quello dei lavori pubblici n. 41/98.
Su tale bonifico è prevista per legge (dl 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i.) una ritenuta, applicata dalle banche e da Poste Italiane Spa, dell’8% come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dell’accredito.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare in parola afferma quindi che, qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, la detrazione potrà essere comunque riconosciuta.
In particolare quando l’incasso delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box/posto auto pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile il contribuente potrà fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale.
In tal caso la condizione per potersi veder riconosciuta la detrazione sarà quindi, d’ora in avanti, quella di ottenere dal venditore, oltre alla usuale certificazione inerente il costo di costruzione dell’unità immobiliare interessata, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il costruttore attesti che il corrispettivo accreditato a suo favore è stato incluso nella contabilità dell’impresa ai fini della sua concorrenza alla corretta determinazione del reddito della medesima.
L’Agenzia delle Entrate potrà peraltro richiedere l’esibizione di tale documentazione al contribuente che intenda godere della detrazione di cui sopra, al fine di verificare l’effettiva spettanza di quest’ultima.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.