On.le TRIBUNALE DI MESSINA
Ricorso ai sensi dell’art. 2674 bis c.c. avverso trascrizione con riserva.
Il sottoscritto Giovanni Liotta, notaio in XXX, con studio in XXX, via YYY, ove elegge domicilio agli effetti del presente ricorso, pec giovanni.liotta@postacertificata.notariato.it, propone ricorso avverso la trascrizione effettuata con riserva ai sensi dell’art. 2674 bis c.c. in data 19 aprile 2017 ai nn. 9263/7104 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale delle Entrate di Messina – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Messina, con sede in Messina, via F.lli Bandiera snc, email pubblica dp.messina.uptmessina@agenziaentrate.it.
A tal fine il sottoscritto espone quanto segue:
- in data 7 aprile 2017 ha ricevuto un atto pubblico di donazione tra i signori xxxx e i di lei figli e tra loro fratelli yyyy, relativo all’appartamento sito in Messina, da essi ereditato ex lege dal defunto coniuge e padre zzzz; in detto atto la madre, riservandosi l’usufrutto vitalizio sulla quota di 6/9 indivisi, ha donato la (nuda) proprietà per la quota indivisa di 4/6 in parti uguali ai figli; si precisa per quanto consta al sottoscritto, che il detto bene costituiva l’unico immobile ereditario ed era la casa adibita a residenza familiare e di tale ultimo profilo vi è evidenza documentale;
- in data 19 aprile 2017 è stato eseguito l’invio agli uffici competenti di copia autentica del detto atto di donazione e della documentazione a corredo inclusa la nota di trascrizione, mediante il cosiddetto Modello Unico Informatico – MUI – per le formalità di registrazione, trascrizione e voltura, con richiesta anche di trascrizione a titolo di accettazione tacita d’eredità ai sensi dell’art. 2648, comma 3, c.c. e, pertanto, “contro” il defunto e “a favore” dei suoi eredi sopra indicati;
- in particolare con la formalità del 19 aprile 2017 nn. 9263/7104, sopra indicata, il Conservatore dei R.R.I.I. di Messina, su richiesta del sottoscritto ha eseguito la trascrizione con riserva, e avendo “gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità” dell’atto anche quale “accettazione tacita d’eredità”;
- le motivazioni verbalmente riferite dal Conservatore, circa i detti gravi e fondati dubbi, attengono alla circostanza che la donazione in discorso costituirebbe sì titolo per la trascrizione di accettazione tacita d’eredità per la madre donante ma non anche per i figli donatari per i quali nessun elemento che importi la suddetta accettazione tacita risulterebbe dalla donazione; il Conservatore avrebbe, pertanto, certamente trascritto ai sensi dell’art. 2648 c.c. ove la nota di trascrizione per accettazione tacita d’eredità fosse stata predisposta “a favore” del coniuge donante e “contro” il defunto” per la proprietà della quota da ella ereditata.
Il sottoscritto ritiene, di contro, che vi siano nel caso di specie e senza alcuna pretesa di generalizzare la soluzione del medesimo ad altri casi, i presupposti per la trascrizione di cui all’art. 2648, comma 3, c.c. proprio per come la relativa nota è stata predisposta e, pertanto, a favore di tutti i coeredi del defunto e contro quest’ultimo per l’intera quota indivisa di proprietà del defunto caduta in successione.
Di ciò si cercherà di dare prova qui di seguito, con considerazioni specifiche del caso concreto ma dedicando prima poche righe, funzionali al ragionamento, alla nozione di accettazione tacita d’eredità e alla sua trascrizione. Le norme di riferimento sono l’art. 476 c.c. e il citato comma 3 dell’art. 2648 c.c.
L’accettazione è tacita allorché il chiamato compie “un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede”. La formula, suscettibile di molteplici approfondimenti ermeneutici, viene ormai pressoché unanimemente interpretata nel senso che “il compimento di un atto da parte del chiamato realizza accettazione tacita se, a seguito di una valutazione obiettiva del suo contenuto, condotta alla stregua del comune modo di pensare e di agire di una persona normale, l’atto stesso lasci presupporre in modo univoco, senza cioè possibilità di altra contraria conclusione, la volontà di accettare” (così testualmente e con rinvio a numerosa altra dottrina, G. Saporito, L’accettazione dell’eredità, in Tratto breve delle Successioni e donazioni diretto da P. Rescigno, Cedam, 2010, volume I, pag.272). E tale effetto, si precisa, opera anche se compiendo quell’atto il chiamato non si poneva questo fine. La casistica giurisprudenziale tra gli altri casi include la partecipazione alla divisione ereditaria (Cass. 11 marzo 1988 n. 2403), l’intestazione catastale pro quota dei beni ereditari ancorché effettuata da un coerede nell’interesse e con il consenso del chiamato (Cass. 3 dicembre 1974 n. 3598); per Cass. 20 marzo 1976 n. 1021, inoltre, anche atti di gestione e non solo atti di disposizione possono dar luogo ad accettazione tacita d’eredità.
Per conseguire la continuità delle trascrizioni di cui all’art. 2650 c.c. e pur non trattandosi, per opinione prevalente, di un obbligo legale a carico del notaio, è prassi virtuosa ormai ampiamente diffusa che il notaio nel ricevere un atto che comprenda un bene ereditario, ricorrendone i presupposti, contestualmente alla trascrizione dell’atto per la sua natura ed effetti propri, provveda anche alla trascrizione ai sensi del più volte citato articolo 2648 c.c. In relazione a tale prassi il sottoscritto ritiene utile precisare a codesto On.le Collegio che il titolo notarile utilizzato per tale trascrizione rappresenta molte volte una sorta di conferma dell’accettazione tacita nella forma idonea alla pubblicità immobiliare in quanto i presupposti per l’accettazione tacita o presunta hanno già operato a monte prima dell’atto notarile. I chiamati sono divenuti eredi perché prima dell’atto di vendita, ad esempio, hanno stipulato un contratto preliminare in forma di scrittura privata con il supporto dell’agenzia immobiliare e ciò si ricava dall’obbligo normativo di indicare nell’atto notarile l’esistenza di una mediazione e il corrispettivo pagato al mediatore ai sensi del c.d. Decreto Bersani 223/2006 convertito in legge. O ancora in quanto nel possesso di beni (mobili) ereditari di cui hanno disposto chiudendo il conto corrente del defunto e aprendone uno a nome degli eredi stessi o semplicemente per il disposto dell’art. 485 c.c. In tali casi in alternativa agli altri titoli di cui al 2648 comma 3 c.c. e in conformità a posizioni favorevoli di dottrina e giurisprudenza, il Conservatore accetta come titolo l’atto notarile che, come detto, per certi versi conferma o riconosce o implicitamente documenta nuovamente l’accettazione tacita.
Posto quanto sopra, nel caso di cui al presente ricorso ricorrono in varia misura i presupposti per la trascrizione richiesta ma accettata con riserva.
In primo luogo la donazione è avvenuta tra i coeredi del padre defunto in una successione legittima e solo riconoscendo che per tutti si è avuta accettazione tacita d’eredità e non solo per la madre/coniuge superstite l’atto riflette la reale volontà delle parti. Sarebbe meno ragionevole ritenere che l’atto in oggetto non travalichi i limiti delle attività consentite ai chiamati dall’art. 460 c.c. anche per i donatari.
Infatti
- trattandosi dell’unico immobile nel quale la donante viveva con il defunto marito (e il dato è desumibile dall’atto stesso e a monte dalla dichiarazione di successione di cui la Conservatoria può acquisire conoscenza in forza della trascrizione ai sensi del d.lgs. n. 346/1990), la riserva di usufrutto vitalizio sulla quota donata contiene un implicito, necessario e collegato consenso da parte di tutte le parti-coeredi all’estinzione del diritto di abitazione ex lege spettante al coniuge superstite. In altri termini la donazione in oggetto che interessa la residenza familiare implica che, per così dire, si “sostituisca” il diritto di usufrutto vitalizio sulla quota di 6/9 al preesistente diritto di abitazione (e di uso dei mobili che la corredano) spettante ex lege sulla residenza familiare e per l’intero; e modificare tale posizione complessiva in modo irrevocabile sia pur implicitamente è una delle fattispecie dell’art. 476;
- nella donazione in oggetto, inoltre, i donatari 1) alla fine dell’art. 1, dichiarano espressamente di essere già comproprietari per le restanti quote di proprietà quali coeredi del padre e 2) nell’art. 2, in tema di titoli di provenienza, dichiarano anche essi, insieme alla donante, che la proprietà del bene è nelle quote di 6/9 della donante e di 1/9 ciascuno di essi donatari perché coeredi del defunto. Tale precisazione è importante, ad avviso di chi scrive e alla luce di quanto sopra riportato in generale sull’art. 476, in quanto normalmente in un atto notarile la storia dei titoli di provenienza viene fatta solo limitatamente all’alienante e non anche dagli acquirenti; inoltre nell’atto si precisa che la “ditta catastale” è aggiornata, cioè l’immobile nel Catasto risulta intestato a donante e donatari per le quote ereditate. Se è vero che ciò non implica, per la natura del Catasto, prova della proprietà è pur vero che nell’ottica in discorso rappresenta un’ulteriore conferma che anche i donatari al pari della donante si considerano e, tacitamente con l’atto, sono eredi non contraddicendo tale intestazione;
- posta la natura dell’atto in discorso, donazione di quota indivisa di bene ereditario in dipendenza di una successione legittima, alla luce della pur non necessariamente condivisibile Cass. SS.UU. n. 5068/2016, solo operando nel senso dell’art. 476, l’atto risponderebbe alla volontà delle parti, cioè far divenire i figli titolari delle quote per come definitivamente convenuto nella donazione. Infatti, se non vi fosse (anche) un atto che necessariamente implica la volontà di essere tutti eredi, vi sarebbe l’astratta possibilità che, per effetto di una rinuncia all’eredità successiva alla donazione fatta dai figli o da alcuni di essi, operando gli articoli 521 e 522 c.c., si altererebbero le quote ereditarie e risulterebbe frustrata l’intenzione delle parti. E la donazione stessa perderebbe la sua funzione. E tale funzione e intenzione, pacificamente, in atti di tal tipo è evitare un’ulteriore successione ereditaria immobiliare per la quota della madre/coniuge superstite ma al contempo proteggere la madre con il permanere di un diritto reale limitato per utilizzare il bene; definire le quote per come risultano dalla donazione – quote uguali ai figli sull’intero con usufrutto vitalizio parziale – nell’intenzione delle parti consolida l’acquisto ereditario paralizzando definitivamente ogni diritto di rinuncia all’eredità;
- superiori punti b) e c), inoltre, evidenziano un’ulteriore caratteristica di questa tipologia di atti: la loro funzione divisoria. Con la donazione si è realizzato, altresì, un intento di parziale divisione tra gli eredi. E, lo si è visto sopra, tale tipologia di atti rientra tra quelli di cui all’art. 476 c.c. Ciò anche in base alla giurisprudenza che ritiene sia atto di divisione quello in cui uno dei comproprietari acquisisce l’usufrutto vitalizio e l’altro la nuda proprietà, nonché per i principi ricavabili da norme quali 764 c.c. (indipendentemente dall’applicabilità al caso concreto).
Ove poi si aderisse alla tesi, invero rimasta minoritaria forse soprattutto per ragioni fiscali, che ricostruisce la c.d. “riserva di usufrutto” come un doppio negozio, sarebbe pacifica la ricorrenza nel caso in discorso della trascrizione senza la riserva opposta dal Conservatore in quanto la costituzione dell’usufrutto avverrebbe ad opera dei figli.
Il sottoscritto a completamento delle sopra riportate considerazioni e della circostanza che vi sono fondati elementi di ragionevolezza per ammettere nel caso in esame la trascrizione di accettazione tacita richiesta, fa presente che, in altre occasioni, l’ufficio ha consentito trascrizioni come quella in oggetto per atti del sottoscritto e, soprattutto, a escludere un mutamento di orientamento che in pari data nella Conservatoria di Messina risulta una trascrizione di accettazione tacita collegata a una vendita con caratteristiche corrispondenti a quella oggetto del presente ricorso. A tal fine si allega copia delle relative note di trascrizione.
Il sottoscritto, pertanto, tenuto conto delle considerazioni e descrizione di fatti sopra riportati e di quanto si potrà ulteriormente far presente nell’audizione di cui all’art. 111 ter disp. att. cc.,
CHIEDE
che codesto On.le Tribunale di Messina, valutata la fondatezza del reclamo, voglia accogliere il ricorso e disporre gli adempimenti di legge per la compiuta pubblicità immobiliare dell’atto di donazione del 7 aprile 2017.
Il sottoscritto allega al presente ricorso:
- copia della nota di trascrizione con riserva in oggetto;
- copia dell’atto di donazione da cui la richiesta di formalità deriva;
- copia della citata nota di trascrizione per un caso analogo trascritta senza riserva dal medesimo ufficio in data 20 aprile 2017.
Con osservanza.
XXXX, otto maggio 2017.
AUTORE

Notaio in Taormina (ME). Presidente di Federnotai. Si occupa in prevalenza di diritto comunitario e internazionale. Coordinatore, moderatore e relatore di convegni e seminari. Autore di saggi per riviste e collane in Italia e all’estero. Componente del Consiglio Generale dell’Unione Internazionale del Notariato, che rappresenta presso l’International Land Coalition. Ha fatto parte della Commissione Affari Europei e Internazionali, dell’Osservatorio di Deontologia e del Gruppo Comunicazione del CNN. Il suo sito: www.notaioliotta.it. Su Twitter @notaioliotta.