L’art. 68 comma 1 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) prevedeva per alcuni soggetti, tra i quali, ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. b) del medesimo D.P.R., anche i notai, l’obbligo, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, nei giorni indicati dall’ufficio del registro competente per territorio, di presentare il repertorio all’ufficio stesso.
Il secondo comma della norma prevedeva, poi, che l’ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all’art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, apponesse il proprio visto dopo l’ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non aveva avuto luogo alcuna iscrizione.
Interviene, ora, l’art. 1 D.L. 21 giugno 2022 n. 73, in vigore dal 22 giugno 2022, che sostituisce i commi 1 e 2 del citato art. 68 con i seguenti:
- Il controllo dei repertori previsti dall’articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.
- L’ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all’articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali.
Il controllo del repertorio da parte della Agenzia delle Entrate non è più, quindi, un automatismo a scadenza fissa e periodica, ma è effettuato solo su iniziativa della Agenzia stessa, che deve comunque dare un preavviso al notaio di almeno 30 giorni.
La nuova norma prevede, poi, che gli uffici dell’Agenzia delle entrate possono effettuare verifiche del repertorio anche presso gli uffici dei soggetti roganti. Nessun obbligo di comunicazione preventiva è espressamente previsto per tale tipo di controllo, ma pare doversi ritenere che, anche in questi casi, l’Agenzia intenzionata a controllare la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti direttamente presso gli uffici del notaio, debba comunque dare il preavviso di almeno 30 giorni.
Resta, invece, invariato il terzo comma dell’art. 68 ai sensi del quale l’ufficio non può comunque trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.
AUTORE

Notaio dal 2012. Ha insegnato alla Scuola di Notariato della Lombardia (Anno 2013/2014) in materia di diritti reali, pubblicità e garanzie. È consulente per il sito “Comprar casa senza rischi” dal 2012 e consulente “MECA – Mercato milanese della casa” dal 2012. Ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense nel 2008.