E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 giugno 2016 n. 112 sul “DOPO DI NOI” in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (in vigore dal 25 giugno 2016).
QUALE LO SCOPO DELLA LEGGE?
Scopo della legge è quello di agevolare le:
* erogazioni da parte di soggetti privati,
* la stipula di polizze di assicurazione,
* la costituzione di trust,
* la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile,
* la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza,
il tutto purché in favore di persone con disabilità grave.
COSA SI INTENDE PER DISABILITA’ GRAVE?
Si intende per disabilità grave quella che non dipende dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, ma quella che unisce alla malattia la mancanza di sostegno familiare: si intende priva del sostegno familiare la persona che:
– o manchi di entrambi i genitori,
– o in vista del venir meno del sostegno familiare,
– o che abbia dei genitori non in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.
IN COSA CONSISTONO LE AGEVOLAZIONI?
A) Quanto alla stipula delle polizze assicurative: nella detraibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle spese sostenute per le stesse, sempre che abbiano ad oggetto il “rischio morte” e siano finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Il premio sarà detraibile a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2016, nella misura di euro 750, anziché 530.
B) Quanto ai:
conferimenti in trust,
vincoli di destinazione ex 2645 ter,
contratti di affidamento fiduciario in favore dei fondi speciali destinati,
con decorrenza dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni consisteranno nella esenzione dalle imposte di successione e donazione, dall’imposta di bollo e nella soggezione a imposta fissa di registro ipotecaria e catastale.
Quindi il relativo atto sconterà:
Registro … € 200
Ipotecaria … € 200
Catastale … € 200
Trascrizione … € 35
(Voltura) … € 35
Non è dovuta l’imposta di bollo (neanche sulle copie).
Non sono dovute le imposte di successione e donazione.
I Comuni, dal periodo di imposta 2016, possono stabilire l’esenzione da IMU e TASI, ovvero aliquote ridotte o franchigie per gli immobili costituiti in trust, o vincolati o destinati ai fondi speciali di cui alla presente legge.
QUALE TECNICA REDAZIONALE PER QUESTI TIPI DI ATTI?
Gli atti istitutivi del trust, del vincolo di destinazione o il contratto di affidamento fiduciario al fondo speciale devono:
- rivestire la forma dell’atto pubblico;
- enunciare in maniera espressa la finalità esclusiva della inclusione sociale, della cura e assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti;
- descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti, indicando le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni dei beneficiari;
- individuare, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo:
o al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
o alle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- individuare quali esclusivi beneficiari del trust, ovvero del contratto di affidamento fiduciario, ovvero del vincolo di destinazione le sole persone con disabilità grave;
- individuare quali beni conferiti e/o vincolati i soli beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri destinandoli esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- individuare per tutta la durata del trust, vincolo o fondo speciale, il soggetto preposto (a titolo di guardiano) al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- stabilire il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice Civile nella data della morte della persona con disabilità grave determinando la destinazione del patrimonio residuo.
COSA SUCCEDE ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL TRUST O VINCOLO?
Per la eventualità di premorienza del beneficiario rispetto al costituente, il negozio istitutivo potrebbe prevedere:
- la “retrocessione” del bene immobile a favore del costituente in conseguenza della cessazione del trust, del vincolo o nel negozio di affidamento fiduciario: in tal caso la stessa gode della esenzione dalle imposte di successione e donazione, nonché della imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa;
- la devoluzione ulteriore del bene immobile o mobile registrato a favore di ulteriori beneficiari cd “finali”: in tal caso la stessa è soggetta alle imposte di successione e donazione, nonché ipotecarie e catastali, in misura ordinaria, avuto riguardo al rapporto di parentela tra costituente e beneficiario finale.

AUTORE

Valentina Rubertelli è notaio dal 1996. È stata componente della Commissione Studi in materia di Conciliazione presso il CNN e ha collaborato alla stesura del relativo Manuale. È segretario del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna da marzo 2011. È presidente dell’Associazione Notarile delle Procedure Esecutive presso il Tribunale di Reggio Emilia dal 2010. Partecipa presso il Consiglio Nazionale al Gruppo redazionale delle Guide al Cittadino.